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Document 62013CA0552

Causa C-552/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n. 6 de Bilbao — Spagna) — Grupo Hospitalario Quirón SA/Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici di servizi — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 23, paragrafo 2 — Gestione di servizi sanitari pubblici — Fornitura di servizi sanitari che rientrano nell’ambito degli ospedali pubblici, all’interno di strutture private — Requisito secondo cui le prestazioni sono da fornire in un comune specifico)

GU C 414 del 14.12.2015, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/2


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n. 6 de Bilbao — Spagna) — Grupo Hospitalario Quirón SA/Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad

(Causa C-552/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di servizi - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 23, paragrafo 2 - Gestione di servizi sanitari pubblici - Fornitura di servizi sanitari che rientrano nell’ambito degli ospedali pubblici, all’interno di strutture private - Requisito secondo cui le prestazioni sono da fornire in un comune specifico))

(2015/C 414/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao

Parti

Ricorrente: Grupo Hospitalario Quirón SA

Convenuti: Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad

Dispositivo

L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, osta ad un requisito come quello in discussione nel procedimento principale, formulato in quanto specifica tecnica in bandi di gara per appalti pubblici relativi alla fornitura di servizi sanitari, in base al quale le prestazioni sanitarie oggetto degli appalti devono essere fornite da strutture ospedaliere private ubicate esclusivamente in un dato comune, che può non coincidere con il comune di residenza dei pazienti interessati da siffatte prestazioni, poiché il requisito di cui trattasi comporta un’esclusione automatica degli offerenti che non possono fornire detti servizi in una struttura siffatta ubicata in tale comune, ma che soddisfano tutte le altre condizioni dei menzionati bandi di gara.


(1)  GU C 24 del 25.1.2014.


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