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Document 62020TB0037

Causa T-37/20: Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2020 — Regno Unito / Commissione («Ricorso di annullamento – FEAGA e FEASR – Termine di ricorso – Dies a quo – Notifica e pubblicazione – Assenza di errore scusabile – Tardività – Irricevibilità»)

GU C 62 del 22.2.2021, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/32


Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2020 — Regno Unito / Commissione

(Causa T-37/20) (1)

(«Ricorso di annullamento - FEAGA e FEASR - Termine di ricorso - Dies a quo - Notifica e pubblicazione - Assenza di errore scusabile - Tardività - Irricevibilità»)

(2021/C 62/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Brandon, agente, assistito da T. Buley, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina e A. Sauka, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2019/1835 della Commissione, del 30 ottobre 2019, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2019, L 279, p. 98), nella parte riguardante alcune spese effettuate dal Regno Unito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento della Repubblica ceca e della Repubblica francese.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Repubblica ceca e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese relative alle loro istanze di intervento.


(1)  GU C 95 del 23.3.2020.


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