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Document 62021TN0310

Causa T-310/21: Ricorso proposto il 2 giugno 2021 — Air Canada / Commissione

GU C 289 del 19.7.2021, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 289/48


Ricorso proposto il 2 giugno 2021 — Air Canada / Commissione

(Causa T-310/21)

(2021/C 289/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Air Canada (Sain-Laurent, Quebec, Canada) (rappresentanti: T. Soames, I.-Z. Prodromou-Stamoudi, avvocati, e T. Johnston, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ordinare all’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, di risarcire il danno subito da Air Canada a causa del mancato pagamento da parte della Commissione degli interessi di mora e degli interessi composti dovuti in forza dell’articolo 266, primo comma, TFUE in esecuzione della sentenza del 16 dicembre 2015, Air Canada contro Commissione (Causa T-9/11) e quindi pagare i seguenti importi, ai sensi dell’articolo 266, secondo comma, TFUE, dell’articolo 268 TFUE e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE:

un importo pari agli interessi di mora dovuti, ossia interessi sulla somma di EUR 21 037 500 al tasso di interesse della Banca centrale europea per le sue operazioni di rifinanziamento al 1o novembre 2010 (ossia 1 %), maggiorato del 3,5 %, per il periodo dal 10 febbraio 2011 all’8 febbraio 2016, meno il rendimento garantito già pagato di EUR 468 540,80, il che dà luogo a un importo di EUR 4 264 896,70 o, in mancanza, al tasso di interesse che il Tribunale riterrà appropriato;

un importo pari all’interesse dovuto sulla somma di EUR 4 264 896,70 al tasso di interesse di default, per il periodo dal 9 febbraio 2016 alla data della domanda di interessi (4 febbraio 2021) al tasso di interesse della Banca centrale europea per le sue operazioni di rifinanziamento al 1o novembre 2010 (ossia 1 %), maggiorato del 3,5 %, il che dà luogo a un importo di EUR 958 550,14 (o, in mancanza, al tasso di interesse e per il periodo che il Tribunale riterrà appropriati); e

un importo pari all’interesse composto dovuto sull’importo dell’interesse non pagato sulla somma dovuta alla data della domanda di interessi (EUR 4 264 896,70 + EUR 958 550,14 = EUR 5 223 446,84 o qualsiasi altro importo che il Tribunale riterrà appropriato) per il periodo tra il 5 febbraio 2021 e la data nella quale la Commissione rimborserà a Air Canada gli importi degli interessi dovuti, al tasso di interesse della Banca centrale europea per le sue operazioni di rifinanziamento al 1o novembre 2010 (ossia 1 %), maggiorato 3,5 %, o, in mancanza, per il periodo di tempo e al tasso d’interesse che il Tribunale riterrà appropriati.

Inoltre e/o in alternativa annullare la decisione impugnata; e

condannare la Commissione a pagare le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’Unione europea è tenuta per responsabilità extracontrattuale a pagare date somme di interessi dovuti. La ricorrente afferma che l’8 febbraio 2016 la Commissione ha pagato alla ricorrente una somma a titolo di interessi per riflettere il «rendimento garantito» su un pagamento provvisorio effettuato dalla ricorrente il 10 febbraio 2011. La ricorrente afferma che il «rendimento garantito» non riflette le somme dovute alla ricorrente a titolo di interessi di mora. Di conseguenza, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato l’articolo 268 TFUE e chiede che la Commissione sia condannata a pagare gli interessi di mora e composti.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la domanda di interessi non era prescritta e, di conseguenza, il Tribunale dovrebbe annullare la decisione della Commissione del 25 marzo 2021 (1).


(1)  Rif. Ares(2021)2113744 del 25 marzo 2021


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