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Document 62022CN0373

Causa C-373/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 9 giugno 2022 — Procedimento penale a carico di NE

GU C 359 del 19.9.2022, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 9 giugno 2022 — Procedimento penale a carico di NE

(Causa C-373/22)

(2022/C 359/32)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputato nel procedimento penale

NE

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 2, 6, paragrafi 1 e 3, e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che un giudice, chiamato a decidere di un procedimento penale, che sia nel contempo convenuto in un procedimento civile avente ad oggetto un’azione promossa dall’imputato in tale procedimento penale per una violazione del giudice medesimo o del suo successore nella conduzione di detto procedimento penale o di un altro, o che sarebbe tenuto a risarcire un danno qualora la domanda fosse accolta, non costituisca un giudice indipendente e imparziale ai sensi del diritto dell’Unione.

2)

In caso affermativo, se dette disposizioni di diritto dell’Unione debbano essere interpretate nel senso che un giudice in tale situazione non debba proseguire il procedimento penale e neppure decidere nel merito, e quali sarebbero le conseguenze a livello procedurale e di diritto sostanziale degli atti di tale giudice se non si autoricusasse per parzialità.

3)

Se gli articoli 2, 6, paragrafi 1 e 3, e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che l’indipendenza di un organo giurisdizionale di cui si dispone lo scioglimento con la modifica approvata dello Zakon za sadebnata vlast (legge costituzionale sull’ordinamento giudiziario) (DV n. 32/26.04.2022, la cui attuazione è slittata al 27 luglio 2022) risulti compromessa, tenuto conto che i giudici devono continuare ad occuparsi dei procedimenti assegnati loro fino a quel momento nonché di quelli per i quali si sono già tenute udienze preliminari, se lo scioglimento dell’organo giurisdizionale è motivato con l’esigenza di salvaguardare in tal modo il principio costituzionale dell’indipendenza dei giudici e della tutela dei diritti costituzionali dei cittadini, senza però illustrare correttamente i fatti che portano a concludere che tali principi siano stati violati.

4)

Se le disposizioni di diritto dell’Unione menzionate debbano essere interpretate nel senso che ostino a norme nazionali quali quelle della legge costituzionale sull’ordinamento giudiziario (DV n. 32/26.04.2022, la cui attuazione è slittata al [27] luglio 2022), che prevedono il completo smantellamento [del Tribunale specializzato per i procedimenti penali, ossia] di un organo giurisdizionale autonomo in Bulgaria con la motivazione indicata e il trasferimento dei giudici (compresi quelli del collegio giudicante cui è assegnato il concreto procedimento penale in oggetto) da tale organo giurisdizionale ad altri organi giurisdizionali in tutto il paese, anche quando siano situati in località molto distanti dall’attuale sede di attività di detti giudici, senza stabilire anticipatamente il luogo di cui trattasi, senza il loro consenso e in conformità delle limitazioni previste dalla legge solo per detti giudici in relazione al numero massimo di rinnovi di mandato possibili presso un organo giurisdizionale.

5)

In caso affermativo, e alla luce del primato del diritto dell’Unione, quali atti procedurali dovrebbero quindi compiere i giudici degli organi giurisdizionali di cui è stato disposto lo scioglimento. Quali conseguenze ne deriverebbero per le decisioni procedurali dell’organo giurisdizionale di cui è stato disposto lo scioglimento per quanto riguarda i procedimenti che devono essere portati a termine e le decisioni finali adottate nell’ambito di tali procedimenti.


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