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Document 52019AP0052(01)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (COM(2018)0819 — C8-0017/2019 — 2018/0415(CNS))

GU C 208 del 1.6.2021, pp. 31–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 208/31


P9_TA(2019)0052

Vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (COM(2018)0819 — C8-0017/2019 — 2018/0415(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2021/C 208/07)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0819),

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0017/2019),

visto l'articolo 82 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0019/2019),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3), modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 (4) del Consiglio, prevede che se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in spedizioni di un valore intrinseco non superiore a 150 EUR o le cessioni di beni all'interno della Comunità da parte di un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni. Poiché tale disposizione suddivide una cessione unica in due cessioni, è necessario determinare a quale di tali cessioni la spedizione o il trasporto dei beni dovrebbe essere imputato al fine di determinare correttamente il luogo di cessione.

(1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3), modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 (4) del Consiglio, prevede che se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in spedizioni di un valore intrinseco non superiore a 150 EUR o le cessioni di beni all'interno della Comunità da parte di un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni. Poiché tale disposizione suddivide una cessione unica in due cessioni, è necessario determinare a quale di tali cessioni la spedizione o il trasporto dei beni dovrebbe essere imputato al fine di determinare correttamente il luogo di cessione. È altresì necessario assicurare che il fatto generatore delle due suddette cessioni si verifichi allo stesso tempo.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Sebbene un soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, la cessione di beni a persone che non sono soggetti passivi nella Comunità può, conformemente alle norme vigenti, detrarre l'IVA pagata ai cedenti non stabiliti nella Comunità, sussiste il rischio che quest'ultimo possa non versare l'IVA alle autorità fiscali. Per evitare tale rischio, la cessione da parte del cedente che vende i beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica dovrebbe essere esente dall'IVA, mentre a tale cedente dovrebbe essere concesso il diritto di detrarre l'IVA a monte che ha versato per l'acquisto o l'importazione dei beni ceduti.

(2)

Sebbene un soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, la cessione di beni a persone che non sono soggetti passivi nella Comunità può, conformemente alle norme vigenti, detrarre l'IVA pagata ai cedenti non stabiliti nella Comunità, sussiste il rischio che quest'ultimo possa non versare l'IVA alle autorità fiscali. Per evitare tale rischio, la cessione da parte del cedente che vende i beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica dovrebbe essere esente dall'IVA, mentre a tale cedente dovrebbe essere concesso il diritto di detrarre l'IVA a monte che ha versato per l'acquisto o l'importazione dei beni ceduti. A tal fine, il cedente dovrebbe sempre essere registrato nello Stato membro in cui ha acquistato o importato i beni in questione.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 66 bis

In deroga agli articoli 63, 64 e 65, il fatto generatore di una cessione di beni da parte di un soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto i beni conformemente all'articolo 14 bis, nonché della cessione a detto soggetto passivo, si verifica e l'IVA diventa esigibile nel momento in cui il pagamento è stato accettato.»;

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 272– paragrafo 1 — comma 1 — lettera b

Testo in vigore

Emendamento

 

4 bis)

all'articolo 272, paragrafo 1, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i soggetti passivi che non effettuano alcuna delle operazioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 33, 36, 138 e 141;»

 

«b)

i soggetti passivi che non effettuano alcuna delle operazioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 33, 36, 136 bis, 138 e 141;»

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera a

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 369 bis — comma 1 — punto 3 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

nel caso delle cessioni di beni effettuate mediante un'interfaccia elettronica che facilita dette cessioni in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 2, se la spedizione o  il trasporto dei beni ceduti inizia e termina nello stesso Stato membro , detto Stato membro.";

c)

nel caso delle cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo che facilita dette cessioni in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 2, se lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o  del trasporto dei beni ceduti è lo stesso, detto Stato membro.";

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera b

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 369 bis — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b)

è aggiunto il seguente terzo comma:

b)

è aggiunto il seguente comma:

 

«Se il soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità e ivi non dispone di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati . Qualora vi sia più di uno Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati , il soggetto passivo indica quale di questi Stati membri è lo Stato membro di identificazione. Il soggetto passivo è vincolato da tale decisione per l'anno civile interessato e i due anni civili successivi.»;

 

«Se il soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità e ivi non dispone di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni . Qualora vi sia più di uno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni , il soggetto passivo indica quale di questi Stati membri è lo Stato membro di identificazione. Il soggetto passivo è vincolato da tale decisione per l'anno civile interessato e i due anni civili successivi.»;

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 11

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 369 octies — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

vendite a distanza intracomunitarie di beni e cessioni di beni in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 2, ove la spedizione o il trasporto di tali beni inizi e termini nello stesso Stato membro;

a)

vendite a distanza intracomunitarie di beni e cessioni di beni;

 

a bis)

c essioni di beni in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 2, ove lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto di tali beni sia lo stesso;

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 11 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 369 octies — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 bis)

all'articolo 369 octies è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis.     Qualora il soggetto passivo prestatore dei servizi che rientrano nel regime speciale disponga di una o più stabili organizzazioni, diverse da quella situata nello Stato membro di identificazione, a partire dalle quali i servizi sono prestati, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell'IVA, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l'IVA totale dovuta di tali prestazioni in relazione a ciascuno Stato membro in cui il soggetto passivo disponga di un'organizzazione, unitamente al numero individuale di identificazione IVA o al numero di registrazione fiscale della stessa, suddiviso per Stato membro di consumo.»;

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 369 septvicies ter — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

«2.   Gli Stati membri prescrivono che l'IVA di cui al paragrafo 1 sia esigibile mensilmente. Il termine di pagamento è quello applicabile al pagamento del dazio all'importazione in situazioni analoghe .».

«2.   Gli Stati membri prescrivono che l'IVA di cui al paragrafo 1 sia dovuta mensilmente entro il termine di pagamento applicabile al pagamento del dazio all'importazione.».


(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).


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