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Document 62014CA0560
Case C-560/14: Judgment of the Court (Third Chamber) of 9 February 2017 (request for a preliminary ruling from the Supreme Court — Ireland) — M v Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General (Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Directive 2004/83/EC — Minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees — Application for subsidiary protection — Lawfulness of the national procedure for examining an application for subsidiary protection made after the rejection of an application for refugee status — Right to be heard — Scope — Right to an interview — Right to call and cross-examine witnesses)
Causa C-560/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — M/Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato — Domanda di protezione sussidiaria — Regolarità del procedimento nazionale di esame di una domanda di protezione sussidiaria presentata in seguito al rigetto di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato — Diritto di essere ascoltato — Portata — Diritto ad un colloquio orale — Diritto di chiamare testimoni e di esaminarli in contraddittorio)
Causa C-560/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — M/Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato — Domanda di protezione sussidiaria — Regolarità del procedimento nazionale di esame di una domanda di protezione sussidiaria presentata in seguito al rigetto di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato — Diritto di essere ascoltato — Portata — Diritto ad un colloquio orale — Diritto di chiamare testimoni e di esaminarli in contraddittorio)
GU C 104 del 3.4.2017, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/11 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — M/Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General
(Causa C-560/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato - Domanda di protezione sussidiaria - Regolarità del procedimento nazionale di esame di una domanda di protezione sussidiaria presentata in seguito al rigetto di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato - Diritto di essere ascoltato - Portata - Diritto ad un colloquio orale - Diritto di chiamare testimoni e di esaminarli in contraddittorio))
(2017/C 104/17)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti
Ricorrente: M
Convenuti: Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General
Dispositivo
Il diritto di essere ascoltato, come applicabile nell’ambito della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, non esige, in linea di principio, che, qualora una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, preveda due procedimenti distinti, uno successivo all’altro, per l’esame, rispettivamente, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della domanda di protezione sussidiaria, il richiedente la protezione sussidiaria benefici del diritto ad un colloquio orale concernente la sua domanda e del diritto di chiamare testimoni o di esaminarli in contraddittorio durante tale colloquio.
Deve tuttavia essere organizzato un colloquio orale qualora circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l’autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.