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Document 62017TN0247

Causa T-247/17: Ricorso proposto il 27 aprile 2017 — Azarov/Consiglio

GU C 195 del 19.6.2017, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/43


Ricorso proposto il 27 aprile 2017 — Azarov/Consiglio

(Causa T-247/17)

(2017/C 195/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui riguardano il ricorrente;

adottare, ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale, determinate misure di organizzazione del procedimento, e in particolare

l’interrogazione del Consiglio;

invitare il Consiglio a pronunciarsi per iscritto o oralmente su taluni aspetti della controversia;

chiedere informazioni o ragguagli al Consiglio o a terzi, tra i quali la Commissione, l’EADS e l’Ucraina;

chiedere la presentazione di documenti o di qualsiasi prova concernente la causa;

condannare il Consiglio, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali

Nell’ambito del presente motivo il ricorrente fa valere la violazione del diritto di proprietà e la violazione del diritto alla libertà d’impresa. Egli contesta altresì il carattere sproporzionato delle misure restrittive adottate.

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione


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