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Document 52014IP0236

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla strategia dell'Unione europea per la regione artica (2013/2595(RSP))

GU C 378 del 9.11.2017, p. 174–181 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 378/174


P7_TA(2014)0236

Strategia dell'Unione europea per la regione artica

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla strategia dell'Unione europea per la regione artica (2013/2595(RSP))

(2017/C 378/20)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti relazioni e risoluzioni sull'Artico, di cui la più recente è stata adottata nel gennaio 2011,

viste la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 26 giugno 2012, dal titolo «Definire una politica dell'Unione europea per la regione artica: progressi compiuti dal 2008 e prossime tappe» (JOIN(2012)0019) e la comunicazione della Commissione, del 20 novembre 2008, dal titolo «L'Unione europea e la regione artica» (COM(2008)0763),

vista l'azione preparatoria «Valutazione strategica dell'impatto ambientale dello sviluppo dell'Artico»,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 2013 sul tema «Una politica dell'UE per la regione artica»,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

visto il programma del Consiglio artico per gli anni 2013-2015, sotto la presidenza canadese,

vista la dichiarazione del Consiglio artico di Kiruna del 15 maggio 2013,

visti il partenariato UE-Groenlandia 2007-2013 e l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra UE e Groenlandia,

vista la sua posizione del 5 febbraio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (1),

visto il programma di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» dell'UE per il periodo 2014-2020,

vista la dichiarazione emessa a Kirkenes il 3 e 4 giugno 2013 in occasione del 20o anniversario della Cooperazione euroartica di Barents,

visti le strategie nazionali e i documenti strategici riguardanti questioni relative alla regione artica, presentati rispettivamente da Finlandia, Svezia, Danimarca e Groenlandia, Norvegia, Russia, Stati Uniti, Canada e Regno Unito,

viste le dichiarazioni adottate al Forum parlamentare della Dimensione settentrionale, nel settembre 2009 a Bruxelles e, nel febbraio 2011 a Tromsø e nel novembre 2013 ad Arcangelo,

vista la dichiarazione congiunta rilasciata in occasione della terza riunione ministeriale della Dimensione settentrionale rinnovata, tenutasi a Bruxelles il 18 febbraio 2013,

viste le priorità del Consiglio euroartico di Barents per gli anni 2013-2015, sotto la presidenza finlandese,

viste le rispettive dichiarazioni rilasciate in occasione della 9a Conferenza dei parlamentari della regione artica, tenutasi a Bruxelles dal 13 al 15 settembre 2010, e della 10a Conferenza dei parlamentari della regione artica, tenutasi a Akureyri dal 5 al 7 settembre 2012, nonché la dichiarazione della Commissione permanente dei parlamentari della regione artica (SCPAR) sullo status di osservatore dell'Unione in seno al Consiglio artico, rilasciata il 19 settembre 2013 a Murmansk,

viste le raccomandazioni del Consiglio nordico del 2012,

vista la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (2),

vista la sua risoluzione del 20 aprile 2012 dal titolo «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: la strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020» (3),

vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2014 su un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 (4),

vista la relazione del comitato parlamentare misto dello Spazio economico europeo, del 28 ottobre 2013, sulla politica artica,

viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 ottobre 2013, nella causa C-583/11P, e del 25 aprile 2013, nella causa T-526/10, relative alla domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (5),

viste la relazione del gruppo di alto livello dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 25 novembre 2013 dal titolo «European Communities — measures prohibiting the importation and marketing of seal products» (Comunità europee — provvedimenti che vietano l'importazione e la commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca), capitolo 1.3.5 (che definisce la decisione preliminare del 29 gennaio 2013) e la notifica del ricorso dell'UE all'organo d'appello dell'OMC, del 29 gennaio 2014,

vista la relazione Nordregio 2009:2 (Strong, Specific and Promising — Towards a Vision for the Northern Sparsely Populated Areas in 2020 — Forti, specifiche e promettenti: verso una visione per le aree nordiche scarsamente popolate nel 2020),

visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea è portatrice di interesse nella regione artica in virtù dei suoi diritti e obblighi derivanti dal diritto internazionale, del suo impegno a favore di politiche ambientali, climatiche e di altra natura, dei suoi finanziamenti, delle sue attività e di ricerca e dei suoi interessi economici;

B.

