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Document 62019CA0656

    Causa C-656/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Szegedi Törvényszék — Ungheria) — BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni all’esportazione – Articolo 146, paragrafo 1, lettera b) – Beni spediti o trasportati fuori dell’Unione europea da un acquirente non stabilito nel territorio dello Stato membro interessato – Articolo 147 – «Beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori» non stabiliti nell’Unione – Nozione – Beni che hanno effettivamente lasciato il territorio dell’Unione – Prova – Diniego dell’esenzione all’esportazione – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità – Frode]

    GU C 62 del 22.2.2021, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.2.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 62/6


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Szegedi Törvényszék — Ungheria) — BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    (Causa C-656/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Esenzioni all’esportazione - Articolo 146, paragrafo 1, lettera b) - Beni spediti o trasportati fuori dell’Unione europea da un acquirente non stabilito nel territorio dello Stato membro interessato - Articolo 147 - «Beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori» non stabiliti nell’Unione - Nozione - Beni che hanno effettivamente lasciato il territorio dell’Unione - Prova - Diniego dell’esenzione all’esportazione - Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità - Frode)

    (2021/C 62/05)

    Lingua processuale: l’ungherese

    Giudice del rinvio

    Szegedi Törvényszék

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

    Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    Dispositivo

    1)

    L’esenzione prevista all’articolo 147, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, a favore dei «beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori» deve essere interpretata nel senso che non rientrano in quest’ultima i beni che un privato non stabilito nell’Unione europea trasporta con sé al di fuori dell’Unione europea a fini commerciali, in vista della loro rivendita in uno Stato terzo.

    2)

    L’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 147 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una giurisprudenza nazionale in forza della quale, qualora l’amministrazione tributaria constati che le condizioni per l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista per i beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori non sono soddisfatte, ma che i beni di cui trattasi sono stati effettivamente trasportati fuori dell’Unione europea dall’acquirente, essa è tenuta a esaminare se l’esenzione dall’IVA prevista a tale articolo 146, paragrafo 1, lettera b), possa essere applicata alla cessione in questione, anche qualora le formalità doganali applicabili non siano state espletate e, al momento dell’acquisto, l’acquirente non intendesse veder applicata quest’ultima esenzione.

    3)

    L’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 147 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi nazionale in forza della quale l’amministrazione tributaria nega automaticamente a un soggetto passivo il beneficio dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista dall’una e dall’altra di tali disposizioni, qualora constati che tale soggetto passivo ha emesso in malafede il modulo in base al quale l’acquirente si è avvalso dell’esenzione prevista dall’articolo 147, laddove venga accertato che i beni interessati hanno lasciato il territorio dell’Unione europea. In simili circostanze, il beneficio dell’esenzione dall’IVA prevista all’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), deve essere negato qualora la violazione di un requisito formale abbia l’effetto di impedire che venga apportata la prova certa della sussistenza dei requisiti sostanziali che condizionano l’applicazione di tale esenzione o qualora venga accertato che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione in questione rientrava nell’ambito di una frode idonea a mettere a repentaglio il funzionamento del sistema comune dell’IVA.


    (1)  GU C 95 del 23.3.2020.


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