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Document 62022TN0431

Causa T-431/22: Ricorso proposto il 6 luglio 2022 — Nordea Kiinnitysluottopankki / CRU

GU C 359 del 19.9.2022, p. 81–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/81


Ricorso proposto il 6 luglio 2022 — Nordea Kiinnitysluottopankki / CRU

(Causa T-431/22)

(2022/C 359/99)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del CRU dell’11 aprile 2022, documento n. SRB/ES/2022/18, inclusi gli allegati I, II e III, nella parte riguardante il contributo ex ante della ricorrente;

condannare il CRU alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il CRU, avendo adottato un approccio dinamico per determinare il livello-obiettivo dei contributi ex ante, ha violato l’articolo 69 del regolamento (UE) n. 806/2014 del 15 luglio 2014 (1), , e gli articoli 16, 17, 41 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la determinazione del livello-obiettivo da parte del CRU nella decisione impugnata è inficiata da errori manifesti di valutazione per quanto concerne il tasso di crescita atteso dei depositi protetti e la valutazione del ciclo economico attuale.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il CRU, avendo omesso di applicare il massimale vincolante del 12,5 % al livello-obiettivo nella determinazione del livello-obiettivo annuale, ha violato l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 e gli articoli 16, 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 violano il principio della fissazione dei contributi orientata al rischio, nonché il principio di proporzionalità, con conseguente violazione degli articoli 16, 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, qualora occorra determinare il livello-obiettivo secondo un approccio dinamico e non si debba applicare il massimale di cui all’articolo 70, paragrafo 2, di tale regolamento, come avverrebbe se la decisione impugnata dovesse essere confermata.


(1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).


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