considerando che la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno pubblicato la loro comunicazione congiunta dal titolo «Definire una politica dell'Unione europea per la regione artica: progressi compiuti dal 2008 e prossime tappe» nel giugno 2012;

C.

considerando che il Consiglio non ha ancora pubblicato le sue conclusioni sulla comunicazione congiunta Commissione/SEAE dell'estate 2012;

D.

considerando che il Parlamento ha partecipato attivamente ai lavori della commissione permanente dei parlamentari della regione artica con la sua delegazione per le relazioni con la Svizzera, l'Islanda e la Norvegia, come pure alla Conferenza dei parlamentari della regione artica;

E.

considerando che la Danimarca, la Finlandia e la Svezia sono paesi artici; che l'unica popolazione indigena dell'UE, quella dei sami, vive nelle regioni artiche della Finlandia e della Svezia, come pure della Norvegia e della Russia;

F.

considerando che la Francia, la Germania, il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Polonia, la Spagna e l'Italia, che sono paesi osservatori in seno al Consiglio artico, mostrano un ampio coinvolgimento nella regione artica e un forte interesse per un dialogo e una cooperazione futuri con il Consiglio artico;

G.

considerando che l'Islanda e la Norvegia, partner impegnati e di fiducia, sono associate all'UE attraverso il SEE e l'accordo di Schengen;

H.

considerando che l'Artico è una regione abitata, con Stati sovrani; che la regione artica europea comprende moderne società industrializzate, aree rurali e comunità indigene; che la partecipazione attiva di queste regioni allo sviluppo della politica artica dell'UE è essenziale per garantire la legittimità, la comprensione reciproca e il sostegno locale per l'impegno dell'UE nell'Artico;

I.

considerando che l'UE vanta un impegno di lunga data nell'Artico, il quale si è concretizzato nel suo coinvolgimento nella politica della dimensione settentrionale con la Russia, la Norvegia e l'Islanda, nella cooperazione di Barents e in particolare nel Consiglio euroartico di Barents e nel Consiglio regionale di Barents, nei partenariati strategici con il Canada, gli Stati Uniti e la Russia e nella sua partecipazione come osservatore attivo ad hoc nel Consiglio artico negli ultimi anni;

J.

considerando che il Consiglio artico ha deciso a Kiruna, il 15 maggio 2013, di accogliere positivamente la candidatura dell'UE allo status di osservatore permanente; che questa decisione affermativa è subordinata alla risoluzione della questione del divieto dei prodotti derivati dalla foca tra l'Unione europea e il Canada; che l'UE e il Canada sono in fase di risoluzione di questo problema; che l'UE sta già operando a titolo del suddetto status di osservatore permanente presso il Consiglio artico;

K.

considerando che l'UE e i suoi Stati contribuiscono notevolmente alla ricerca nell'Artico; che i programmi dell'UE (tra cui il nuovo programma quadro Orizzonte 2020) e i fondi strutturali e di investimento europei sostengono importanti progetti di ricerca nella regione, a beneficio anche dei popoli e delle economie dei paesi artici;

L.

considerando che soltanto il 20 % delle riserve mondiali di combustibili fossili può essere sfruttato entro il 2050, al fine di mantenere l'aumento della temperatura media al di sotto di due gradi Celsius;

M.

considerando che, in base alle stime, circa un quinto delle risorse di idrocarburi non ancora scoperte a livello mondiale si trova nella regione artica, ma che occorrono ricerche più approfondite;

N.

considerando che il crescente interesse per la regione artica dimostrato da soggetti non artici, quali la Cina, il Giappone, l'India e altri paesi, il loro stanziamento di risorse a favore della ricerca polare e la conferma del conferimento dello status di osservatori presso il Consiglio artico alla Corea del Sud, alla Cina, al Giappone, all'India e a Singapore indicano un crescente interesse geopolitico mondiale nei confronti dell'Artico;

O.

considerando che la ricerca e lo sviluppo, le valutazioni d'impatto e la protezione degli ecosistemi devono accompagnare gli investimenti e lo sviluppo economico, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile della regione artica;

P.

considerando che conciliare le opportunità e gli interessi economici potenziali con le sfide socio-culturali, ecologiche e ambientali attraverso lo sviluppo sostenibile resta una priorità assoluta, che si riflette anche nelle strategie artiche nazionali degli Stati artici;

1.

accoglie con favore la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 26 giugno 2012, che costituisce un elemento determinante per garantire il continuo sviluppo della politica dell'Unione europea per la regione artica;

