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Document 52019XC1031(03)

    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 20182019/C 370/11

    PUB/2019/52

    GU C 370 del 31.10.2019, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.10.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 370/32


    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018

    (2019/C 370/11)

    La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 (1).

    COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

    PAUILLAC

    PDO-FR-A0713-AM03

    Data della comunicazione: 9.8.2019

    DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

    1.   Superficie parcellare delimitata

    Al capitolo I, sezione IV, punto 2, secondo trattino, del disciplinare di produzione è aggiunta la data del 6 settembre 2018.

    2.   Zona geografica

    Nella sezione IV, punto 1, del disciplinare di produzione:

    sono aggiunte dopo la parola «assicurati» le parole «in base al codice geografico ufficiale del 27 aprile 2018»;

    il comune di «Cissac-Médoc» è soppresso.

    Tale modifica fa seguito ai lavori di delimitazione che hanno stabilito che, per questa denominazione, non sono state dichiarate parcelle situate nel comune di Cissac-Médoc, che è stato quindi rimosso dalla zona geografica.

    La parte del documento unico relativa alla zona geografica è modificata di conseguenza al punto 1.6.

    3.   Legame con la zona geografica

    Nella sezione X, punto 1, lettera a), del disciplinare di produzione le parole «Cissac-Médoc» sono soppresse.

    Tale soppressione fa seguito alla modifica della zona geografica.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    4.   Parcelle al di fuori del comune di Pauillac

    L’allegato in cui figura la lista delle parcelle situate al di fuori del comune di Pauillac che possono essere dichiarate con la denominazione «Pauillac» è stato aggiornato a seguito dei lavori di delimitazione.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    DOCUMENTO UNICO

    1.   Nome del prodotto

    Pauillac

    2.   Tipo di indicazione geografica

    Dop — denominazione di origine protetta

    3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

    4.   Descrizione del vino (dei vini)

    La denominazione «Pauillac» è riservata ai vini rossi tranquilli.

    Tali vini presentano:

    un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11 %,

    un titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 % dopo l’arricchimento,

    un tenore di acido malico ≤ 0,30 g/l,

    un tenore di zuccheri fermentescibili ≤ 2 g/l,

    un tenore di acidità volatile per i vini commercializzati sfusi di ≤ 13,26 meq/l fino al 31 luglio dell’anno successivo alla vendemmia e di ≤ 16,33 meq/l dopo tale data.

    I vini «Pauillac» presentano un colore intenso. Sono vini potenti e strutturati, in particolare grazie all’assemblaggio in cui predomina soprattutto il Cabernet Sauvignon N. La struttura tannica che ne deriva conferisce a questi vini una notevole predisposizione all’invecchiamento. Il Merlot N resta tuttavia presente al fine di apportare rotondità e frutto. La struttura e la complessità sono rafforzate dal Cabernet franc N oppure, più raramente, dal Petit verdot N. Dopo un lungo invecchiamento questi vini sviluppano un bouquet di grande complessità.

    Gli altri criteri seguono la regolamentazione in vigore.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

     

    Acidità totale minima

     

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    5.   Pratiche di vinificazione

    a.   Pratiche enologiche essenziali

    Pratica enologica specifica

    Le tecniche sottrattive di arricchimento sono consentite nel rispetto di un limite di concentrazione del 15 %.

    In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 %.

    Pratica colturale

    La densità minima d’impianto della vigna è di 7 000 ceppi per ettaro.

    La distanza tra i filari non può essere superiore a 1,50 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,80 metri.

    La potatura è effettuata entro la fase foglie distese (fase 9 di Lorenz).

    Le vigne sono potate secondo le seguenti tecniche, con un massimo di dodici gemme franche per ceppo:

    potatura lunga tipica del Médoc (detta «m édocaine») oppure potatura corta o lunga. I ceppi hanno due tralci con al massimo quattro occhi per tralcio per i vitigni Cot N, Cabernet-Sauvignon N, Melot N, Petit verdot N, oppure con al massimo cinque occhi per tralcio per i vitigni Cabernet franc N e Carmenère N. Gli speroni a legno sono potati a due occhi franchi;

    potatura corta a due cordoni oppure a ventaglio a quattro bracci.

    L’irrigazione nel periodo vegetativo della vigna può essere autorizzata conformemente alle disposizioni dell’articolo D.645-5 del codice rurale e della pesca marittima.

    b.   Rese massime

    63 ettolitri per ettaro

    6.   Zona geografica delimitata

    La raccolta delle uve, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini hanno luogo nel territorio del comune di Pauillac nel dipartimento della Gironda e nelle parcelle figuranti nell’allegato del disciplinare di produzione situate nei comuni seguenti: Saint-Estèphe, Saint-Julien Beychevelle e Saint-Sauveur.

