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Document 62018TN0295

Causa T-295/18: Ricorso proposto il 7 giugno 2018– Grecia / Commissione

GU C 249 del 16.7.2018, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Causa T-295/18: Ricorso proposto il 7 giugno 2018– Grecia / Commissione

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C2492018IT4010120180607IT0050401412

Ricorso proposto il 7 giugno 2018– Grecia / Commissione

(Causa T-295/18)

2018/C 249/50Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, I. Pachi, A-E. Vasilopoulou e E. Chroni)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui sono state escluse dal finanziamento dell’Unione determinate spese della Repubblica ellenica per un importo (lordo) complessivo di EUR 17869131,75 (incidenza finanziaria di EUR 14857076,98) sostenute e dichiarate nell'ambito del FEASR in relazione alle misure 125A, 321 e 322 (importo lordo di EUR 15631043,52 e incidenza finanziaria di EUR 12618988,75) e alla misura 123A (importo di EUR 2238088,23) nonché l’importo di EUR 588103,59 [per spese] effettuate nell'ambito del FEAGA a seguito della misura di controllo delle operazioni negli esercizi finanziari 2011 — 2014, e

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla Repubblica ellenica.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi. I primi sei motivi attengono alla rettifica imposta nell’ambito del FEASR per le misure 125Α, 321, 322 e 123Α, mentre gli ultimi due riguardano la rettifica imposta per carenze nel controllo delle operazioni a norma del titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 ( 1 ).

1.

Il primo motivo verte sull’erronea interpretazione e applicazione dell’ipotesi c), dell’articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il superamento della competenza ratione temporis della Commissione in ordine all’imposizione delle rettifiche finanziarie controverse ed un errore di fatto della Commissione nella determinazione della base di calcolo della rettifica controversa.

2.

Con il secondo motivo viene dedotta, in subordine, una violazione dei principi del ne bis in idem, della certezza del diritto, della buona amministrazione, del legittimo affidamento dello Stato membro e della proporzionalità.

3.

Il terzo motivo verte sulla violazione delle disposizioni dell’articolo 71, paragrafo 2, e dell’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 ( 2 ), dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1974/2006 ( 3 ),delle disposizioni del programma nazionale di sviluppo rurale, adottato dalla Commissione (PSR 2007 — 2013) nonché dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 65/2011 ( 4 ), sulla carenza di una base giuridica e di motivazione nonché su un errore di fatto per quanto riguarda la rettifica forfettaria del 10 % imposta in quanto l’Autorità di gestione ha esercitato legittimamente e appieno le sue competenze.

4.

Con il quarto motivo subordinato al terzo motivo, viene fatta valere una violazione dei principi di proporzionalità, del legittimo affidamento dello Stato membro e degli orientamenti di cui ai documenti VI/5330/1997 e C(2015) 3675 dell’8 giugno 2015, nonché una motivazione insufficiente in ordine all’aliquota della rettifica forfettaria del 10 % applicata.

5.

Il quinto motivo verte sulla violazione delle disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UΕ) n. 65/2011, su un errore di fatto e una motivazione insufficiente in ordine alle carenze imputate alla valutazione delle domande di aiuto da parte dell’autorità di gestione nonché alla carenza imputata al controllo di gestione dell’attività di valutazione, ma anche sulla violazione del principio di proporzionalità.

6.

Il sesto motivo verte sulla violazione delle disposizioni dell’articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 65/2011 e del principio di proporzionalità, su un errore di fatto e una motivazione insufficiente in ordine alla carenza imputata alla valutazione della ragionevolezza delle spese.

7.

Con il settimo motivo viene fatto valere che la rettifica finanziaria imposta per gli esercizi finanziari dal 2011 al 2013 deve essere annullata in quanto priva di base giuridica e di motivazione, in particolare per l’anno 2013 in quanto contraria al principio di buona amministrazione.

8.

Con l’ottavo motivo, nelle sue cinque parti distinte, viene dedotto che la rettifica controversa è stata imposta per un errore di fatto della Commissione in totale assenza di motivazione e in violazione dei diritti della difesa della Repubblica ellenica


( 1 ) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1)

( 3 ) Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 , recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2006, L 368. pag. 15).

( 4 ) Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011 , che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU 2011, L 25, pag. 8).

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