2.

ribadisce la sua richiesta a favore di una politica unitaria dell'UE nei confronti della regione artica, nonché di una strategia coerente e di un piano d'azione concreto per l'impegno dell'UE nell'Artico, ponendo un'attenzione particolare sulle questioni socioeconomiche e ambientali; è convinto che questa scelta strategica sia fondamentale per garantire la legittimità dell'impegno dell'Unione europea nella regione artica e il sostegno a livello locale;

3.

sottolinea che il crescente utilizzo delle risorse naturali della regione artica deve avvenire nel rispetto e a beneficio della popolazione locale, indigena e non, e assumendo la piena responsabilità ambientale per il fragile ambiente artico;

4.

mette in rilievo le opportunità economiche e la varietà di industrie che caratterizzano le regioni artica e subartica, come il turismo, l'industria marittima e navale, le energie rinnovabili, la tecnologia ambientale e la tecnologia pulita, l'estrazione di gas e petrolio, l'industria offshore, la silvicoltura e l'industria della lavorazione del legno, l'industria mineraria, i servizi di trasporto e le comunicazioni, le tecnologie dell'informazione e le soluzioni offerte dall'elettronica, la pesca e l'acquacoltura, nonché l'agricoltura e le attività tradizionali come l'allevamento della renna; riconosce il loro impatto e la loro importanza sia per la regione che per l'Europa nel suo insieme e pone in evidenza l'impegno degli attori europei del mondo delle imprese, della ricerca e dello sviluppo;

5.

prende atto della dichiarazione di Kiruna, rilasciata dal Consiglio artico nel maggio 2013, nonché della sua decisione sullo status di osservatori permanenti per l'UE e per altre entità statali; esorta la Commissione a dare seguito alla questione in sospeso con il Canada relativa al divieto dei prodotti derivati dalla foca e ad informare debitamente il Parlamento europeo in merito a tale processo; si rammarica degli effetti che il regolamento dell'UE relativo al divieto del commercio di prodotti derivati dalla foca ha avuto su alcune fasce della popolazione e, in particolare, sulla cultura e il sostentamento indigeni;

6.

ricorda lo status dell'UE e dei suoi Stati membri come membri attivi in altri contesti di rilievo per la regione artica, come l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) e la Convenzione sulla diversità biologica (CDB); sottolinea la necessità di riorientare le attività delle istituzioni dell'UE nei settori di interesse politico, ambientale o economico dell'Unione e dei suoi Stati membri; pone in particolare l'accento sulla necessità di tener conto degli interessi dell'UE e degli Stati e delle regioni artici europei nel momento in cui si utilizzano, si modificano o si sviluppano programmi o politiche dell'UE che influenzano o possono influenzare l'Artico, in modo tale che essi possano giovare alla regione artica nel suo insieme;

7.

vede nel Consiglio euroartico di Barents (BEAC) un'importante piattaforma di cooperazione fra la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia, la Russia, la Svezia e la Commissione; prende atto del lavoro svolto dal BEAC per quanto attiene alle questioni sanitarie e sociali, nonché in materia di istruzione, ricerca, energia, cultura e turismo; rileva il ruolo consultivo del gruppo di lavoro delle popolazioni indigene (WGIP) in seno al BEAC;

8.

sostiene fermamente la libertà di svolgere ricerche nell'Artico e incoraggia una cooperazione a largo raggio tra gli Stati impegnati nella ricerca artica multidisciplinare e nella creazione di infrastrutture di ricerca;

9.

ricorda i contributi dell'UE a favore della ricerca e dello sviluppo e l'impegno degli attori economici europei nella regione artica;

10.

sottolinea che reti di informazione e servizi digitali affidabili e ad elevata capacità sono determinanti per stimolare l'attività economica e il benessere della popolazione nella regione artica;

11.

invita la Commissione a presentare proposte sulle possibilità di sviluppare il progetto Galileo o progetti come il Sistema di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza, che potrebbero avere un impatto sulla regione artica, in modo da permettere una navigazione più sicura e veloce nelle acque dell'Artico, investendo quindi, in particolare, nella sicurezza e nell'accessibilità del passaggio a Nord Est, al fine di contribuire ad una più affidabile prevedibilità dei movimenti del ghiaccio, a una migliore mappatura del fondale marino artico e alla comprensione dei principali processi geodinamici dell'area;

