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Document 62017CN0641

    Causa C-641/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 17 novembre 2017 — College Pension Plan of British Columbia / Finanzamt München III

    GU C 112 del 26.3.2018, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 112/6


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 17 novembre 2017 — College Pension Plan of British Columbia / Finanzamt München III

    (Causa C-641/17)

    (2018/C 112/09)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Finanzgericht München

    Parti

    Ricorrente: College Pension Plan of British Columbia

    Resistente: Finanzamt München III

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 65 TFUE, osti alle disposizioni di uno Stato membro mediante le quali un ente pensionistico aziendale o professionale non residente che, nelle sue strutture essenziali, corrisponde a un fondo pensione tedesco non beneficia di alcuno sgravio dall’imposta sui redditi da capitale per i dividendi percepiti, mentre le corrispondenti distribuzioni di dividendi a favore di fondi pensione nazionali non comportano alcun incremento del debito a titolo di imposta sulle società o soltanto un incremento relativamente ridotto poiché, nell’ambito della procedura di accertamento e liquidazione dell’imposta, detti fondi possono ridurre il loro utile imponibile mediante deduzione degli accantonamenti a copertura degli impegni di pagamento delle pensioni e neutralizzare l’imposta sui redditi da capitale versata mediante imputazione e — nella misura in cui l’importo dell’imposta sulle società dovuta è inferiore al credito d’imposta — mediante rimborso.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, a norma dell’articolo 63 TFUE in combinato disposto con l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, la restrizione alla libera circolazione dei capitali derivante dall’articolo 32, paragrafo 1, punto 2, del KStG sia ammissibile, nei confronti di paesi terzi, in quanto collegata all’erogazione di servizi finanziari.


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