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Document 62022CN0398

Causa C-398/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 15 giugno 2022 — Generalstaatsanwaltschaft Berlin

GU C 359 del 19.9.2022, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 15 giugno 2022 — Generalstaatsanwaltschaft Berlin

(Causa C-398/22)

(2022/C 359/41)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht Berlin

Parti

Ricorrente: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Altra parte nel procedimento: RQ

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nell’ambito del ricorso in appello che è stato svolto, la nozione di «processo» di cui all’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI (1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI (2), debba essere interpretata nel senso che si riferisce al processo che ha portato alla decisione in primo grado, se solo l’imputato ha proposto appello e il ricorso è stato respinto o la sentenza di primo grado è stata modificata a suo favore.

2)

Se sia compatibile con il primato del diritto dell’Unione che il legislatore tedesco, all’articolo 83, paragrafo 1, punto 3, dell’IRG (legge relativa all’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale) abbia concepito il caso di condanna in contumacia quale ostacolo assoluto alla consegna, benché l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, nella versione della decisione quadro 2009/299/GAI, preveda in tal senso unicamente un motivo facoltativo di non esecuzione.


(1)  Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

(2)  Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo (GU 2009, L 81, pag. 24).


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