12.

pone in evidenza la necessità di sistemi di monitoraggio e di osservazione affidabili atti a seguire l'evoluzione delle condizioni dell'Artico;

13.

sottolinea la necessità di disporre di centri di competenza per garantire la sicurezza, la preparazione all'emergenza e le strutture di salvataggio; raccomanda all'UE di contribuire attivamente allo sviluppo di tali centri di competenza;

14.

si compiace dell'individuazione di zone significative sotto il profilo ecologico e biologico nella regione artica nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica (CBD), quale processo importante per garantire l'efficace conservazione della biodiversità artica; sottolinea l'importanza di applicare un approccio basato sulla gestione ecosistemica agli ambienti costieri, marini e terrestri dell'Artico, come evidenziato dal gruppo di esperti in materia di gestione ecosistemica del Consiglio artico;

15.

ribadisce che le profonde preoccupazioni ambientali in relazione alle acque dell'Artico necessitano di un'attenzione particolare per garantire la protezione ambientale di tale regione rispetto a qualsiasi operazione compiuta in mare nel settore degli idrocarburi, tenendo conto del rischio di incidenti gravi e della necessità di una risposta efficace, come previsto dalla direttiva 2013/30/UE; invita l'UE e gli Stati membri del SEE, nel valutare ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2013/30/UE la capacità finanziaria degli operatori in mare nel settore degli idrocarburi, a esaminare la capacità finanziaria dei richiedenti di coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle attività in mare nel settore degli idrocarburi nell'Artico, inclusa la responsabilità per danni ambientali nella misura di quanto previsto dalla direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale;

16.

invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a incoraggiare e a promuovere attivamente i più elevati standard di sicurezza ambientale delle acque dell'Artico;

17.

accoglie positivamente l'attuazione dell'accordo sulla ricerca e il salvataggio e l'accordo sull'intervento in caso di sversamenti di petrolio da parte dei membri del Consiglio artico; deplora, tuttavia, che l'accordo non comprenda specifiche norme comuni vincolanti;

18.

sottolinea la necessità di uno strumento vincolante in materia di prevenzione dell'inquinamento;

19.

pone in evidenza la necessità di un impegno attivo dell'UE in tutti i gruppi di lavoro pertinenti del Consiglio artico;

20.

prende atto dell'iniziativa del governo islandese di sospendere i negoziati di adesione all'UE; chiede alla Commissione e al SEAE di mantenere buone relazioni e di instaurare una cooperazione più stretta con l'Islanda nei settori di interesse comune, come lo sviluppo dei trasporti marittimi, la pesca, l'energia geotermica e l'ambiente, avvalendosi pienamente degli strumenti esistenti e promuovendo la cooperazione artica tra gli attori islandesi e quelli con sede nell'UE, nonché garantendo la difesa degli interessi europei in questa regione di importanza strategica;

21.

accoglie con favore i preparativi in vista di un Consiglio economico artico, da affiancare al Consiglio artico con funzione consultiva, e sottolinea la percentuale di imprese e istituti europei che apportano il proprio contributo e investono nell'Artico, a riprova dell'efficace partecipazione degli operatori commerciali non solo dei tre paesi artici membri dell'UE, ma anche di altri Stati (osservatori), tenendo conto della natura globale di molte imprese;

22.

pone l'accento sulla necessità di investire in modo ecologicamente e socialmente responsabile;

23.

accoglie con favore i lavori riguardanti iniziative dal basso verso l'alto in grado di assicurare un impegno equilibrato e di lungo periodo da parte di imprese europee e non europee, e chiede alla Commissione di presentare proposte in merito alle modalità con cui le imprese europee possono contribuire a uno sviluppo socio-economico equilibrato, sostenibile e a lungo termine nella regione artica;

24.

sottolinea che l'UE deve tener conto della necessità di intraprendere attività nell'ambito delle materie prime per apportare vantaggi ed essere accettata a livello locale; riconosce l'attuale divario esistente tra le competenze utili in materia di estrazione e di trasformazione dei minerali e le esigenze previste per il futuro alla luce dello sviluppo ulteriore che interesserà la regione; suggerisce che, partecipando a progetti comuni a livello europeo, come il partenariato per l'innovazione concernente le materie prime, gli attori della regione artica possano scambiarsi informazioni e competenze su tutti i temi;

25.

