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Document 52015AE2913
Opinion of the European Economic and Social Committee on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1829/2003 as regards the possibility for Member States to restrict or prohibit the use of genetically modified food and feed on their territory (rolling programme) (COM(2015) 177 final — 2015/0093 (COD))
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l’uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio» (programma evolutivo) [COM(2015) 177 final — 2015/0093 (COD)]
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l’uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio» (programma evolutivo) [COM(2015) 177 final — 2015/0093 (COD)]
GU C 13 del 15.1.2016, p. 203–207
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 13/203 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l’uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio»
(programma evolutivo)
[COM(2015) 177 final — 2015/0093 (COD)]
(2016/C 013/30)
Relatore: |
José María ESPUNY MOYANO |
Correlatore: |
Martin SIECKER |
Il Parlamento europeo, in data 30 aprile 2015, e il Consiglio, in data 17 giugno 2015, hanno deciso, conformemente al disposto degli articoli 114 e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:
«Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l’uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio (programma evolutivo)»
[COM(2015) 177 final — 2015/0093 (COD)].
La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 2 settembre 2015.
Alla sua 510a sessione plenaria, dei giorni 16 e 17 settembre (seduta del 16 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 138 voti favorevoli, 6 voti contrari e 7 astensioni.
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1. |
Il CESE accoglie con favore l’intenzione della Commissione europea di affrontare una questione che suscita grande interesse tra i settori produttivi e nell’opinione pubblica in generale e |
1.2. |
si rallegra che la Commissione adempia al suo mandato di trovare delle soluzioni per correggere un sistema di approvazione delle colture OGM che si è rivelato inadeguato alla prova dei fatti. |
1.3. |
Secondo il CESE, alla proposta di regolamento fanno difetto una maggiore attenzione ad aspetti fondamentali come la tracciabilità e la coerenza legislativa tra il settore dei prodotti alimentari per consumo umano e quello dei mangimi, nonché una relazione sull’impatto socioeconomico delle proposte. |
1.4. |
Il CESE nutre inoltre delle riserve sulla reale possibilità di attuare questa normativa nel mercato unico, oltre che su aspetti di natura giuridica; non bisogna poi dimenticare che, oltre a tali questioni giuridiche, esiste un problema di percezione pubblica e di natura politica. |
1.5. |
Il CESE raccomanda pertanto alla Commissione europea di ritirare la proposta attualmente presentata e di elaborarne una versione migliorata che tenga conto delle carenze segnalate dal presente parere e da altri pareri simili del Parlamento europeo. |
2. Contesto
2.1. |
Le colture biotecnologiche (organismi geneticamente modificati — OGM) hanno iniziato a svilupparsi a livello mondiale nel 1996. Da allora, la superficie ad esse destinata non ha cessato di aumentare a un ritmo sostenuto del 3 o 4 % l’anno. Tra il 2013 e il 2014 la superficie con colture biotecnologiche è aumentata di 6,3 milioni di ettari, arrivando a un totale di 181 milioni di ettari coltivati da più di 18 milioni di agricoltori in 28 paesi. Le maggiori estensioni si trovano negli Stati Uniti, in Brasile e in Argentina, ma anche in alcuni paesi in via di sviluppo, come il Burkina Faso, il Sudan o il Bangladesh, esistono superfici coltivate di notevoli dimensioni. Le produzioni agricole principali sono mais, soia e cotone, sebbene si coltivino anche altre piante, come melanzane, pomodori e peperoni. |
2.2. |
Nell’Unione europea gli OGM sono coltivati in cinque paesi (Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Spagna) su una superficie totale di circa 148 000 ettari (di cui 137 000 ettari in Spagna, 8 000 ettari in Portogallo, 2 500 ettari in Repubblica ceca, 800 ettari in Romania e 100 ettari in Slovacchia (dati del 2013) (1). |
2.3. |
