This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52014AP0181
Amendments adopted by the European Parliament on 11 March 2014 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the provision and quality of statistics for the macroeconomic imbalances procedure (COM(2013)0342 — C7-0162/2013 — 2013/0181(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 marzo 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura e alla qualità delle statistiche per la procedura per gli squilibri macroeconomici (COM(2013)0342 — C7-0162/2013 — 2013/0181(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 marzo 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura e alla qualità delle statistiche per la procedura per gli squilibri macroeconomici (COM(2013)0342 — C7-0162/2013 — 2013/0181(COD))
GU C 378 del 9.11.2017, p. 276–296
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/276 |
P7_TA(2014)0181
Statistiche per la procedura per gli squilibri macroeconomici ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 marzo 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura e alla qualità delle statistiche per la procedura per gli squilibri macroeconomici (COM(2013)0342 — C7-0162/2013 — 2013/0181(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 378/35)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Le procedure di assicurazione della qualità introdotte nell'ambito del presente regolamento tengono conto e si basano sulle migliori pratiche nelle procedure esistenti di assicurazione della qualità. Tali procedure non comportano la duplicazione delle azioni di assicurazione della qualità né serie di dati parallele. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I termini per la trasmissione dei dati pertinenti per la PSM sono quelli fissati in applicazione degli atti di base pertinenti o sono comunicati dalla Commissione in specifici calendari tenendo conto delle necessità dell'Unione. |
2. I termini per la trasmissione dei dati pertinenti per la PSM sono quelli fissati in applicazione degli atti di base pertinenti o sono comunicati dalla Commissione in specifici calendari tenendo conto del quadro del Semestre europeo e delle necessità dell'Unione. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione comunica ogni anno agli Stati membri il calendario della relazione annuale sul meccanismo di allerta prevista dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1176/2011. In funzione di tale calendario e dei termini di cui al paragrafo 2, la Commissione decide inoltre una data limite per la trasmissione di tutti i dati pertinenti per la PSM più aggiornati e la comunica agli Stati membri. |
3. La Commissione comunica ogni anno agli Stati membri il calendario della relazione annuale sul meccanismo di allerta prevista dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1176/2011. In funzione di tale calendario e dei termini di cui al paragrafo 2, la Commissione decide inoltre una data limite entro la quale la Commissione (Eurostat) è tenuta a estrapolare i dati pertinenti per la PSM per calcolare gli indicatori del quadro di valutazione della PSM per ciascuno Stato membro e per fissare una base dati di riferimento sui dati pertinenti per la PSM, e la comunica agli Stati membri. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. La Commissione (Eurostat) fornisce a ciascuno Stato membro l'accesso alla banca dati di riferimento con i dati estrapolati pertinenti per la PSM, entro cinque giorni lavorativi dalla data limite a fini di controllo. Gli Stati membri controllano i dati e li confermano o modificano durante i sette giorni lavorativi successivi al periodo di cinque giorni. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nel trasmettere i dati pertinenti per la PSM di cui all'articolo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le informazioni sulle modalità di calcolo di tali dati, comprese eventuali modifiche delle fonti e dei metodi, sotto forma di relazione sulla qualità. |
1. Nel trasmettere i dati pertinenti per la PSM di cui all'articolo 1, gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) le informazioni sulle modalità di calcolo di tali dati, comprese eventuali modifiche delle fonti e dei metodi, sotto forma di relazione sulla qualità. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Gli Stati membri trasmettono la relazione sulla qualità entro sette giorni, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 bis. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all' articolo 14, paragrafo 2 . |
3. La Commissione adotta atti delegati al fine di definire le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità di cui al paragrafo 1 . Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all' articolo 12 . |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri predispongono gli inventari e li trasmettono alla Commissione (Eurostat) entro il […][nove mesi dopo l'adozione del presente regolamento]. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire la struttura e le modalità dell'aggiornamento di tali inventari entro il […] [entro i sei mesi successivi all'adozione del presente regolamento;]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all' articolo 14, paragrafo 2 . |
2. Gli Stati membri predispongono gli inventari e li trasmettono alla Commissione (Eurostat) entro il […][nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione adotta atti delegati al fine di definire la struttura e le modalità dell'aggiornamento di tali inventari entro il […] [entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all' articolo 12 . |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Capo VI — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
MISSIONI NEGLI STATI MEMBRI |
MISSIONI DI DIALOGO NEGLI STATI MEMBRI |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Qualora individui problemi specifici , in particolare nel contesto della valutazione della qualità prevista all'articolo 5, la Commissione (Eurostat) può decidere di effettuare missioni nello Stato membro interessato. |
