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Document 62014TN0682

Causa T-682/14: Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Mylan Laboratories e Mylan/Commissione

GU C 431 del 1.12.2014, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/32


Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Mylan Laboratories e Mylan/Commissione

(Causa T-682/14)

(2014/C 431/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Mylan Laboratories Ltd (Hyderabad, India) e Mylan, Inc. (Canonsburg, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Kon, C. Firth e C. Humpe, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 2, 7 e 8 della decisione della Commissione C(2014) 4955 final del 9 luglio 2014, nel procedimento AT.39612 Perindopril (Servier) nella parte in cui riguardano le ricorrenti; o

in subordine, annullare l’articolo 7 della decisione della Commissione C(2014) 4955 final del 9 luglio 2014, nel procedimento AT.39612 Perindopril (Servier) nella parte in cui infligge un’ammenda alle ricorrenti; o

in ulteriore subordine, ridurre l’ammenda inflitta alle ricorrenti conformemente all’articolo 7 della decisione della Commissione C(2014) 4955 final del 9 luglio 2014, nel procedimento AT.39612 Perindopril (Servier); o

in estremo subordine, annullare gli articoli 2, 7 e 8 della decisione della Commissione C(2014) 4955 final del 9 luglio 2014, nel procedimento AT.39612 Perindopril (Servier) nella parte in cui riguarda la Mylan Inc.;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata contiene errori di fatto ed errori manifesti di valutazione nella sua analisi del contesto fattuale, giuridico ed economico pertinente in cui è stato concluso l’accordo transattivo in materia di brevetti tra la Mylan Laboratories (già conosciuta come Matrix Laboratories) e la Servier.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe erronea dal punto di vista giuridico e fattuale in quanto la Matrix viene considerata come potenziale concorrente della Servier.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non dimostra adeguatamente che l’accordo transattivo in materia di brevetti aveva per oggetto di restringere la concorrenza in violazione dell’articolo 101 TFUE.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non dimostra adeguatamente che l’accordo transattivo in materia di brevetti aveva per effetto di restringere la concorrenza in violazione dell’articolo 101 TFUE.

5.

Quinto motivo, dedotto in subordine e vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 (1) nonché i principi della proporzionalità, del nullum crimen nulla poena sine lege e della certezza del diritto infliggendo un’ammenda alle ricorrenti.

6.

Sesto motivo, dedotto in ulteriore subordine e vertente sul fatto che la Commissione ha inflitto un’ammenda manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità dell’asserita infrazione.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato i diritti procedurali della difesa della Mylan Inc., riformulando nella decisione impugnata, senza inviare una comunicazione degli addebiti supplementare, il fondamento su cui poggia la responsabilità attribuita alla Mylan Inc. in modo diverso da quello in base al quale tale responsabilità è stata attribuita in via preliminare nella comunicazione degli addebiti.

8.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione i) ha violato il principio della responsabilità personale e della presunzione di innocenza ritenendo la Mylan Inc. responsabile dell’infrazione asseritamente commessa dalla Matrix; e ii) è incorsa in errori manifesti di valutazione considerando che la Mylan Inc. avesse esercitato un’influenza determinante sul comportamento della Matrix durante il periodo di cui trattasi.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003 L 1, pag. 1).


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