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Document 62015CN0315

    Causa C-315/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu 6 (Repubblica Ceca) il 26 giugno 2015 — Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s.

    GU C 414 del 14.12.2015, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 414/12


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu 6 (Repubblica Ceca) il 26 giugno 2015 — Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s.

    (Causa C-315/15)

    (2015/C 414/15)

    Lingua processuale: il ceco

    Giudice del rinvio

    Obvodní soud pro Prahu 6

    Parti

    Ricorrenti: Marcela Pešková, Jiří Peška

    Convenuta: Travel Service a.s.

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la collisione di un aeromobile con un volatile costituisca un evento ai sensi del punto 22 della sentenza del 22 dicembre 2008 della Corte di giustizia dell’Unione europea [nella causa] C-549/07 [EU:C:2008:771] (in prosieguo: la «sentenza Wallentin-Hermann»), o costituisca una circostanza eccezionale ai sensi del considerando 14 del preambolo del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (2) (in prosieguo: il «regolamento»), o [se una collisione siffatta] non rientri in nessuna delle nozioni di cui sopra.

    2)

    Ove la collisione di un aeromobile con un volatile costituisca una circostanza eccezionale ai sensi del considerando 14 del regolamento, se il vettore aereo possa considerare i meccanismi di controllo preventivi posti in essere, in particolare, in prossimità degli aeroporti (quali, per esempio, dispositivi di dissuasione acustica, la collaborazione con ornitologi, l’eliminazione dei principali punti di sosta o di volo dei volatili, l’allontanamento mediante emissioni luminose, ecc.), come misure del caso dirette a evitare una collisione siffatta. In tale caso si chiede cosa costituisca un evento ai sensi del punto 22 della sentenza Wallentin-Hermann.

    3)

    Ove la collisione di un aeromobile con un volatile costituisca un evento ai sensi del punto 22 della sentenza Wallentin-Hermann, se la stessa possa parimenti essere considerata un evento ai sensi del considerando 14 del regolamento e se sia possibile, in tal caso, considerare che costituisca una circostanza eccezionale ai sensi del considerando 14 del regolamento il complesso delle misure tecniche e amministrative che il vettore aereo è tenuto ad adottare successivamente alla collisione di un aeromobile con un volatile il quale, tuttavia, non ha procurato danni all’aeromobile.

    4)

    Ove il complesso delle misure tecniche e amministrative adottate successivamente alla collisione di un aeromobile con un volatile che, tuttavia, non ha procurato danni all’aeromobile, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi del considerando 14 del regolamento, se sia possibile richiedere, nell’ambito delle misure del caso, che il vettore aereo prenda in considerazione, già in sede di programmazione dei voli, il rischio che si renda necessario mettere in atto tali misure tecniche e amministrative a seguito della collisione di un aeromobile con un volatile e che ne tenga già conto negli orari di volo.

    5)

    Si chiede come occorra valutare l’obbligo di compensazione pecuniaria incombente al vettore aereo ai sensi dell’articolo 7 del regolamento, qualora il ritardo sia causato non solo dalle misure amministrative e tecniche adottate successivamente alla collisione dell’aeromobile con un volatile che non ha procurato danni all’aeromobile, ma anche, in larga misura, dalla risoluzione di un problema tecnico privo di relazione con la suddetta collisione dell’aeromobile con un volatile.


    (1)  GU L 46, del 17.2.2004; pag. 1.

    (2)  GU L 36, dell’8.2.1991; pag. 5.


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