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Document 62020TB0037
Case T-37/20: Order of the General Court of 17 December 2020 — United Kingdom v Commission (Action for annulment — EAGF and EAFRD — Time limit for bringing an action — Starting point — Notification and publication — No excusable error — Out of time — Inadmissibility)
Causa T-37/20: Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2020 — Regno Unito / Commissione («Ricorso di annullamento – FEAGA e FEASR – Termine di ricorso – Dies a quo – Notifica e pubblicazione – Assenza di errore scusabile – Tardività – Irricevibilità»)
Causa T-37/20: Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2020 — Regno Unito / Commissione («Ricorso di annullamento – FEAGA e FEASR – Termine di ricorso – Dies a quo – Notifica e pubblicazione – Assenza di errore scusabile – Tardività – Irricevibilità»)
GU C 62 del 22.2.2021, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 62/32 |
Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2020 — Regno Unito / Commissione
(Causa T-37/20) (1)
(«Ricorso di annullamento - FEAGA e FEASR - Termine di ricorso - Dies a quo - Notifica e pubblicazione - Assenza di errore scusabile - Tardività - Irricevibilità»)
(2021/C 62/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Brandon, agente, assistito da T. Buley, barrister)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina e A. Sauka, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2019/1835 della Commissione, del 30 ottobre 2019, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2019, L 279, p. 98), nella parte riguardante alcune spese effettuate dal Regno Unito.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento della Repubblica ceca e della Repubblica francese. |
3) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
La Repubblica ceca e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese relative alle loro istanze di intervento. |