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Document 62019CA0656
Case C-656/19: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 17 December 2020 (request for a preliminary ruling from the Szegedi Törvényszék — Hungary) — BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Reference for a preliminary ruling — Common system of value added tax (VAT) — Directive 2006/112/EC — Exemptions on exportation — Article 146(1)(b) — Goods dispatched or transported outside the European Union by a customer not established within the territory of the Member State concerned — Article 147 — ‘Goods to be carried in the personal luggage of travellers’ not established within the European Union — Concept — Goods which have actually left the territory of the European Union — Proof — Refusal of the exemption on exportation — Principles of fiscal neutrality and proportionality — Tax evasion)
Causa C-656/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Szegedi Törvényszék — Ungheria) — BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni all’esportazione – Articolo 146, paragrafo 1, lettera b) – Beni spediti o trasportati fuori dell’Unione europea da un acquirente non stabilito nel territorio dello Stato membro interessato – Articolo 147 – «Beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori» non stabiliti nell’Unione – Nozione – Beni che hanno effettivamente lasciato il territorio dell’Unione – Prova – Diniego dell’esenzione all’esportazione – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità – Frode]
Causa C-656/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Szegedi Törvényszék — Ungheria) — BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni all’esportazione – Articolo 146, paragrafo 1, lettera b) – Beni spediti o trasportati fuori dell’Unione europea da un acquirente non stabilito nel territorio dello Stato membro interessato – Articolo 147 – «Beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori» non stabiliti nell’Unione – Nozione – Beni che hanno effettivamente lasciato il territorio dell’Unione – Prova – Diniego dell’esenzione all’esportazione – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità – Frode]
GU C 62 del 22.2.2021, p. 6–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 62/6 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Szegedi Törvényszék — Ungheria) — BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-656/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Esenzioni all’esportazione - Articolo 146, paragrafo 1, lettera b) - Beni spediti o trasportati fuori dell’Unione europea da un acquirente non stabilito nel territorio dello Stato membro interessato - Articolo 147 - «Beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori» non stabiliti nell’Unione - Nozione - Beni che hanno effettivamente lasciato il territorio dell’Unione - Prova - Diniego dell’esenzione all’esportazione - Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità - Frode)
(2021/C 62/05)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Szegedi Törvényszék
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Dispositivo
1) |
L’esenzione prevista all’articolo 147, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, a favore dei «beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori» deve essere interpretata nel senso che non rientrano in quest’ultima i beni che un privato non stabilito nell’Unione europea trasporta con sé al di fuori dell’Unione europea a fini commerciali, in vista della loro rivendita in uno Stato terzo. |
2) |
L’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 147 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una giurisprudenza nazionale in forza della quale, qualora l’amministrazione tributaria constati che le condizioni per l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista per i beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori non sono soddisfatte, ma che i beni di cui trattasi sono stati effettivamente trasportati fuori dell’Unione europea dall’acquirente, essa è tenuta a esaminare se l’esenzione dall’IVA prevista a tale articolo 146, paragrafo 1, lettera b), possa essere applicata alla cessione in questione, anche qualora le formalità doganali applicabili non siano state espletate e, al momento dell’acquisto, l’acquirente non intendesse veder applicata quest’ultima esenzione. |
3) |
L’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 147 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi nazionale in forza della quale l’amministrazione tributaria nega automaticamente a un soggetto passivo il beneficio dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista dall’una e dall’altra di tali disposizioni, qualora constati che tale soggetto passivo ha emesso in malafede il modulo in base al quale l’acquirente si è avvalso dell’esenzione prevista dall’articolo 147, laddove venga accertato che i beni interessati hanno lasciato il territorio dell’Unione europea. In simili circostanze, il beneficio dell’esenzione dall’IVA prevista all’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), deve essere negato qualora la violazione di un requisito formale abbia l’effetto di impedire che venga apportata la prova certa della sussistenza dei requisiti sostanziali che condizionano l’applicazione di tale esenzione o qualora venga accertato che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione in questione rientrava nell’ambito di una frode idonea a mettere a repentaglio il funzionamento del sistema comune dell’IVA. |