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Document 62016CN0568

Causa C-568/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Nürtingen (Germania) il 10 settembre 2016 — Procedimento penale a carico di Faiz Rasool

GU C 22 del 23.1.2017, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 22/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Nürtingen (Germania) il 10 settembre 2016 — Procedimento penale a carico di Faiz Rasool

(Causa C-568/16)

(2017/C 022/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgerichts Nürtingen

Imputato nella causa principale

Faiz Rasool, Rasool Entertainment GmbH, Staatsanwaltschaft Stuttgart

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, lettera o), della direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (direttiva 2007/64/CE) (1) debba essere interpretato nel senso che la possibilità di prelevare, all’interno di una sala da gioco beneficiaria di una concessione statale, denaro contante presso un apposito terminale che, nel contempo, funga da distributore automatico per il cambio di monete, con bancomat e PIN, laddove lo svolgimento delle operazioni bancarie e relative al conto venga effettuato da un prestatore di servizi esterno («gestore di rete») e il pagamento ai clienti avvenga solamente quando il gestore di rete, a seguito della verifica della copertura del conto, inoltri al terminale un codice di autorizzazione, limitandosi, per contro, il gestore della sala da gioco ad inserire denaro contante nello stesso distributore automatico multifunzionale ricevendo, dalla banca depositaria del conto del cliente che effettua il prelievo, un accredito pari all’importo prelevato, integri un’attività ai sensi dell’articolo 3, lettera o), della direttiva in questione e non sia, dunque, soggetta ad autorizzazione.

2)

Qualora l’attività descritta nella prima questione non integri un’attività ai sensi dell’articolo 3, lettera o):

Se l’articolo 3, lettera e), della direttiva 2007/64/CE debba essere interpretato nel senso che la possibilità di prelevare denaro contante mediante PIN, illustrata nella questione sub 1), costituisca un’attività ai sensi di detta disposizione qualora, unitamente al prelievo, venga contemporaneamente emesso un voucher di EUR 20 da riscuotere presso il servizio di vigilanza della sala da gioco, allo scopo di poter far inserire, dal servizio di vigilanza medesima, monete all’interno di una slot machine.

Qualora l’attività descritta nelle questioni sub 1) e 2) non integri un’attività esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva per effetto dell’articolo 3, lettere o) e/o e):

3) a)

Se il punto 2 dell’allegato alla direttiva 2007/64/CE debba essere interpretato nel senso che l’attività del gestore della sala da gioco, descritta nelle questioni sub 1) e 2), integri un servizio di pagamento soggetto ad autorizzazione, benché tale gestore non amministri alcun conto del cliente che prelevi denaro.

3b)

Se l’articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64 debba essere interpretato nel senso che l’attività del gestore della sala da gioco, descritta nelle questioni sub 1) e 2), integri un servizio di pagamento ai sensi di tale disposizione, qualora detto gestore metta a disposizione il servizio a titolo gratuito.

Nell’ipotesi in cui la Corte interpreti l’attività illustrata come un servizio di pagamento soggetto ad autorizzazione:

4)

Se il diritto dell’Unione e la direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno debbano essere interpretati nel senso che ostino alla sanzione penale connessa alla gestione di un terminale POS in una fattispecie come quella qui in esame, nell’ipotesi in cui terminali bancomat simili siano stati o siano gestiti senza autorizzazione in diverse sale da gioco che godano di concessione statale, nonché in case da gioco con concessione e, in parte, anche gestione statale e l’autorità competente responsabile dell’autorizzazione e della vigilanza prudenziale non sollevi eccezioni.

In caso di risposta negativa anche alla quarta questione:

5)

Se la direttiva relativa ai servizi di pagamento e i principi di certezza del diritto e chiarezza giuridica previsti dal diritto dell’Unione, nonché l’articolo 17 della Carta debbano essere interpretati nel senso che, in una fattispecie come quella qui in esame, ostino ad una prassi amministrativa o giudiziaria che preveda l’attribuzione al Tesoro pubblico («versamento») di quei fondi che il gestore della sala da gioco abbia ottenuto attraverso un servizio del gestore di rete dai clienti della banca i quali abbiano prelevato, con bancomat e PIN, il denaro contante e/o i voucher da esso inseriti per giocare alle slot machine, sebbene tutti gli accrediti corrispondano unicamente agli importi ottenuti dai clienti sotto forma di denaro contante o voucher per giocare alle slot machine.


(1)  Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319, pag. 1).


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