Da più di un decennio prescrizioni normative impongono di informare costantemente, nelle etichette dei prodotti alimentari e dei mangimi, sull’eventuale presenza di OGM. Attualmente, tra l’85 e il 90 % dei mangimi industriali prodotti nell’UE sono etichettati come OGM o contenenti OGM, e questo è dovuto al fatto che le materie prime di origine OGM che sono utilizzate nella preparazione dei mangimi sono quantitativamente importanti; questo vale sia per le materie prime importate che per quelle prodotte nell’UE, che rappresentano mediamente il 20-25 % della composizione totale dei mangimi industriali. Questa proposta, se è accolta, può avere gravi ripercussioni sulla domanda di prodotti alimentari e mangimi nell’UE. L’effetto che questo può avere sull’agricoltura europea e quindi sulla PAC deve essere analizzato in modo approfondito. La legislazione dell’UE volta a garantire la corretta tracciabilità della presenza di OGM nei prodotti alimentari e nei mangimi dovrebbe essere estesa per segnalare anche nelle etichette di tali prodotti l’assenza di OGM quando essi siano realmente prodotti non contenenti OGM. |
2.4. |
Tuttavia, nella legislazione europea relativa agli alimenti per consumo umano, non è stato compiuto uno sforzo simile in rapporto alla tracciabilità, cosa di cui il CESE si rammarica e su cui vuole richiamare l’attenzione. |
3. Quadro normativo vigente
3.1. |
Dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in seno al Consiglio non è stata mai raggiunta una maggioranza qualificata che fosse favorevole o contraria a un progetto di decisione della Commissione teso ad autorizzare gli OGM o gli alimenti e i mangimi che contengano OGM. In nessuna delle fasi amministrative della procedura è mai stato espresso un parere. Le decisioni di autorizzazione sono state, pertanto, adottate dalla Commissione, conformemente alla legislazione applicabile, ma senza il sostegno degli Stati membri. |
3.2. |
Il rinvio del dossier alla Commissione per l’adozione di una decisione finale è diventato la norma, mentre dovrebbe essere soltanto un’eccezione. |
3.3. |
In assenza di una maggioranza qualificata a livello degli Stati membri, la Commissione, in quanto responsabile della gestione dei rischi, deve adottare una decisione (con la quale concede o rifiuta l’autorizzazione) in un arco di tempo ragionevole. |
4. Proposta della Commissione
4.1. |
La proposta della Commissione consiste nell’aggiunta di un nuovo articolo 34 bis al regolamento (CE) n. 1829/2003. Secondo questo articolo, gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare l’uso di OGM a condizione che tali misure:
|
4.2. |
Lo Stato membro che intende adottare misure sulla base del nuovo regime deve trasmettere alla Commissione il progetto di tali misure, nonché la corrispondente giustificazione. |
4.3. |
Le misure adottate non pregiudicano l’uso di alimenti e mangimi contenenti una presenza accidentale o tecnicamente inevitabile. |
4.4. |
Tali misure non sono applicabili agli OGM destinati alla coltivazione. |
4.4.1. |
Tuttavia, una procedura simile è già stata recentemente adottata con la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), per mezzo della quale agli Stati membri è concessa una maggiore libertà per decidere se limitare o vietare la coltivazione di OGM nel loro territorio. La proposta della Commissione in esame punta ora a creare una procedura simile per gli alimenti e mangimi geneticamente modificati che sia coerente con la soluzione recentemente approvata per la coltivazione degli OGM. |
5. Considerazioni preliminari
5.1. |
La questione degli OGM è oggetto di forti controversie e determina ferventi prese di posizione sia a favore che contro. Per questo motivo il presente parere sarà strettamente limitato ai «vantaggi» e agli «svantaggi» della proposta, senza procedere a una valutazione generale sulla «bontà» o «nocività» degli OGM, già realizzata dal Comitato in precedenti occasioni (4). |
6. A favore della proposta della Commissione — Motivazioni
6.1. Riequilibrio delle competenze nazionali e di quelle dell’Unione europea
6.1.1. |
È risaputo che le limitazioni operative e di bilancio dell’attuale politica agricola comune spingono molti paesi a mettere in discussione le competenze attribuite dai trattati in questo settore, con la conseguenza di un logorio politico delle istituzioni europee. |
6.1.2. |