    7.   Varietà principale/i di uve da vino

    Petit Verdot N

    Cabernet franc N

    Merlot N

    Carmenère N

    Cot N – Malbec N

    Cabernet-Sauvignon N

    8.   Descrizione del legame/dei legami

    Situata nel dipartimento della Gironda, nella parte centrale della penisola del Médoc, a 50 km a nord di Bordeaux sulla riva sinistra dell’estuario, la zona geografica di produzione della denominazione di origine controllata «Pauillac» corrisponde al territorio del comune di Pauillac e a una parte del territorio dei comuni di Saint-Estèphe, Saint-Julien-Beychevelle e Saint-Sauveur.

    Il territorio della denominazione, caratterizzato da un clima oceanico temperato, beneficia, grazie all’effetto termoregolatore delle acque dell’oceano Atlantico e della Gironda, di fattori climatici che favoriscono la creazione di una grande zona viticola. Il clima oceanico, contraddistinto in alcuni anni da perturbazioni piovose autunnali o, addirittura, da autunni inoltrati caldi e molto soleggiati, incide notevolmente sulle annate. Tuttavia le caratteristiche principali di questa regione sono per lo più associate alla geologia tipica di questo bacino sedimentario, alla storia geologica particolare dei suoi terreni, al rilievo e alla topografia, nonché alle componenti pedologiche attuali dei suoi terreni vitati.

    La superficie parcellare di produzione comprende le parcelle i cui terreni sono di natura ghiaiosa o sabbioso-ghiaiosa a condizione che il tenore di sabbia fine, generalmente di origine eolica, sia abbastanza basso e che la permeabilità del terreno sia corretta. I terreni di Pauillac rientrano tra le terre di elezione del Cabernet-Sauvignon N ma anche il Merlot N vi trova una buona espressione. Le parcelle situate su terreni alluvionali più recenti, ricoperte da uno strato consistente di sabbie eoliche o poco drenanti a causa del sottosuolo impermeabile, sono escluse dalla superficie parcellare di produzione. Lo stesso vale per le parcelle di terreno che sono state artificializzate, costruite o utilizzate per estrarre ghiaia. La gestione del vigneto è molto selettiva e prevede spaziatura limitata tra i filari e una produzione massima controllata per parcella e ceppo di vite.

    La qualità e la tipicità dei vini della denominazione di origine controllata «Pauillac» derivano dalla natura del suolo e dall’ubicazione in prossimità dell’estuario che protegge i vigneti dagli eccessi climatici.

    Ancor più che per i vini delle altre denominazioni della penisola del Médoc, i cru del comune di Pauillac hanno ottenuto un grande riconoscimento in occasione delle diverse classificazioni delle proprietà avvenute dalla fine del XVII secolo. Con 18 cru classificati (tra cui i premier cru Lafite-Rotschild e Latour nel 1855, cui è seguito Mouton-Rothschild nel 1973), questo comune ha al momento il numero più elevato di cru classificati.

    I vini «Pauillac» presentano un colore intenso. Sono vini potenti e strutturati, in particolare grazie all’assemblaggio in cui predomina soprattutto il Cabernet Sauvignon N. La struttura tannica che ne deriva conferisce a questi vini una notevole predisposizione all’invecchiamento. Il Merlot N resta tuttavia presente al fine di apportare rotondità e frutto. La struttura e la complessità sono rafforzate dal Cabernet franc N oppure, più raramente, dal Petit verdot N. Dopo un lungo invecchiamento questi vini sviluppano un bouquet di grande complessità.

    La gestione del vigneto, con una densità reale ben al di sopra dei 7 000 ceppi per ettaro richiesti dal disciplinare di produzione della denominazione, permette di ottenere, grazie alle rese controllate, uve molto mature, sane e altamente concentrate. Sono così possibili macerazioni molto lunghe e grandi estrazioni per ottenere la struttura necessaria all’invecchiamento. Un passaggio in botte di almeno sei mesi è quindi indispensabile per favorire i legami tannini-antociani necessari alla stabilizzazione del colore e al rivestimento dei tannini, che perdono così la loro durezza.

    9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

    Quadro normativo:

     

    legislazione dell’UE

    Tipo di condizione ulteriore:

     

    deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

    Descrizione della condizione:

     

    la zona di prossimità immediata, definita dalla deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’invecchiamento, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Gironda e dalle parcelle figuranti nell’allegato: Cissac-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Cadourne e Vertheuil.

    Quadro normativo:

     

    legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

     

    disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione:

     

    l’etichettatura può specificare l’unità geografica più ampia «Vin – Médoc» o «Grand Vin de Bordeaux – Médoc».

     

    Le dimensioni dei caratteri di questa denominazione non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    Link al disciplinare del prodotto

    https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-6d2525a4-0869-49f7-97bf-4a489bee5499


    (1)  Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2).


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