invita la Commissione, alla luce dell'ingente numero di attività scientifiche, economiche e civili che hanno luogo soprattutto nell'Artico europeo, nella regione di Barents e oltre, a mettere a punto prassi che consentano un migliore utilizzo degli attuali finanziamenti unionali e garantiscano un adeguato equilibrio nella protezione e nello sviluppo della regione artica quando i fondi dell'Unione europea sono convogliati in direzione dell'Artico;

26.

sottolinea l'importanza fondamentale che rivestono la politica regionale e di coesione dell'UE in termini di cooperazione interregionale e transfrontaliera;

27.

chiede inoltre che siano sviluppate sinergie più efficaci tra i programmi esistenti, quali il programma Interreg IV, il Programma per le zone periferiche settentrionali (NPP), Kolarctic, Baltico e la Strategia «Crescita blu», e che siano promossi i contributi destinati al finanziamento di partenariati della dimensione settentrionale quali il Partenariato della dimensione settentrionale per l'ambiente (NDEP) e il Partenariato della dimensione settentrionale per il trasporto e la logistica (NDPTL), o altre dotazioni dello strumento europeo di vicinato (ENI), così da consentire di convogliare in modo efficace i finanziamenti e definire chiaramente le priorità d'investimento nel quadro dell'impegno con la regione artica; esorta la Commissione e il SEAE a collaborare per garantire che i finanziamenti destinati all'Artico siano convogliati in modo coerente e a massimizzare così l'interazione efficace tra i programmi e i progetti interni ed esterni dell'Unione europea relativi alle regioni artica e subartica;

28.

sottolinea che è fondamentale prevedere un adeguato sostegno finanziario per garantire l'attuazione di una strategia dell'UE per la regione artica;

29.

ritiene che la politica della dimensione settentrionale, basata sulla cooperazione regionale e su partenariati pragmatici, sia un modello di successo per quanto riguarda la stabilità, la titolarità comune e l'impegno di Unione europea, Islanda, Norvegia e Russia;

30.

sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di priorità dell'Artico quali il corretto funzionamento delle infrastrutture e della logistica, lo sviluppo della regione artica, la promozione degli investimenti nelle competenze specifiche ai climi freddi e nelle pertinenti tecnologie ecocompatibili nonché il sostegno all'imprenditoria regionale e rurale, in particolare a favore delle PMI; invita l'UE ad adoperarsi maggiormente per integrare le suddette priorità della regione artica nella sua strategia Europa 2020 per la crescita e in programmi quali Orizzonte 2020 e Unione dell'innovazione, nonché in altri programmi di ricerca dell'UE;

31.

ribadisce il proprio sostegno a favore della creazione del Centro di informazione dell'UE sull'Artico, ed esorta la Commissione a provvedere all'istituzione di tale centro quale impresa in rete con un ufficio permanente a Rovaniemi, con riferimento all'azione preparatoria «Valutazione strategica dell'impatto ambientale dello sviluppo dell'Artico», che è stata sostenuta dalla Commissione e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella comunicazione congiunta del 2012 e attuata dal Centro artico dell'Università della Lapponia, unitamente a una rete di centri di eccellenza europei sull'Artico, con lo scopo di garantire un accesso efficiente alle informazioni sulla regione, il dialogo a tutti i livelli e la comunicazione per raccogliere informazioni e conoscenze ai fini della sostenibilità nell'Artico;

32.

attende, a tale riguardo, i risultati del progetto di 18 mesi relativo all'azione preparatoria sulla valutazione strategica dell'impatto ambientale dello sviluppo nell'Artico, che dovrebbero essere pubblicati in primavera; invita l'Unione a provvedere rapidamente, in seguito alla pubblicazione di tali risultati, alla creazione del Centro di informazione dell'UE sull'Artico;

33.

pone l'accento sulla necessità di predisporre un'interfaccia speciale sull'Artico nell'ottica di creare una piattaforma aperta, trasversale e che associ tutte le parti coinvolte, situata a Bruxelles, che promuova la comprensione fra i numerosi attori pertinenti, sia nell'Artico che nell'UE, e che colleghi gli ambiti decisionale, scientifico, della società civile e imprenditoriale;

34.

raccomanda di rafforzare gli scambi e le consultazioni regolari su questioni legate ai temi artici con gli attori regionali, locali e indigeni dell'Artico europeo, al fine di facilitare la comprensione reciproca, in particolare nel contesto del processo di definizione delle politiche UE-Artico; pone l'accento sulla necessità che tali consultazioni si basino sulle esperienze e sulle competenze della regione e dei suoi abitanti e garantiscano l'essenziale legittimità dell'ulteriore impegno dell'UE in quanto attore artico;

