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Document 52019AP0052(01)
European Parliament legislative resolution of 14 November 2019 on the proposal for a Council directive amending Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 as regards provisions relating to distance sales of goods and certain domestic supplies of goods (COM(2018)0819 — C8-0017/2019 — 2018/0415(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (COM(2018)0819 — C8-0017/2019 — 2018/0415(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (COM(2018)0819 — C8-0017/2019 — 2018/0415(CNS))
GU C 208 del 1.6.2021, pp. 31–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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1.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 208/31 |
P9_TA(2019)0052
Vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (COM(2018)0819 — C8-0017/2019 — 2018/0415(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(2021/C 208/07)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0819), |
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visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0017/2019), |
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visto l'articolo 82 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0019/2019), |
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 66 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 272– paragrafo 1 — comma 1 — lettera b
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7 — lettera a
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 369 bis — comma 1 — punto 3 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7 — lettera b
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 369 bis — comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 11
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 369 octies — paragrafo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 11 bis (nuovo)
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 369 octies — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 12
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 369 septvicies ter — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«2. Gli Stati membri prescrivono che l'IVA di cui al paragrafo 1 sia esigibile mensilmente. Il termine di pagamento è quello applicabile al pagamento del dazio all'importazione in situazioni analoghe .». |
«2. Gli Stati membri prescrivono che l'IVA di cui al paragrafo 1 sia dovuta mensilmente entro il termine di pagamento applicabile al pagamento del dazio all'importazione.». |
(3) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(4) Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).
(3) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(4) Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).