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Document 62018TN0735

    Causa T-735/18: Ricorso proposto il 14 dicembre 2018 — Aquind/ACER

    GU C 103 del 18.3.2019, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.3.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 103/44


    Ricorso proposto il 14 dicembre 2018 — Aquind/ACER

    (Causa T-735/18)

    (2019/C 103/60)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Aquind Ltd (Wallsend, Regno Unito) (rappresentanti: S. Goldberg, E. White e C. Davis, avvocati)

    Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della commissione di ricorso della convenuta del 17 ottobre 2018, A-001-2018, e la decisione della convenuta del 19 giugno 2018, 05/2018, che la prima conferma;

    pronunciarsi sulle principali questioni giuridiche sollevate nel ricorso, relative: i) al fatto che la convenuta e la commissione di ricorso della convenuta hanno erroneamente ritenuto che la ricorrente fosse tenuta a richiedere e ottenere una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi prima che potesse essere adottata una decisione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (quarto motivo); e ii) al fatto che la convenuta e la commissione di ricorso della convenuta hanno omesso di tener conto dell'impossibilità giuridica per la ricorrente di gestire l'interconnettore proposto in Francia senza esenzione (sesto motivo);

    statuire individualmente su ciascuno dei motivi dedotti nel ricorso, al fine di evitare ulteriori dispute su tali motivi contestati quando la domanda di esenzione sarà riesaminata dalla convenuta; e

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

    1.

    Primo motivo, relativo a un errore di interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009, nel senso che esso conferisca alla convenuta un potere discrezionale politico nel valutare una domanda di esenzione.

    Alla luce dei criteri oggettivi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009, è opportuno limitare la discrezionalità del convenuto all'esame dell’osservanza o meno di tali condizioni.

    2.

    Secondo motivo, secondo cui è stato commesso un errore di interpretazione del regolamento n. 714/2009 nel considerare che una domanda di esenzione debba essere accolta solo quale misura di ultima istanza.

    Non risultano motivi per ritenere che la concessione di un'esenzione debba essere una misura di ultima istanza.

    3.

    Terzo motivo, vertente su un errore nella valutazione dell'onere e del livello di prova richiesti per la concessione di un'esenzione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009.

    La convenuta sembra imporre una probatio diabolica alla ricorrente.

    4.

    Quarto motivo, vertente su un errore nell'interpretazione del rapporto tra l'articolo 17, paragrafo. 1, del regolamento n. 714/2009 e l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e sul conseguente affidamento sulla possibilità che l'interconnettore della ricorrente possa essere ammesso ad una procedura di ripartizione transfrontaliera dei costi, e omessa considerazione di questioni connesse a tale procedura.

    Può non essere corretto che una deroga possa essere concessa solo dopo che sia stato dimostrato che non è disponibile un regime normativo ai sensi dell'articolo 12 del regolamento n. 347/2013. Tale regime dovrebbe essere volontario e non dovrebbe essere applicabile in caso di concessione di un'esenzione.

    L'approccio adottato dalla convenuta avrebbe potuto non tenere conto dei rischi associati al perseguimento di un regime regolamentato.

    5.

    Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio fondamentale della certezza del diritto dell'Unione e della tutela del legittimo affidamento, in quanto non sono stati presi in considerazione consolidati precedenti nel determinare la corretta interpretazione del regolamento n. 714/2009 ed è stato adottato un approccio radicalmente diverso.

    La ricorrente dovrebbe poter fare affidamento sulla prassi e sui principi normativi per la valutazione delle domande di esenzione stabiliti nelle decisioni della Commissione europea.

    6.

    Sesto motivo, vertente su un errore nell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009, in quanto non si è tenuto conto delle restrizioni di diritto francese applicabili ai promotori non RTE di interconnessioni elettriche in Francia.

    Poiché non è stato dimostrato che le restrizioni giuridiche francesi sono incompatibili con il diritto dell'Unione europea, esse avrebbero dovuto essere prese in considerazione dalla convenuta nel valutare se l'investimento sarebbe stato effettuato senza esenzione.

    Non vi è alcuna limitazione ai tipi di rischio che possono essere presi in considerazione nella valutazione della condizione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009.

    7.

    Settimo motivo, vertente su un errore nell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009, non essendosi tenuto conto della necessità di una certezza di entrate nel lungo termine per garantire il finanziamento dell'interconnettore della ricorrente.

    I rischi del progetto possono scoraggiare i necessari finanziamenti. Si sarebbe quindi dovuto considerare l'impatto dei rischi sulla capacità della ricorrente di garantirsi i finanziamenti.

    8.

    Ottavo motivo, vertente su un errore nell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009, non essendo stato considerato l'impatto complessivo dei singoli rischi applicabili all'interconnettore della ricorrente.

    L'equilibrio complessivo rischio/rendimento determina se si procederà o meno a un investimento. Pertanto, l'analisi di ciascun tipo di rischio non dovrebbe essere sufficiente.

    9.

    Nono motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso del convenuto non ha effettuato un esame sufficiente della decisione del convenuto.

    Data la portata dei suoi poteri e le gravi questioni da affrontare, la commissione di ricorso del convenuto avrebbe dovuto applicare un livello di controllo più elevato alla decisione del convenuto.


    (1)  Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).

    (2)  Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).


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