Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0111

    Causa C-111/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravno sodišče Republika Slovenija — Slovenia) — Občina Gorje/Republika Slovenija [Rinvio pregiudiziale — Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 1698/2005 — Regolamento (UE) n. 65/2011 — Finanziamento da parte del FEASR — Sostegno allo sviluppo rurale — Norme di ammissibilità delle operazioni e delle spese — Condizione temporale — Esclusione completa — Riduzione dell’aiuto]

    GU C 335 del 12.9.2016, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.9.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 335/13


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravno sodišče Republika Slovenija — Slovenia) — Občina Gorje/Republika Slovenija

    (Causa C-111/15) (1)

    ([Rinvio pregiudiziale - Politica agricola comune - Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Regolamento (UE) n. 65/2011 - Finanziamento da parte del FEASR - Sostegno allo sviluppo rurale - Norme di ammissibilità delle operazioni e delle spese - Condizione temporale - Esclusione completa - Riduzione dell’aiuto])

    (2016/C 335/17)

    Lingua processuale: lo sloveno

    Giudice del rinvio

    Upravno sodišče Republika Slovenija

    Parti

    Ricorrente: Občina Gorje

    Convenuta: Republika Slovenija

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale sono ammissibili al contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale al cofinanziamento di un’operazione di sviluppo rurale selezionata dall’autorità di gestione del programma di sviluppo rurale in questione o sotto la responsabilità di quest’ultima solo le spese sostenute successivamente all’adozione della decisione di concessione di un tale aiuto.

    2)

    L’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, in combinato disposto con l’articolo 30 del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede il rigetto nella sua integralità della domanda di pagamento relativa a un’operazione selezionata a titolo di cofinanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, qualora talune spese effettuate per tale operazione siano state sostenute prima dell’adozione della decisione di concessione di un tale aiuto, ove il beneficiario dell’aiuto non abbia reso deliberatamente una falsa dichiarazione nella propria domanda di pagamento.


    (1)  GU C 245 del 27.7.2015.


    Top