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Document 62015TA0270

Causa T-270/15: Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2016 — ANKO/REA («Clausola compromissoria — Contratto di sovvenzione concluso nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Progetto ESS — Conformità alle clausole contrattuali della sospensione dei pagamenti nei confronti della ricorrente e delle condizioni per escludere la suddetta sospensione dei pagamenti — Interessi di mora»)

GU C 22 del 23.1.2017, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 22/24


Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2016 — ANKO/REA

(Causa T-270/15) (1)

((«Clausola compromissoria - Contratto di sovvenzione concluso nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Progetto ESS - Conformità alle clausole contrattuali della sospensione dei pagamenti nei confronti della ricorrente e delle condizioni per escludere la suddetta sospensione dei pagamenti - Interessi di mora»))

(2017/C 022/31)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca (rappresentanti: S. Payan Lagrou e V. Canetti, agenti, inizialmente assistiti da O. Lytra, successivamente da A. Saratsi, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a far constatare che la sospensione di pagamento disposta dalla REA per il saldo del contributo finanziario dovuto alla ricorrente a titolo di esecuzione del contratto di sovvenzione n. 217951, per il finanziamento del progetto intitolato «Emergency support system», concluso nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), costituisce una violazione dei suoi obblighi contrattuali e che il suddetto importo le deve essere versato, insieme agli interessi di mora, a partire dalla notifica del ricorso.

Dispositivo

1)

L’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) ha sospeso i pagamenti nei confronti della ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias in violazione del punto II.5, paragrafo 3, lettera d), delle condizioni generali allegate al contratto di sovvenzione n. 217951, per il finanziamento del progetto intitolato «Emergency support System», concluso nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

2)

La REA è condannata a versare alla ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias una somma corrispondente ai pagamenti intermedi che non avrebbero dovuto essere sospesi per quanto riguarda la partecipazione di quest’ultima al progetto intitolato «Emergency support System», nei limiti dal saldo del contributo finanziario disponibile al momento della loro sospensione, maggiorata di interessi di mora, che iniziano a decorrere, per ciascun periodo di rapporto, alla scadenza del termine di pagamento di 105 giorni seguenti la ricezione dei rapporti corrispondenti, al tasso vigente il primo giorno del mese del termine di pagamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

3)

La REA sopporterà le spese.


(1)  GU C 279 del 24.8.2015.


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