1. Qualora individui la necessità di approfondire la valutazione della qualità delle statistiche , in particolare nel contesto della valutazione della qualità prevista all'articolo 5, la Commissione (Eurostat) può decidere di effettuare missioni di dialogo nello Stato membro interessato. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Lo scopo di tali missioni è di esaminare in dettaglio la qualità dei dati in questione pertinenti per la PSM. Le missioni sono incentrate sulle questioni metodologiche, sulle fonti e sui metodi illustrati negli inventari, nonché sui dati e sui processi statistici di base, al fine di valutarne la conformità con le pertinenti norme contabili e statistiche. |
2. Lo scopo delle missioni di dialogo di cui al paragrafo 1 è di esaminare in dettaglio la qualità dei dati in questione pertinenti per la PSM. Le missioni di dialogo sono incentrate sulle questioni metodologiche, sulle fonti e sui metodi illustrati negli inventari, nonché sui dati e sui processi statistici di base, al fine di valutarne la conformità con le pertinenti norme contabili e statistiche. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. In fase di organizzazione delle missioni di dialogo, la Commissione (Eurostat) trasmette le sue conclusioni provvisorie agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione (Eurostat) comunica al comitato di politica economica istituito dalla decisione 74/122/CEE del Consiglio (7.) le conclusioni di tali missioni, comprese eventuali osservazioni formulate al riguardo dallo Stato membro interessato. Dopo essere state trasmesse al comitato di politica economica, tali relazioni e le eventuali osservazioni dello Stato membro interessato sono rese pubbliche, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 223/2009. |
3. La Commissione (Eurostat) comunica al Parlamento europeo e al comitato di politica economica istituito dalla decisione 74/122/CEE del Consiglio (7.) le conclusioni di tali missioni di dialogo , comprese eventuali osservazioni formulate al riguardo dallo Stato membro interessato. Dopo essere state trasmesse Parlamento europeo e al comitato di politica economica, tali relazioni e le eventuali osservazioni dello Stato membro interessato sono rese pubbliche, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 223/2009. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione (Eurostat), forniscono l'assistenza di esperti su questioni statistiche connesse alla procedura per gli squilibri macroeconomici, anche in vista della preparazione e della realizzazione delle missioni. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli esperti forniscono una consulenza specialistica indipendente. L'elenco degli esperti è stilato entro il [data da determinare] sulla base delle proposte presentate alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali responsabili dei dati pertinenti per la PSM. |
4. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione (Eurostat), forniscono l'assistenza di esperti su questioni statistiche connesse alla procedura per gli squilibri macroeconomici, anche in vista della preparazione e della realizzazione delle missioni di dialogo . Nell'esercizio delle loro funzioni, gli esperti forniscono una consulenza specialistica indipendente. L'elenco degli esperti è stilato entro il [Sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] sulla base delle proposte presentate alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali responsabili dei dati pertinenti per la PSM. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La Commissione (Eurostat) stabilisce le norme e le procedure relative alla selezione degli esperti, tenendo conto di un'adeguata distribuzione degli esperti tra gli Stati membri e di un'adeguata rotazione dei medesimi tra gli Stati membri, nonché le modalità delle loro prestazioni e le disposizioni finanziarie. La Commissione (Eurostat) condividerà con gli Stati membri l'intero costo da questi sostenuto per l'assistenza dei rispettivi esperti nazionali. |
5. La Commissione (Eurostat) stabilisce le norme e le procedure relative alla selezione degli esperti, tenendo conto di un'adeguata distribuzione degli esperti tra gli Stati membri e di un'adeguata e tempestiva rotazione dei medesimi tra gli Stati membri, nonché le modalità delle loro prestazioni e le disposizioni finanziarie. La Commissione (Eurostat) condividerà con gli Stati membri l'intero costo da questi sostenuto per l'assistenza dei rispettivi esperti nazionali. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 bis. Il presente articolo non si applica se la legislazione settoriale prevede già visite della Commissione negli Stati membri. |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione (Eurostat) fornisce i dati pertinenti per la PSM utilizzati ai fini della procedura per gli squilibri macroeconomici anche mediante comunicati stampa e/o altri strumenti che essa giudichi appropriati. |
1. La Commissione (Eurostat) rende pubblici i dati pertinenti per la PSM utilizzati ai fini della procedura per gli squilibri macroeconomici anche mediante comunicati stampa e/o altri strumenti che essa giudichi appropriati. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione (Eurostat) non differisce la fornitura dei dati degli Stati membri pertinenti per la PSM se uno Stato membro non ha trasmesso i propri dati. |
2. La Commissione (Eurostat) stabilisce la data di pubblicazione del comunicato stampa e la comunica agli Stati membri entro dieci giorni lavorativi dalla data limite di cui all'articolo 2. Essa non differisce la fornitura dei dati degli Stati membri pertinenti per la PSM se uno Stato membro non ha trasmesso i propri dati. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione (Eurostat) può esprimere riserve in merito alla qualità dei dati pertinenti per la PSM trasmessi dagli Stati membri. Non meno di tre giorni lavorativi prima della data di pubblicazione prevista, la Commissione (Eurostat) comunica allo Stato membro in questione e al presidente del comitato di politica economica la riserva che intende esprimere e rendere pubblica. Se la questione è risolta dopo la pubblicazione dei dati e della riserva, il ritiro della riserva è reso pubblico immediatamente. |
