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Document 62015CA0624

Causa C-624/15: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas — Lituania) — UAB «Litdana»/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 314 — Regime del margine — Presupposti d’applicazione — Diniego opposto ad un soggetto passivo da parte delle autorità tributarie del beneficio del diritto di applicare il regime del margine — Fatture con menzione sia dell’applicazione da parte del fornitore del regime del margine sia dell’esenzione dall’IVA — Mancata applicazione da parte del fornitore del regime del margine alla cessione — Indizi che fanno sospettare l’esistenza di irregolarità o evasione alla cessione)

GU C 239 del 24.7.2017, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 239/7


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas — Lituania) — UAB «Litdana»/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-624/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 314 - Regime del margine - Presupposti d’applicazione - Diniego opposto ad un soggetto passivo da parte delle autorità tributarie del beneficio del diritto di applicare il regime del margine - Fatture con menzione sia dell’applicazione da parte del fornitore del regime del margine sia dell’esenzione dall’IVA - Mancata applicazione da parte del fornitore del regime del margine alla cessione - Indizi che fanno sospettare l’esistenza di irregolarità o evasione alla cessione))

(2017/C 239/09)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parti

Ricorrente: UAB «Litdana»

Convenuta: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Con l’intervento di: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Dispositivo

L’articolo 314 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, dev’essere interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti di uno Stato membro neghino a un soggetto passivo, che abbia ricevuto una fattura sulla quale vi sia menzione tanto del regime del margine quanto dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), il diritto di applicare il regime del margine, anche qualora da una successiva verifica effettuata da dette autorità emerga che il soggetto passivo-rivenditore, fornitore dei beni d’occasione, non aveva effettivamente applicato detto regime alla cessione dei beni di cui trattasi, a meno che le autorità competenti non dimostrino che il soggetto passivo non ha agito in buona fede o che non ha adottato tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l’operazione effettuata non lo coinvolga in un’evasione tributaria, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 48 dell’8.2.2016.


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