35.

suggerisce la necessità di un maggiore coordinamento, a livello delle istituzioni dell'UE, tra la Commissione e il SEAE, in particolare alla luce della natura trasversale delle questioni relative all'Artico;

36.

riconosce che il Polo Nord è prevalentemente circondato da acque internazionali;

37.

richiama l'attenzione sul fatto che la sicurezza energetica è strettamente collegata al cambiamento climatico; ritiene che occorra migliorare la sicurezza energetica riducendo la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili; evidenzia che la trasformazione dell'Artico è uno dei principali effetti dei cambiamenti climatici sulla sicurezza dell'UE; sottolinea la necessità di affrontare questo fattore di moltiplicazione dei rischi attraverso una strategia rafforzata dell'UE per l'Artico nonché mediante una politica più incisiva a favore delle energie rinnovabili prodotte nell'UE e dell'efficienza energetica, che riduca notevolmente la dipendenza dell'Unione da fonti esterne e migliori quindi la sua posizione in termini di sicurezza;

38.

appoggia l'iniziativa dei cinque Stati costieri dell'Artico di concordare misure precauzionali temporanee per prevenire qualsiasi futura attività di pesca nelle zone d'alto mare dell'Artico in attesa dell'adozione degli adeguati meccanismi di regolamentazione; sostiene la creazione di una rete di zone di conservazione dell'Artico e, in particolare, la protezione dell'area costituita da acque internazionali che circonda il Polo Nord e che non rientra nelle zone economiche degli Stati costieri;

39.

invita gli Stati membri dell'UE e i paesi del SEE a sostenere l'impegno internazionale assunto nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica di proteggere il 10 % di ciascuna regione costiera e marina;

40.

invita l'UE a profondere il massimo impegno per garantire il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra le attività economiche, da un lato, e una protezione e uno sviluppo praticabili in ambito socioecologico e ambientale, dall'altro, ai fini della salvaguardia del benessere nella regione artica;

41.

pone l'accento sull'importanza fondamentale di continuare a garantire la presenza, nella regione artica, di comunità sviluppate e sostenibili con un'elevata qualità della vita, e sottolinea che l'UE può svolgere un ruolo di primo piano al riguardo; invita l'Unione, in questo contesto, a rafforzare la sua azione in settori quali la gestione basata sugli ecosistemi, la cooperazione multilaterale, i processi decisionali fondati sulla conoscenza e la stretta collaborazione con gli abitanti locali e le popolazioni indigene;

42.

prende nota del fatto che gli abitanti e i governi della regione artica titolari di responsabilità e diritti sovrani intendono continuare a perseguire uno sviluppo economico sostenibile tutelando nel contempo le tradizionali fonti di sussistenza delle popolazioni indigene e la natura estremamente sensibile degli ecosistemi artici;

43.

riconosce l'importanza fondamentale degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, che consentono alle regioni del Grande Nord che presentano caratteristiche e sfide specifiche di continuare a utilizzare meccanismi appropriati per promuovere l'innovazione e la crescita sostenibile;

44.

ribadisce la propria posizione sui diritti delle popolazioni indigene in generale e della popolazione sami in particolare, quale unica popolazione indigena dell'UE;

45.

appoggia le riunioni tenute dalla Commissione con le sei associazioni delle popolazioni indigene circumpolari ammesse come partecipanti permanenti al Consiglio artico; chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di garantire che la voce di tali associazioni sia presa in considerazione nel quadro delle discussioni dell'UE, di destinare fondi a queste associazioni;

46.

riconosce che le politiche dell'UE volte a potenziare l'istruzione superiore e le strutture di ricerca nell'area sono fondamentali per rafforzare i contesti innovativi e i meccanismi di trasferimento tecnologico; sottolinea l'importanza di sostenere lo sviluppo di reti di cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore, all'interno della regione e non solo, nonché di garantire opportunità di finanziamento della ricerca, in particolare nei settori in cui la regione dispone di una comprovata esperienza, nell'ottica di favorire lo sviluppo economico sostenibile delle regioni artiche;

47.

