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Document 62016CN0277

    Causa C-277/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 17 maggio 2016 — Polkomtel Sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

    GU C 335 del 12.9.2016, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.9.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 335/30


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 17 maggio 2016 — Polkomtel Sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

    (Causa C-277/16)

    (2016/C 335/40)

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Sąd Najwyższy

    Parti

    Ricorrente: Polkomtel Sp. z o.o.

    Convenuto: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 13, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (1), nella sua versione originaria, debba essere interpretato nel senso che, nel caso di imposizione ad un operatore che dispone di un significativo potere di mercato dell’obbligo di orientare i prezzi ai costi sostenuti, l’autorità nazionale di regolamentazione può, al fine di promuovere l’efficienza e la concorrenza sostenibile, fissare il prezzo per il servizio gravato da tale obbligo al di sotto del livello dei costi della fornitura di tale servizio sostenuti dall’operatore, verificati dall’autorità nazionale di regolamentazione e riconosciuti quali costi collegati da un nesso causale con il suddetto servizio.

    2)

    Se l’articolo 13, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), nella sua versione originaria, in combinato disposto con l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che l’autorità nazionale di regolamentazione può imporre ad un operatore obbligato a orientare i prezzi ai costi sostenuti, l’obbligo di determinare annualmente il prezzo sulla base dei dati più recenti relativi ai costi e di presentare il prezzo così stabilito, unitamente alla giustificazione dei costi, all’autorità nazionale di regolamentazione ai fini della sua verifica prima di iniziare ad applicare tale prezzo sul mercato.

    3)

    Se l’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), nella sua versione originaria, in combinato disposto con l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che l’autorità nazionale di regolamentazione può esigere da un operatore obbligato a orientare i prezzi ai costi sostenuti, che esso adegui il prezzo soltanto qualora tale operatore abbia prima stabilito esso stesso l’importo del prezzo e abbia iniziato ad applicarlo, o anche nell’ipotesi in cui l’operatore applichi un prezzo il cui importo è stato prestabilito dall’autorità nazionale di regolamentazione, ma dalla giustificazione dei costi relativa al periodo di riferimento successivo risulti che il prezzo stabilito in precedenza dall’autorità nazionale di regolamentazione sia superiore al livello dei costi sostenuti dall’operatore.


    (1)  GU L 108, pag. 7.


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