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Document 62021TB0254

Causa T-254/21: Ordinanza del Tribunale del 25 luglio 2022 — Armadora Parleros / Commissione («Responsabilità extracontrattuale – Politica comune della pesca – Mancato esercizio da parte della Commissione delle competenze di controllo previste dalla normativa applicabile – Potenza del motore delle imbarcazioni – Violazione sufficientemente caratterizzata di una norma di diritto che conferisce diritti ai singoli – Danno – Nesso di causalità – Termine di prescrizione – Ricorso manifestamente irricevibile»)

GU C 359 del 19.9.2022, p. 72–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/72


Ordinanza del Tribunale del 25 luglio 2022 — Armadora Parleros / Commissione

(Causa T-254/21) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Politica comune della pesca - Mancato esercizio da parte della Commissione delle competenze di controllo previste dalla normativa applicabile - Potenza del motore delle imbarcazioni - Violazione sufficientemente caratterizzata di una norma di diritto che conferisce diritti ai singoli - Danno - Nesso di causalità - Termine di prescrizione - Ricorso manifestamente irricevibile»)

(2022/C 359/89)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Armadora Parleros, SL (Santa Eugenia de Ribeira, Spagna) (rappresentante: J. Navas Marqués, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Morales Puerta e K. Walkerová, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 268 TFUE la ricorrente chiede il risarcimento del danno causato dal lucro cessante che essa avrebbe subìto a seguito di un guasto al motore del suo peschereccio, il Vianto Tercero, nel 2005. Essa attribuisce l’origine di tale guasto al motore a una vigilanza carente da parte della Commissione del controllo del Regno di Spagna sulle norme della politica comune della pesca nella zona di pesca del mar Cantabrico nord-occidentale. A suo avviso, il guasto al motore è stato causato da uno scarso utilizzo del motore dovuto all’esposizione della ricorrente a una concorrenza sleale da parte dei pescherecci i cui motori superavano la potenza autorizzata.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile e, in ogni caso, manifestamente infondato in diritto.

2)

L’Armadora Parleros, SL, è condannata alle spese.


(1)  GU C 252 del 28.06.2021.


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