3. La Commissione (Eurostat) può esprimere riserve in merito alla qualità dei dati pertinenti per la PSM trasmessi dagli Stati membri. Lo Stato membro interessato ha la possibilità di difendere la propria posizione. Al più tardi dieci giorni lavorativi prima della data di pubblicazione prevista, la Commissione (Eurostat) comunica allo Stato membro in questione e al presidente del comitato di politica economica la riserva che intende esprimere e rendere pubblica. Se la questione è risolta dopo la pubblicazione dei dati e della riserva, il ritiro della riserva è reso pubblico immediatamente. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La Commissione (Eurostat) può modificare i dati trasmessi dagli Stati membri e fornire i dati rettificati e la motivazione delle modifiche allorché è dimostrato che i dati trasmessi dagli Stati membri non ottemperano alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2. Non meno di tre giorni lavorativi prima della data di pubblicazione prevista, la Commissione (Eurostat) trasmette allo Stato membro in questione e al presidente del comitato di politica economica i dati rettificati e la motivazione delle modifiche.-{}- |
4. La Commissione (Eurostat) può modificare i dati trasmessi dagli Stati membri e rendere pubblici i dati rettificati e la motivazione delle modifiche allorché è dimostrato che i dati trasmessi dagli Stati membri non ottemperano alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 , nonché alle norme metodologiche applicabili e ai requisiti di completezza, attendibilità, tempestività e coerenza dei dati statistici . Al più tardi tre giorni lavorativi prima della data di pubblicazione prevista, la Commissione (Eurostat) trasmette allo Stato membro in questione e al presidente del comitato di politica economica i dati rettificati e la motivazione delle modifiche. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può decidere di irrogare un'ammenda a uno Stato membro che, deliberatamente o per negligenza grave, fornisce un'errata rappresentazione dei dati pertinenti per la PSM. |
1. Il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, può decidere , in una procedura in due fasi, di imporre un deposito fruttifero e successivamente, qualora la Commissione valuti la mancata conformità dello Stato membro alle azioni correttive di cui al paragrafo 1 bis e come misura estrema, di irrogare un'ammenda a uno Stato membro che ha agito deliberatamente per fornire un'errata rappresentazione dei dati pertinenti per la PSM o la cui negligenza grave si è tradotta in un'errata rappresentazione dei dati pertinenti per la PSM, il che, di conseguenza, ha influito sulla capacità della Commissione di effettuare una valutazione veritiera ed equa . |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione entro un determinato termine in merito alle azioni correttive necessarie a far fronte e rimediare all'errata rappresentazione o alla negligenza grave di cui al paragrafo 1, nonché a impedire che circostanze simili si verifichino in futuro. La relazione è resa pubblica. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'ammenda di cui al paragrafo 1 è efficace, dissuasiva e commisurata alla natura, alla gravità e alla durata della errata rappresentazione. L'importo dell'ammenda non è superiore allo 0,05 % del PIL dello Stato membro interessato. |
2. Il deposito fruttifero di cui al paragrafo 1 è efficace, dissuasivo e commisurato alla natura, alla gravità e alla durata della errata rappresentazione. L'importo del deposito fruttifero non è superiore allo 0,05 % del PIL dell'anno precedente dello Stato membro interessato. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione può avviare tutte le indagini necessarie ad accertare l'esistenza di rappresentazioni errate di cui al paragrafo 1. Essa può decidere di avviare un'indagine ove riscontri la presenza di serie indicazioni sull'esistenza di fatti idonei a configurare tale errata rappresentazione. Nell'indagare sulle presunte errate rappresentazioni, la Commissione tiene conto di eventuali osservazioni presentate dallo Stato membro interessato. Per espletare le sue mansioni, la Commissione può chiedere allo Stato membro di fornire informazioni e può effettuare ispezioni in loco e accedere ai dati statistici di base nonché ai documenti relativi ai dati pertinenti per la PSM. Se la normativa dello Stato membro interessato richiede una preventiva autorizzazione giudiziaria per le ispezioni in loco , la Commissione presenta le necessarie domande . |
3. La Commissione può , in conformità dei trattati e della specifica legislazione settoriale, avviare e condurre tutte le indagini necessarie ad accertare l'esistenza di rappresentazioni errate di cui al paragrafo 1. Essa può decidere di avviare un'indagine ove riscontri la presenza di serie indicazioni sull'esistenza di fatti idonei a configurare tale errata rappresentazione. Nell'indagare sulle presunte errate rappresentazioni, la Commissione tiene conto di eventuali osservazioni presentate dallo Stato membro interessato. Per espletare le sue mansioni, la Commissione può chiedere allo Stato membro oggetto dell'indagine di fornire informazioni e può effettuare ispezioni in loco e accedere ai dati statistici di base nonché ai documenti relativi ai dati pertinenti per la PSM. Se la normativa dello Stato membro oggetto dell'indagine lo impone, l'ispezione in loco è effettuata previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria . |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Al termine della sua indagine e prima di presentare eventuali proposte al Consiglio, la Commissione concede allo Stato membro interessato la possibilità di essere ascoltato in merito alle questioni oggetto di indagine. La Commissione fonda la propria proposta al Consiglio unicamente sui fatti in merito ai quali lo Stato membro interessato ha avuto la possibilità di presentare osservazioni. |
