EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CN0371

Causa C-371/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) l’8 giugno 2022 — G sp. z o.o. / W S.A.

GU C 359 del 19.9.2022, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) l’8 giugno 2022 — G sp. z o.o. / W S.A.

(Causa C-371/22)

(2022/C 359/30)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Attrice: G sp. z o.o.

Convenuta: W S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafi 5 e 7, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (1), che impone che la realizzazione dei diritti del cliente di energia (piccola impresa), nel caso del cambiamento del fornitore di energia, avvenga nel rispetto del principio che garantisce ai clienti idonei la possibilità di cambiare fornitore con facilità e che tale cambiamento avvenga in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o il tempo, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla possibilità di infliggere al cliente una penale contrattuale per la risoluzione di un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato nell’ipotesi in cui il cliente volesse cambiare fornitore di energia, indipendentemente dall’ammontare del danno subito [articolo 483, paragrafo 1, e articolo 484, paragrafi 1 e 2, della legge del 23 aprile 1964 recante il codice civile (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny)] e senza che la legge sull’energia [articolo 4j, paragrafo 3a, della legge del 10 dicembre 1997 sull’energia (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne)] preveda un qualsiasi criterio per il calcolo di tali oneri e per la determinazione del loro ammontare.

2)

Se l’articolo 3, paragrafi 5 e 7, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (…), che impone che la realizzazione dei diritti del cliente di energia (piccola impresa), nel caso del cambiamento del fornitore di energia, avvenga in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o il tempo e nel rispetto del principio che impone di garantire ai clienti idonei un’effettiva possibilità di cambiare fornitore con facilità, debba essere interpretato nel senso che esso osta a un'interpretazione delle clausole contrattuali la quale consente, in caso di risoluzione anticipata di un contratto di fornitura di energia concluso con un fornitore a tempo determinato, di addebitare ai clienti (piccole imprese) oneri corrispondenti di fatto al costo del prezzo dell'energia non consumata fino alla scadenza del contratto, secondo il principio «prendi o paga».


(1)  GU 2009, L 211, pag. 55


Top