D’altro canto, alcuni Stati membri che non sono beneficiari «naturali» della PAC spesso criticano l’ingente bilancio destinato a questa politica comune, come ad altre politiche comuni del terzo pilastro. Questa opposizione di natura politica può contare su un crescente appoggio in certi Stati membri, e questa situazione non può essere ignorata né dal legislatore né dal CESE. |
6.1.3. |
La proposta della Commissione rappresenterebbe, in pratica, una restituzione di poteri, soddisfacendo così l’aspirazione di alcuni Stati membri (e della relativa opinione pubblica) di riequilibrare le competenze nazionali e quelle dell’Unione, soprattutto in un settore nel quale è ancora permesso l’esercizio di competenze nazionali (per quanto riguarda la coltivazione di OGM). |
6.2. |
Le garanzie legali e le clausole di salvaguardia contenute nella proposta tese a evitare abusi da parte degli Stati membri |
6.2.1. |
Poiché gli Stati membri devono giustificare, caso per caso, le misure che intendono adottare, queste non possono essere arbitrarie e, inoltre, devono essere compatibili con i trattati, in particolare ed espressamente, con i principi del mercato interno e con gli obblighi internazionali dell’Unione. |
6.2.2. |
Queste garanzie, assieme al principio di responsabilità della pubblica amministrazione che è tipico delle amministrazioni nazionali moderne, dovrebbero garantire che le decisioni di esclusione vengano prese in modo eccezionale e proporzionato. |
6.3. Superamento di un’anomalia nella prassi giuridica dell’Unione
6.3.1. |
Come afferma la Commissione nel contesto della proposta, il regolamento (CE) n. 1829/2003 non è mai stato pienamente rispettato, a causa sia delle posizioni nazionali non giustificate su un piano scientifico che dell’anomalia giuridica rappresentata dal fatto che le decisioni sono prese direttamente dalla Commissione (procedura di comitato). |
6.3.2. |
Questa situazione, che costituisce una vera eccezione nel quadro regolamentare europeo, verrebbe limitata qualora la proposta fosse adottata nei termini prospettati dalla Commissione. Pertanto, quegli Stati membri che finora puntavano sulla mancata presa di decisioni, oppure su un’opposizione sistematica alla formazione di una maggioranza sufficiente di paesi, potrebbero non ritenere più necessario opporsi politicamente in seno al Consiglio se, a livello nazionale, dispongono di altri strumenti per opporsi o per togliere efficacia sul loro territorio alle decisioni del Consiglio in questa materia. |
6.4. Esecuzione di un mandato
6.4.1. |
Nell’elaborare la proposta che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, la Commissione esegue puntualmente il mandato ricevuto di presentare una proposta che superi i limiti del quadro normativo in vigore per l’autorizzazione di alimenti e mangimi con OGM. In questo senso, la proposta della Commissione è necessaria e opportuna. |
7. Contro la proposta della Commissione — Motivazioni
7.1. Opposizione generale di tutti i settori interessati
7.1.1. |
La proposta della Commissione ha suscitato un’opposizione generale, ampiamente riportata dai mezzi d’informazione, da parte non solo dei settori che si sono dichiarati favorevoli all’uso di OGM negli alimenti e nei mangimi, ma anche di tutti coloro che si sono solitamente opposti al loro utilizzo. Significativamente, vanno sottolineate le critiche che la commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo ha rivolto pubblicamente alla proposta della Commissione, la cui richiesta di ritiro sarà ufficialmente messa ai voti ad ottobre (5). |
7.1.2. |
Le forti riserve espresse dai settori interessati, anche da punti di vista differenti e persino in conflitto tra loro, alimenteranno inevitabilmente un difficile dibattito parlamentare, dai risultati incerti, che la prudenza suggerisce di evitare, sottoponendo nuovamente la proposta a una valutazione più ponderata. |
7.2. Rischio dell’assenza di trasparenza nel processo di assunzione delle decisioni a livello nazionale
7.2.1. |
