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Document 62022TN0407

Causa T-407/22: Ricorso proposto il 1° luglio 2022 — Norddeutsche Landesbank — Girozentrale/SRB

GU C 359 del 19.9.2022, p. 78–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/78


Ricorso proposto il 1o luglio 2022 — Norddeutsche Landesbank — Girozentrale/SRB

(Causa T-407/22)

(2022/C 359/97)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Norddeutsche Landesbank — Girozentrale (Hannover, Germania) (rappresentanti: J. Seitz, D. Flore e C. Marx, avvocati)

Convenuta: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del convenuto dell’11 aprile 2022 — recante il riferimento SRB/ES/2022/18 — compresi i relativi allegati, in particolare il suo allegato I sui «risultati del calcolo separatamente indicati (per ciascun istituto) negli allegati armonizzati riguardanti tutti gli istituti sottoposti al calcolo dei contributi ex ante per il 2022», nei limiti in cui rispettivamente riguardano la ricorrente;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo: violazione del diritto di essere ascoltato.

Il convenuto avrebbe omesso di ascoltare la ricorrente prima dell’adozione della decisione impugnata, violando in tal modo l’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2.

Secondo motivo: violazione delle norme procedurali.

La decisione impugnata sarebbe nulla in quanto adottata in violazione dei requisiti procedurali generali derivanti dall’articolo 41 della Carta, dall’articolo 298 TFUE, dai principi generali del diritto e dal regolamento interno del convenuto.

3.

Terzo motivo: difetto di motivazione della decisione impugnata.

La decisione impugnata non conterrebbe una motivazione sufficiente, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 296 TFUE; in particolare, la motivazione non sarebbe correlata con il caso specifico e non conterrebbe un’esposizione delle considerazioni essenziali nell’ambito della proporzionalità e del potere discrezionale.

Il calcolo del contributo annuale, inoltre, non sarebbe comprensibile, in particolare in ragione dell’utilizzo di nozioni non uniformi e dell’omessa esposizione di importanti fasi intermedie.

4.

Quarto motivo: violazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva, dal momento che la decisione impugnata non potrebbe essere sottoposta a controllo

Il difetto di motivazione della decisione impugnata renderebbe notevolmente più difficile per la ricorrente ricorrere al controllo giurisdizionale.

Il convenuto violerebbe in particolare il principio del contraddittorio, in forza del quale le parti devono poter dibattere in contraddittorio le circostanze di fatto e di diritto decisive per l’esito del procedimento.

5.

Quinto motivo: l’applicazione dell’indicatore IPS (Institutional Protection Scheme) violerebbe il regolamento delegato (UE) 2015/63 (1), che deve essere interpretato alla luce del diritto di rango superiore.

Nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato, il convenuto avrebbe dovuto tenere conto del fatto che la ricorrente detiene derivati prevalentemente a fini di copertura e gestione del rischio.

Nell’ambito dell’applicazione dell’indicatore IPS, non sarebbe stata riconosciuta la rilevanza della qualità di membro della ricorrente nel sistema di tutela istituzionale dello Sparkassen-Finanzgruppe (gruppo delle casse di risparmio).

In forza dell’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/63, il convenuto avrebbe dovuto tener conto anche della limitata probabilità di una risoluzione dell’istituto di cui trattasi e, quindi, della probabilità del ricorso al Fondo di risoluzione unico nonché del principio di proporzionalità.

6.

Sesto motivo: violazione del regolamento delegato (UE) 2015/63, dovuta alla mancata presa in considerazione del MREL (Minimum Requirements for own funds and Eligible Liabilities) nell’ambito della categoria di rischio «esposizione al rischio».

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato, il convenuto avrebbe dovuto tener conto del coefficiente MREL del 47,17 % della ricorrente, superiore alla media nonché ampiamente superiore al coefficiente minimo dell’8 % stabilito dal Comitato di risoluzione unico.

7.

Settimo motivo: violazione del regolamento delegato (UE) 2015/63, che deve essere interpretato alla luce del diritto di rango superiore, dovuta all’applicazione del fattore di correzione per il rischio.

Nella determinazione del fattore di correzione per il rischio, il resistente avrebbe dovuto tener conto della scarsa probabilità di fallimento e del coefficiente MREL superiore alla media della ricorrente, conformemente all’obbligo di orientamento al profilo di rischio e al diritto fondamentale di libertà di impresa di cui all’articolo16 della Carta.

8.

Ottavo motivo (in subordine): violazione del diritto di rango superiore da parte dell’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/63.

Nel prevedere una ponderazione relativa dell’indicatore IPS, l’articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2015/63 violerebbe il principio generale dell’uguaglianza di cui all’articolo 20 della Carta e il principio di proporzionalità, in quanto istituti soggetti alla stessa garanzia degli enti creditizi, e che quindi presenterebbero la stessa probabilità di fallimento, potrebbero essere trattati differentemente.

9.

Nono motivo: violazione del diritto di rango superiore da parte del meccanismo di assegnazione delle classi di cui al regolamento delegato (UE) 2015/63.

L’assegnazione delle classi di rischio stabilita dall’allegato I, fase 2, del regolamento delegato porterebbe a risultati manifestamente iniqui e violerebbe pertanto l’obbligo dell’orientamento al profilo di rischio nonché il principio generale della parità di trattamento.


(1)  Regolamento delegato (EU) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).


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