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Document 62018TA0071

Causa T-71/18: Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — Italia / Commissione («Regime linguistico – Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori nei settori dell’economia finanziaria e della macroeconomia – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della lingua 2 del concorso tra tre lingue – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Interesse del servizio – Proporzionalità»)

GU C 289 del 19.7.2021, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 289/33


Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — Italia / Commissione

(Causa T-71/18) (1)

(«Regime linguistico - Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori nei settori dell’economia finanziaria e della macroeconomia - Conoscenze linguistiche - Limitazione della scelta della lingua 2 del concorso tra tre lingue - Regolamento n. 1 - Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto - Discriminazione fondata sulla lingua - Interesse del servizio - Proporzionalità»)

(2021/C 289/49)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Vernier, G. Gattinara e D. Milanowska, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: S. Jiménez García, agente)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento del bando relativo al concorso generale EPSO/AD/339/17, organizzato ai fini della formazione di un elenco di riserva di amministratori (AD 7) nei seguenti settori: 1) Economia finanziaria e 2) Macroeconomia (GU 2017, C 386 A, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il bando relativo al concorso generale EPSO/AD/339/17, organizzato ai fini della formazione di un elenco di riserva di amministratori (AD 7) nei seguenti settori: 1) Economia finanziaria e 2) Macroeconomia, è annullato.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica italiana.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 112 del 26.3.2018.


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