La Commissione dispone di un sistema comune di valutazione dei rischi legati agli OGM, secondo quanto previsto dalla direttiva (UE) 2015/412. Tuttavia, la possibilità concessa agli Stati membri di limitare le valutazioni dei rischi e le autorizzazioni UE per motivi nazionali (senza prevedere un sistema obbligatorio e trasparente di informazioni pubbliche sulle ragioni e motivazioni che spingono gli Stati membri a optare per le clausole di esclusione) può essere in seria contraddizione con l’impegno di prendere decisioni in modo trasparente, impegno che costituisce un’esigenza prioritaria secondo gli orientamenti politici della Commissione Juncker che sono stati pubblicati. Sarebbe pertanto prudente introdurre nella regolamentazione l’obbligo di creare questi sistemi nazionali di informazione pubblica e assicurarne la trasparenza e il libero accesso. |
7.3. Rischio della mancanza di prevedibilità
7.3.1. |
Se approvata nei termini attuali, la proposta della Commissione potrebbe condurre a una situazione anomala, in quanto decisioni pubbliche prese in applicazione di criteri scientifici e a livello europeo potrebbero avere effetti giuridici ed economici differenti nei vari Stati membri. Questo fatto potrebbe minare la prevedibilità e credibilità delle decisioni dell’UE. |
7.3.2. |
Manca una valutazione dell’impatto socioeconomico della proposta, con una descrizione dettagliata non solo delle ripercussioni — in termini di costi — sulla filiera alimentare, sulle colture e sull’approvvigionamento di materie prime, ma anche delle eventuali distorsioni di mercato. |
7.3.3. |
Non sono previsti strumenti per garantire la tracciabilità degli OGM sull’etichetta degli alimenti destinati al consumo umano. |
7.4. Rischio di distorsioni commerciali internazionali
7.4.1. |
Benché la proposta della Commissione imponga il rispetto degli obblighi internazionali dell’Unione, la normativa non prevede limiti specifici e definiti alle azioni degli Stati membri («opt-out») che possono essere in contraddizione con tali obblighi, né stabilisce meccanismi che permettano alle istituzioni dell’UE di ribaltare queste decisioni nazionali in caso di inosservanza di tale principio in rapporto agli obblighi internazionali. Va notato che i partner commerciali dell’Unione, in particolare gli Stati Uniti, hanno espresso pubblicamente le loro riserve in merito alla normativa proposta, subordinando persino la conclusione di negoziati commerciali di alto livello (TTIP) al superamento di queste riserve. |
7.4.2. |
Gli accordi internazionali che potrebbero risentire o essere limitati dall’eventuale applicazione della proposta, giacché questa potrebbe creare distorsioni equivalenti a barriere al commercio internazionale, contemplano gli obblighi generici dell’OMC, oppure alcune disposizioni come il sistema di preferenze generalizzate (SPG) per i paesi in via di sviluppo (PVS) e anche l’iniziativa «Tutto tranne le armi». |
7.5. Dubbi sulla conformità ai principi della libera circolazione
7.5.1. |
La proposta della Commissione fa riferimento alla necessità di rispettare i principi del mercato interno, che non dovrebbe subire alterazioni per effetto delle misure nazionali adottate in base a questa proposta, soprattutto quando è prevedibile che — in pratica — territori differenti dell’Unione applicheranno disposizioni diverse in materia di coltivazione, commercializzazione e trasporto intra-UE. |
7.5.2. |
Tuttavia, la mancata determinazione esaustiva dei motivi che giustificherebbero l’adozione di clausole di esclusione (assenza di un elenco positivo o negativo), nonché la mancata previsione di meccanismi giuridici per la sospensione delle misure nazionali che potrebbero essere considerate abusive, non sufficientemente giustificate o discriminatorie, creano un chiaro rischio di incertezza giuridica. |
7.5.3. |
Tale incertezza giuridica potrebbe essere risolta solo innanzi la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la conseguenza di sottoporre inutilmente a procedure giuridiche il lavoro amministrativo degli Stati membri e di generare potenziali ritardi e sovraccosti. |
7.5.4. |
Quest’ultima argomentazione è quella che solleva le maggiori perplessità sull’opportunità e sull’adeguatezza della proposta della Commissione, così come è stata presentata. |
Bruxelles, 16 settembre 2015
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Henri MALOSSE
(1) http://ec.europa.eu/food/plant/docs/plant_gmo_report_studies_report_2013_mon_810_en.pdf
(2) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(3) GU L 68, del 13.3.2015, pag. 1.
(4) GU C 68 del 6.3.2012, pag. 56.
(5) http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/envi/pr/1065/1065989/1065989it.pdf