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Document 62022CN0448

Causa C-448/22 P: Impugnazione proposta il 6 luglio 2022 dalla Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 1° giugno 2022, causa T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL / CRU

GU C 359 del 19.9.2022, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/48


Impugnazione proposta il 6 luglio 2022 dalla Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 1o giugno 2022, causa T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL / CRU

(Causa C-448/22 P)

(2022/C 359/56)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) (rappresentanti: R. Pelayo Jiménez e A. Muñoz Aranguren, abogados)

Altre parti nel procedimento: Comitato di risoluzione unico (CRU), Regno di Spagna, Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Banco Santander, SA, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

annullare la sentenza del Tribunale, Terza Sezione ampliata, del 1o giugno 2022, nonché la decisione della sessione esecutiva del Comitato di risoluzione unico (CRU) SRB/EES/2017/08, del 7 giugno 2017, concernente un programma di risoluzione per il Banco Popular Español SA;

2)

in subordine, e qualora ritenga che lo stato del procedimento non consenta una pronuncia della Corte sul merito della causa, annullare la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale affinché quest’ultimo pronunci una nuova sentenza conforme alla decisione della Corte;

3)

in ogni caso, condannare il CRU al pagamento delle spese della presente impugnazione, nonché al pagamento delle spese del ricorso di annullamento sostenute dinanzi al Tribunale, condannando il BANCO SANTANDER a farsi carico delle proprie spese in entrambi i procedimenti.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, fondato sulla violazione, da parte della sentenza impugnata, del diritto a un ricorso effettivo (articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; in prosieguo: la «CDFUE»), nonché dell’articolo 21 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e degli articoli 76, lettera d) e 103, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, oltre che della giurisprudenza della Corte EDU sul diritto a un equo processo (uso di prove pertinenti e accesso al giudice).

Secondo motivo, fondato sulla violazione, da parte della sentenza del Tribunale, del diritto a un ricorso effettivo (articolo 47 CDFUE), dell’articolo 21 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 103, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, nonché sulla violazione del principio della prudenza applicato al meccanismo di risoluzione unico.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione da parte della decisione del CRU, non sanata dalla sentenza impugnata, nonché sulla violazione del principio della parità delle armi (articolo 47 CDFUE).

Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte della sentenza impugnata, degli articoli 17 e 52 CDFUE, nonché su un’interpretazione contra legem dell’articolo 20, paragrafo 16, del regolamento 806/2014 (1).

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 806/2014, laddove la sentenza impugnata ha escluso che l’esistenza di misure d’intervento precoce idonee ad evitare il dissesto del Banco Popular comportasse la nullità della decisione di risoluzione.

Sesto motivo, vertente sull’errore di diritto consistente nel non dichiarare accertata l’esistenza di una linea di liquidità di emergenza, approvata dal Banco de España e dalla BCE, sufficiente per far fronte alla crisi di liquidità del Banco Popular. Violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 1 e paragrafo 5, lettera b), del regolamento 806/2014, laddove nella sentenza del Tribunale si afferma che la Deloitte era qualificabile come «esperto indipendente».

Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 24 del regolamento 806/2014 e dell’articolo 39, paragrafo 2, lettere b), d) ed f) della direttiva 2014/59 (2), da parte della sentenza impugnata, a causa dell’inosservanza dell’obbligo di massimizzare il prezzo di vendita nel processo di risoluzione e di rispettare il principio di uguaglianza e trasparenza tra gli offerenti interessati.


(1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 — GU 2014, L 225, pag. 1

(2)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio — GU 2014, L 173, pag. 190


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