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Document 62021TN0003

    Causa T-3/21: Ricorso proposto il 5 gennaio 2021 — Power Horse Energy Drinks/EUIPO — Robot Energy Europe (UNSTOPPABLE)

    GU C 62 del 22.2.2021, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.2.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 62/45


    Ricorso proposto il 5 gennaio 2021 — Power Horse Energy Drinks/EUIPO — Robot Energy Europe (UNSTOPPABLE)

    (Causa T-3/21)

    (2021/C 62/57)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Power Horse Energy Drinks GmbH (Linz, Austria) (rappresentante: M. Woller, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Robot Energy Europe (Mijas, Spagna)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

    Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo UNSTOPPABLE — Marchio dell’Unione europea n. 14 555 271

    Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

    Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 ottobre 2020 nel procedimento R 232/2020-2

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata nella parte in cui respinge il reclamo della ricorrente per quanto riguarda i prodotti:

    classe 5: integratori alimentari; integratori alimentari composti principalmente da vitamine; miscele di integratori nutrizionali per bevande in polvere; preparati a base di vitamine sotto forma di integratori alimentari; bevande vitaminiche; preparati a base di vitamine; compresse vitaminiche; vitamine e preparati a base di vitamine;

    classe 32: bevande analcoliche contenenti succhi di frutta; bevande energetiche; bevande per lo sport arricchite di proteine; bevande per lo sport;

    e nella parte in cui condanna la ricorrente alle spese relative al procedimento di nullità e al procedimento di ricorso;

    condannare l’EUIPO — nonché l’altra parte nel procedimento di ricorso, qualora intervenga nel procedimento — alle spese sostenute dalla ricorrente.

    Motivi invocati

    Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

    Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


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