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Document 62022TN0286

Causa T-286/22: Ricorso proposto il 18 maggio 2022 — Aziz /Commissione

GU C 359 del 19.9.2022, p. 75–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/75


Ricorso proposto il 18 maggio 2022 — Aziz /Commissione

(Causa T-286/22)

(2022/C 359/94)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ahmad Aziz (Pieta, Malta) (rappresentanti: L. Cuschieri, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione implicita del 16 maggio 2022 della Commissione europea, per mancata comunicazione dei dati entro il termine previsto agli articoli 14, paragrafo 3, e 17 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

dichiarare l’esistenza di una violazione dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel trasmettere i suoi dati personali quando le autorità hanno avviato nei confronti del ricorrente due procedimenti paralleli, uno penale e uno civile, sulla base degli stessi presunti fatti, sebbene il ricorrente fosse già stato assolto da un organo giurisdizionale pakistano per gli stessi presunti fatti;

dichiarare l’esistenza di una violazione dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 quando la Commissione europea non ha concesso al ricorrente l’acceso ai suoi dati personali entro il termine prescritto, che era di tre mesi, e la Commissione europea ha prorogato per più di tre mesi il trattamento della richiesta del ricorrente di comunicargli i suoi dati personali;

dichiarare che la Commissione europea ha violato il principio di presunzione di trasparenza e di divulgazione poiché la Commissione europea non ha concesso al ricorrente l’accesso ai suoi dati personali nel termine prescritto, che era di tre mesi, sebbene i procedimenti penale e civile paralleli erano pendenti nei suoi confronti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione europea dell’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725 per non aver comunicato al ricorrente i suoi dati personali entro il termine prescritto di tre mesi.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione europea, dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 per non aver comunicato al ricorrente i suoi dati personali entro il termine prescritto di tre mesi e aver prolungato tale termine benché la Commissione europea non potesse farlo. La mancata risposta della Commissione europea a una richiesta di accesso a dati personali entro il termine previsto all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 equivale a una decisione di diniego di tale accesso. Siffatti termini, stabiliti nell’interesse pubblico, non possono essere modificati dalle parti. In forza dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725, che costituisce l’espressione specifica del principio di tutela giurisdizionale, qualsivoglia diniego di accesso a dati personali richiesto all’amministrazione può essere contestato in giudizio.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha violato il principio di presunzione di trasparenza e di divulgazione nel non aver concesso al ricorrente l’accesso ai suoi dati personali entro il prescritto termine di tre mesi, mentre i procedimenti penale e civile paralleli sono pendenti nei suoi confronti per gli stessi presunti fatti. In caso di trattamento di dati personali, è diritto fondamentale di una persona ottenere la copia dei suoi dati personali nell’ambito di un procedimento penale pendente.


(1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).


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