Al termine della sua indagine e prima di presentare eventuali raccomandazioni al Consiglio, la Commissione concede allo Stato membro oggetto dell'indagine la possibilità di essere ascoltato sulle questioni oggetto di indagine. La Commissione fonda la propria raccomandazione al Consiglio unicamente sui fatti in merito ai quali lo Stato membro interessato ha avuto la possibilità di presentare osservazioni. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3 — comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione informa la commissione competente del Parlamento europeo in merito a ogni eventuale indagine effettuata o raccomandazione presentata a norma del presente paragrafo. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro oggetto di una raccomandazione della Commissione l'opportunità di partecipare a uno scambio di opinioni. |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. A seguito di una richiesta motivata presentata dallo Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può raccomandare al Consiglio di ridurre o annullare l'importo del deposito fruttifero. Il tasso d'interesse applicato al deposito fruttifero corrisponde al rischio di credito della Commissione e al periodo di investimento pertinente. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali il Consiglio impone un 'ammenda ai sensi del paragrafo 1 . Essa può annullare, ridurre o maggiorare l'ammenda così irrogata . |
5. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali il Consiglio impone un deposito fruttifero ai sensi del paragrafo 1 . Essa può annullare, ridurre o maggiorare il deposito fruttifero così imposto . |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Capo IX — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
NATURA DELLE SANZIONI E LORO ISCRIZIONE IN BILANCIO |
NATURA E ISCRIZIONE IN BILANCIO DELLE AMMENDE |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere da un mese dall'adozione del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all' articolo 3 , paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di due anni a decorrere da un mese dall'adozione del presente regolamento. La Commissione , previa consultazione degli attori principali, compresa la BCE, conformemente all'articolo 127 TFUE, elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all' articolo 3 , paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 , paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per le misure di cui all'articolo 9, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato. |
Per le misure di cui all'articolo 9, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato. La decisione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, si considera adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo non decida, a maggioranza qualificata, di respingere la raccomandazione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 13 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Per maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui all'articolo 9, paragrafo 1, s'intende quella definita a norma dell'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), del TFUE. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 223/2009, gli istituti nazionali di statistica degli Stati membri (INS) assicurano il necessario coordinamento dei dati pertinenti per la PSM a livello nazionale. Tutte le altre autorità nazionali riferiscono in merito agli INS . Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire l'applicazione della presente disposizione. |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 223/2009, gli istituti nazionali di statistica degli Stati membri (INS) assicurano il necessario coordinamento dei dati pertinenti per la PSM a livello nazionale. Le banche centrali nazionali, in qualità di membri del SEBC che producono dati pertinenti per la PSM, e, se del caso, le altre autorità nazionali pertinenti cooperano con gli INS a tale scopo . Le autorità nazionali che producono i dati sono ritenute responsabili in tal senso. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire l'applicazione della presente disposizione. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione (Eurostat) riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività da essa svolte ai fini dell'applicazione del presente regolamento. |
La Commissione (Eurostat) riferisce almeno con cadenza annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività da essa svolte ai fini dell'applicazione del presente regolamento nel quadro del semestre europeo di cui al regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1 bis) . |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro il 14 dicembre 2014, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e riferisce le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. |
1. Entro il 14 dicembre 2014, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e riferisce in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. Se opportuno, tale relazione è corredata di una proposta legislativa. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0143/2014).
(2) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.
(3) Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici ( GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).
(3) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
(1 bis) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(4) COM(2005)0217 definitivo e COM(2011)0211 definitivo.
(4) COM(2005)0217 e COM(2011)0211.
(1 bis) GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21.
(7.) GU L 63 del 5.3.1974, pag. 21.
(7.) GU L 63 del 5.3.1974, pag. 21.
(1 bis) Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12).