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Document 62014TN0681

Causa T-681/14: Ricorso proposto il 18 settembre 2014 — El-Qaddafi/Consiglio

GU C 431 del 1.12.2014, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/31


Ricorso proposto il 18 settembre 2014 — El-Qaddafi/Consiglio

(Causa T-681/14)

(2014/C 431/54)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi (Mascate, Oman) (rappresentante: J. Jones, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

adottare una misura di organizzazione del procedimento, ai sensi dell’articolo 64 del suo regolamento di procedura, ordinando al Consiglio di rendere note tutte le informazioni a sostegno dell’iscrizione della ricorrente nell’elenco, nell’ambito delle misure controverse;

annullare, integralmente o parzialmente, la decisione 2011/137/PESC del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, come modificata dalla decisione 2014/380/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, nei limiti in cui riguarda la ricorrente;

annullare, integralmente o parzialmente, il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, nei limiti in cui riguarda la ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul rilievo che il Tribunale è competente ad esaminare la legittimità delle misure restrittive adottate dal Consiglio dell’Unione europea nei confronti della ricorrente, in esecuzione del regime di sanzioni imposto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro la Libia. La ricorrente sostiene che le misure dell’Unione che attuano misure restrittive decise a livello internazionale non godono dell’immunità giurisdizionale, atteso che esse attuano risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.

2.

Secondo motivo, vertente sul rilievo che il Tribunale è competente a svolgere un pieno sindacato di merito sulla legalità delle misure dell’Unione controverse che attuano le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, le quali impongono misure restrittive nei confronti della ricorrente. Tale sindacato si estende anche alla valutazione della fondatezza e della sufficiente determinatezza e precisione dei motivi dedotti dal Consiglio a sostegno della sua decisione di confermare l’iscrizione della ricorrente nell’elenco.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che le misure dell’Unione controverse violano i diritti della difesa della ricorrente e il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. La ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di fornirle motivi o qualsiasi elemento di prova specifico a giustificazione del suo mantenimento nell’elenco.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che le misure dell’Unione controverse violano il principio di proporzionalità nonché i diritti fondamentali della ricorrente, quali il suo diritto di proprietà e il diritto al rispetto per la vita privata e familiare.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che l’iscrizione della ricorrente nell’elenco è infondata, inesatta, ingiustificata e non sufficientemente circostanziata, poiché la ricorrente non rappresenta una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. La ricorrente ritiene che il suo mantenimento nell’elenco, fondato unicamente sul suo legame familiare con il defunto leader del deposto regime di Gheddafi, sia contrario al diritto dell’Unione. La ricorrente sostiene inoltre di non essere stata coinvolta in alcun evento in Libia che possa configurare una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.


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