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Documento 62021TN0297

Causa T-297/21: Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — Troy Chemical e Troy / Commissione

GU C 289 del 19.7.2021, pagg. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 289/44


Ricorso proposto il 21 maggio 2021 — Troy Chemical e Troy / Commissione

(Causa T-297/21)

(2021/C 289/60)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Troy Chemical Co. BV (Delft, Paesi Bassi) e Troy Corp. (Florham Park, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Abrahams, H. Widemann e Ł. Gorywoda, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare integralmente il regolamento di esecuzione della convenuta (UE) 2021/348 del 25 febbraio 2021 (1);

adottare qualunque altro provvedimento ritenuto equo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore di diritto, sullo sviamento di potere, sulla violazione del legittimo affidamento (derivante dagli orientamenti applicabili), sulla violazione del principio di non discriminazione e sul manifesto errore di valutazione commessi dalla convenuta nello stabilire il periodo triennale di approvazione del carbendazim.

2.

Secondo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione e sullo sviamento di potere commessi dalla convenuta nel raggiungere la conclusione che fossero necessarie «condizioni specifiche» per vietare l’autorizzazione all’uso di biocidi in vernici ed intonaci da utilizzare all’aperto.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione e sull’errore di diritto commessi dalla convenuta nel raggiungere la conclusione che fossero necessarie «condizioni specifiche» per vietare l’immissione in commercio di specifici articoli trattati (vernici e intonaci contenenti carbendazim o trattati con esso) per l’utilizzo all’aperto.

4.

Quarto motivo, vertente sull’errore manifesto di diritto e di fatto commesso dalla convenuta nel raggiungere la conclusione che fossero necessarie «condizioni specifiche» per l’etichettatura di vernici e intonaci contenenti carbendazim o trattati con esso per l’utilizzo all’aperto, al fine di rammentare agli utenti il divieto di tale utilizzo.

(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/348 del 25 febbraio 2021 che approva il carbendazim come principio attivo esistente al fine del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2021, L 68, pag. 174).


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