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Document 62022CN0308

Causa C-308/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) l’11 maggio 2022 — Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, altra parte: Dow AgroScience BV (Dow)

GU C 359 del 19.9.2022, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) l’11 maggio 2022 — Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, altra parte: Dow AgroScience BV (Dow)

(Causa C-308/22)

(2022/C 359/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Resistente: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Altra parte: Dow AgroScience BV (Dow)

Questioni pregiudiziali

1)

Se lo Stato membro interessato, che, sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento 1107/2009 (1), decide sull’autorizzazione di un prodotto fitosanitario, disponga di un margine per discostarsi dalla valutazione dello Stato membro relatore zonale, che ha esaminato la domanda in forza dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento 1107/2009 e, in tal caso, di quale margine disponga.

2)

Qualora la risposta alla prima questione sia che per lo Stato membro interessato non c’è margine oppure sussiste solo un margine limitato, in che modo si concretizzi allora il diritto a un ricorso effettivo, ai sensi dell’articolo 47 della Carta. Se in tal caso la correttezza della valutazione dello Stato membro relatore zonale possa essere integralmente messa in discussione dinanzi al giudice nazionale dello Stato membro interessato.

3)

Qualora lo Stato membro interessato, o l’autorità giurisdizionale di detto Stato membro, pervenga alla conclusione che la valutazione dello Stato membro relatore zonale è inficiata da difetto di motivazione, in che misura lo Stato membro interessato sia tenuto a coinvolgere lo Stato membro relatore zonale nella realizzazione di una valutazione sufficientemente motivata.

4)

Se lo Stato membro relatore zonale possa limitarsi ad una valutazione basata unicamente su orientamenti già adottati, anche se le conoscenze scientifiche e tecniche in essi incorporate non sono più del tutto attuali.

5)

In caso di risposta negativa alla questione precedente, se lo Stato membro relatore zonale possa allora limitarsi a fondarsi su conoscenze scientifiche e tecniche contenute in orientamenti già messi a punto, ma non ancora adottati, o se lo Stato membro relatore zonale debba prendere in considerazione tutte le conoscenze scientifiche e tecniche disponibili, anche se non incorporate in orientamenti.


(1)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).


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