EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0116

Causa T-116/17: Ricorso proposto il 20 febbraio 2017 — Spiegel-Verlag Rudolf Augstein e Sauga/BCE

GU C 121 del 18.4.2017, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 121/44


Ricorso proposto il 20 febbraio 2017 — Spiegel-Verlag Rudolf Augstein e Sauga/BCE

(Causa T-116/17)

(2017/C 121/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) e Michael Sauga (Berlino, Germania) (rappresentanti: A. Koreng e T. Feldmann, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del comitato esecutivo della Banca centrale europea, notificata con lettera del 15 dicembre 2016 , recante rigetto della richiesta dei ricorrenti di accesso ai due documenti della Banca centrale europea «The impact on government deficit and debt from off-market swaps. The Greek case» (SEC/GovC/X/10/88a) e «The Titlos transaction and possible existence of similar transactions impacting on the euro area government debt or deficit levels» (SEC/GovC/X/10/88b);

condannare la Banca centrale europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla falsa applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1. lettera a), secondo trattino della decisione BCE/2004/3 (1)

I ricorrenti sostengono che la BCE non ha dimostrato in termini sufficientemente concreti che la divulgazione dei documenti di cui trattasi arrecherebbe pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico in ordine alla politica finanziaria, monetaria ed economica dell’Unione o di uno Stato membro.

Il rischio di un pregiudizio all’interesse pubblico asserito dalla BCE, più di sei anni dopo la redazione di documenti e in seguito a una modifica sostanziale delle condizioni di riferimento, non costituirebbe più motivo di preoccupazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla falsa applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, della decisione BCE/2004/3

I ricorrenti sostengono che i documenti in questione non sarebbero stati prodromici a decisioni concrete, bensì sarebbero stati utilizzati soltanto ai fini della formazione dell’opinione generale e d’informazione internamente alla BCE.

Non potrebbe neanche presumersi i che il personale della BCE potesse risultare intimidito dalla possibilità di una divulgazione dei documenti in questione.

Inoltre, allo stato attuale, in relazione ai documenti de quibus non sarebbe da temersi alcun impropria influenza di terzi sulle deliberazioni della BCE.

Oltretutto la BCE non avrebbe adeguatamente preso in considerazione e ponderato l’interesse pubblico alla divulgazione.

Infine, non sarebbe compito della BCE giudicare in qual modo arricchire il dibattito pubblico, compito che spetterebbe invece della stampa, nella sua funzione di «cane da guardia» riconosciutale dalla Corte europea dei diritti dell‘Uomo.


(1)  2004/258/EG: Decisione della Banca centrale europea de 4 marzo 2004 relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) (GU 2004, L 80, pag. 42).


Top