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Document 62020TN0768

Causa T-768/20: Ricorso proposto il 31 dicembre 2020 — Standard international Management/EUIPO — Asia Standard Management Service (The Standard)

GU C 62 del 22.2.2021, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/41


Ricorso proposto il 31 dicembre 2020 — Standard international Management/EUIPO — Asia Standard Management Service (The Standard)

(Causa T-768/20)

(2021/C 62/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Standard International Management LLC (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Edenborough QC, S. Wickenden, Barrister e M. Maier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Asia Standard Management Services Ltd (Hong Kong, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «The Standard» — Marchio dell’Unione europea n. 8 405 243

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 novembre 2020 nel procedimento R 828/2020-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso;

in subordine, qualora intervenga la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso,

dichiarare l’EUIPO e tale altra parte responsabili in solido di dette spese.

Motivi invocati

La decisione impugnata è viziata da quattro motivi principali, in particolare, la commissione di ricorso:

non avendo considerato che la pubblicità e le offerte di vendita dell’albergo e dei servizi accessori, ovvero quelli di cui alle classi 38, 39, 41, 43 e 44, dirette ai consumatori dell’Unione europea, costituissero un uso effettivo del marchio dell’Unione europea in circostanze in cui tali servizi erano resi negli Stati Uniti, è incorsa in un errore di diritto;

non avendo considerato che la pubblicità e la promozione dei servizi rilevanti fosse sufficiente a dimostrare l’uso effettivo per tali servizi, è incorsa in un errore di diritto;

non avendo considerato che la pubblicità per l’apertura dell’albergo a Londra fosse rilevante, è incorsa in un errore di diritto, e

non avendo fornito alcuna motivazione, o una sufficiente, per giungere alla conclusione tratta, è incorsa in un errore di diritto.


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