sottolinea la fondamentale importanza della sicurezza delle nuove rotte marittime commerciali mondiali attraverso l'Artico, in particolare per l'economia dell'UE e dei suoi Stati membri, dal momento che questi paesi controllano il 40 % della navigazione commerciale a livello globale;

48.

valuta positivamente il lavoro svolto dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per la definitiva messa a punto di un «codice polare» vincolante per la navigazione; incoraggia la cooperazione nella ricerca e negli investimenti, al fine di sviluppare un'infrastruttura solida e sicura per le vie di navigazione artiche, e sottolinea che l'Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero difendere attivamente i principi della libertà di navigazione e del diritto di passaggio inoffensivo;

49.

sottolinea che l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) deve disporre dei mezzi necessari per monitorare e prevenire l'inquinamento dovuto alla navigazione marittima e agli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi nella regione artica;

50.

invita gli Stati della regione ad assicurare che tutte le attuali rotte di trasporto — e quelle che potranno emergere in futuro — siano aperte alla navigazione internazionale e ad astenersi dall'introdurre ostacoli unilaterali e arbitrari, siano essi finanziari o amministrativi, che possano essere d'intralcio alla navigazione nell'Artico, eccezion fatta per le misure concordate in sede internazionale al fine di accrescere la sicurezza o la protezione dell'ambiente;

51.

prende atto dell'importanza di sviluppare collegamenti infrastrutturali tra la regione artica e il resto dell'Europa;

52.

invita la Commissione e gli Stati membri a incentrare l'attenzione sui corridoi di trasporto quali strade, ferrovie e vie di trasporto marittimo, al fine di mantenere e di promuovere i collegamenti transfrontalieri nella regione artica europea e di trasportare merci dall'Artico verso i mercati europei; ritiene opportuno, dal momento che l'Unione europea sta ulteriormente sviluppando le sue infrastrutture di trasporto (meccanismo per collegare l'Europa, TEN-T), potenziare i collegamenti con l'Artico europeo e al suo interno;

53.

ribadisce il diritto delle popolazioni dell'Artico di determinare il proprio modo di vita e riconosce il loro desiderio di garantire lo sviluppo sostenibile della regione; chiede alla Commissione di indicare quali programmi dell'UE possano essere utilizzati per favorire uno sviluppo sostenibile ed equilibrato a lungo termine di questo tipo, nonché di elaborare misure volte a contribuire in modo più concreto alla soddisfazione di tale desiderio;

54.

prende atto delle recenti attività di esplorazione svolte nell'Artico europeo e nel Mare di Barents ed evidenzia la cooperazione bilaterale fra Norvegia e Russia, mirante all'applicazione delle più elevate norme tecniche disponibili nel settore della protezione dell'ambiente in occasione della ricerca di giacimenti di petrolio e gas nel Mare di Barents; sottolinea in particolare l'importanza del costante sviluppo di nuove tecnologie specialmente concepite per l'ambiente artico, come le tecnologie di impianto nel sottosuolo marino;

55.

ricorda che l'UE costituisce il principale consumatore di gas naturale dell'Artico e sottolinea il ruolo svolto dal gas naturale proveniente da fonti di approvvigionamento sicure e prodotto in base agli standard più elevati quale importante elemento di passaggio, in futuro, a un'economia a basse emissioni di carbonio; sostiene l'approccio di precauzione graduale nello sviluppo delle risorse energetiche nell'Artico e riconosce che le regioni artiche presentano differenze sostanziali;

56.

mette in evidenza le forti relazioni tra l'Unione europea e la Groenlandia e l'importanza geostrategica di tale territorio; prende atto delle priorità del governo groenlandese, che pongono un rinnovato accento sullo sviluppo economico e sullo sfruttamento delle materie prime; chiede alla Commissione e al SEAE di esaminare in che modo l'Unione europea e gli attori dei settori scientifico, tecnologico e commerciale aventi sede nell'UE possono contribuire e prestare assistenza allo sviluppo sostenibile della Groenlandia, tenendo conto tanto delle questioni ambientali quanto della necessità di sviluppo economico; esprime preoccupazione, a tale riguardo, per i modesti risultati conseguiti dalla lettera di intenti firmata da un Vicepresidente della Commissione e dalla Groenlandia;

57.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai governi e ai parlamenti degli Stati della regione artica.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2014)0075.

(2)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66.

(3)  GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 99.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2014)0094.

(5)  GU L 216 del 17.8.2010, pag. 1.


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