EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TN0405

Causa T-405/22: Ricorso proposto il 29 giugno 2022 — UniCredit Bank/CRU

GU C 359 del 19.9.2022, p. 77–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/77


Ricorso proposto il 29 giugno 2022 — UniCredit Bank/CRU

(Causa T-405/22)

(2022/C 359/96)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: UniCredit Bank AG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: F. Schäfer, H. Großerichter e F. Kruis, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico dell’11 aprile 2022 relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2022/18) nonché i relativi allegati e comunque nella parte concernente la ricorrente, nonché

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo: la decisione dell’11 aprile 2022 e i relativi allegati da I a III violerebbero forme sostanziali, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 2, TFUE nonché il diritto ad una buona amministrazione, poiché non conterrebbero una motivazione sufficiente a norma dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2.

Secondo motivo: la decisione dell’11 aprile 2022 e i relativi allegati da I a II violerebbero il diritto a un ricorso effettivo a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, in quanto sarebbe praticamente impossibile sottoporre a un controllo giurisdizionale effettivo l’esattezza materiale della decisione.

3.

Terzo motivo: la decisione dell’11 aprile 2022 e i relativi allegati sarebbero illegittimi, attesa l’illegittimità dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 (1) e dell’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59 (2). Queste ultime disposizioni violerebbero il diritto degli istituti ad una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto condurrebbero a decisioni intrinsecamente non trasparenti, adottate sulla loro base. Esse dovrebbero pertanto essere considerate inapplicabili.

4.

Quarto motivo: la decisione dell’11 aprile 2022 sarebbe illegittima, poiché violerebbe l’articolo 6, l’articolo 7 e l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/63 (3), in quanto il convenuto non avrebbe preso in considerazione, nel calcolo del fattore di correzione per il rischio, l’indicatore di rischio del coefficiente netto di finanziamento stabile («NSFR») né l’indicatore di rischio dei requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili («MREL») o gli indicatori di rischio «complessità» («complexity») e «possibilità di risoluzione» («resolvability»).

5.

Quinto motivo: la decisione dell’11 aprile 2022 sarebbe illegittima anche perché il CRU avrebbe calcolato in maniera sostanzialmente erronea il contributo della ricorrente.


(1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

(2)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).


Top