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Document 62017CA0016

Causa C-16/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal / Autoridade Tributária e Aduaneira [Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Nascita e portata del diritto a detrazione]

GU C 352 del 1.10.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-16/17) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Nascita e portata del diritto a detrazione])

(2018/C 352/05)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, e il principio di neutralità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che l’amministrazione tributaria di uno Stato membro consideri che una società che ha la propria sede in un altro Stato membro e la succursale che essa possiede nel primo dei detti Stati costituiscono due soggetti passivi distinti sulla base del rilievo che tali soggetti hanno ciascuno un numero di identificazione fiscale e, per tale ragione, neghi alla succursale il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle note di addebito emesse da un consorzio sinergico di imprese di cui detta società, e non la sua succursale, è membro.


(1)  GU C 104 del 3.4.2017.


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