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Document 62014CN0506

Causa C-506/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 12 novembre 2014 — Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy

GU C 34 del 2.2.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 34/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 12 novembre 2014 — Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy

(Causa C-506/14)

(2015/C 034/09)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrenti: Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy

Altra parte in causa: Työ- ja elinkeinoministeriö

Questioni pregiudiziali

1)

Se la decisione 2013/448/UE (1) della Commissione sia invalida nella parte in cui si fonda sull’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva sullo scambio di quote di emissioni (2) e violi l’articolo 23, paragrafo 3, di detta direttiva, non essendo stata emanata secondo la procedura di regolamentazione con controllo prescritta all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio (3) e all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 182/2011 (4). In caso di risposta affermativa, non occorrerà procedere alla risposta alle restanti questioni.

2)

Se la decisione 2013/448/UE della Commissione violi l’articolo10 bis, paragrafo 5, lettera a), della direttiva sullo scambio di quote di emissioni, per non aver la Commissione preso in considerazione, nella determinazione del massimale per l’industria,:

(i)

una parte delle emissioni verificate nel periodo 2005-2007, prodotte da attività e impianti inclusi per il periodo 2008-2012 nell’ambito di applicazione della direttiva sullo scambio di quote di emissioni, in ordine alle quali non sussisteva tuttavia alcun obbligo di verifica per il periodo 2005-2007 e che, pertanto, non erano registrati nel sistema CITL,

(ii)

le nuove attività incluse nell’ambito di applicazione della direttiva sullo scambio di quote di emissioni per gli anni dal 2008 al 2012 e dal 2013 al 2020, nella misura in cui esse non erano incluse, negli anni dal 2005 al 2007, nella sfera di applicazione di detta direttiva e venissero svolte in impianti ivi già ricompresi negli anni dal 2005 al 2007,

(iii)

le emissioni prodotte da impianti dismessi prima del 30 giugno 2011, pur in presenza di effettive emissioni verificate provenienti da tali impianti negli anni dal 2005 al 2007 e, in parte, anche negli anni dal 2008 al 2012.

In caso di risposta affermativa alle questioni 2 da (i) a (iii) siano risolte affermativamente in alcuni punti, se la decisione 2013/448/UE della Commissione sia invalida per quanto attiene all’applicazione del fattore di correzione transettoriale, con obbligo di sua conseguente disapplicazione.

3)

Se la decisione 2013/448/UE della Commissione sia invalida, violi l’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva sullo scambio di quote di emissioni e sia in contrasto con gli obiettivi della direttiva medesima, per il fatto di non prendere in considerazione, nel calcolo del massimale per l’industria previsto dall’articolo 10 bis, paragrafo 5, lettere a) e b), della menzionata direttiva, le emissioni derivanti (i) dalla produzione di elettricità ricavata da gas di scarico negli impianti contemplati nell’allegato I della direttiva sullo scambio di quote di emissioni, che non siano «impianti di produzione di elettricità» e (ii) dalla produzione di energia termica negli impianti contemplati nell’allegato I della medesima direttiva, che non siano «impianti di produzione di elettricità» e ai quali possono essere assegnate quote a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 4, della direttiva sullo scambio di quote di emissioni e della decisione 2011/278/UE (5).

4)

Se la decisione 2013/448/UE della Commissione — singolarmente considerata ovvero in combinato disposto con l’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva sullo scambio di quote di emissioni — sia invalida e violi l’articolo 3, lettere e) e u), della direttiva sullo scambio di quote di emissioni, nella parte in cui, ai fini del calcolo del massimale per l’industria di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 5, lettere a) e b), della menzionata direttiva, non prende in considerazione le emissioni menzionate supra nella terza questione.

5)

Se la decisione 2013/448/UE della Commissione violi l’articolo 10 bis, paragrafo 12, della direttiva sullo scambio di quote di emissioni, nella parte in cui il fattore di correzione transettoriale viene esteso ad un settore indicato nella decisione 2010/2/UE (6), esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

6)

Se la decisione 2011/278/UE violi l’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva sullo scambio di quote di emissioni, nella parte in cui le misure della Commissione, nel definire i parametri di riferimento, devono prendere in considerazione incentivi per tecniche efficienti sotto il profilo energetico, le tecniche più efficienti, la cogenerazione ad alto rendimento e il recupero energetico efficiente dei gas di scarico.

7)

Se la decisione 2011/278/UE violi l’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva sullo scambio di quote di emissioni, nella parte in cui i principi di determinazione dei parametri di riferimento dovrebbero basarsi sul livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti di un settore.


(1)  2013/448/UE: Decisione della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27).

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

(3)  1999/468/CE: Decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, pag. 13).

(5)  2011/278/UE: Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130, pag. 1).

(6)  2010/2/UE: Decisione della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU L 1, pag. 10).


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