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Document 62014TN0660

Causa T-660/14: Ricorso proposto il 12 settembre 2014 — SV Capital/ABE

GU C 431 del 1.12.2014, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/29


Ricorso proposto il 12 settembre 2014 — SV Capital/ABE

(Causa T-660/14)

(2014/C 431/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SV Capital OÜ (Tallinn, Estonia) (rappresentante: M. Greinoman, avvocato)

Convenuta: Autorità bancaria europea (ABE)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione dell’ABE, del 21 febbraio 2014, n. EBA C 2013 002;

annullare la decisione della commissione di ricorso delle Autorità europee di vigilanza, n. BoA 2014-CI-02, nella parte in cui respinge il ricorso;

rinviare il caso all’organo competente dell’ABE per il riesame nel merito della denuncia della SV Capital OÜ del 24 ottobre 2012 (come successivamente integrata);

condannare la convenuta alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale, comprese quelle sostenute per l’esecuzione della sentenza o dell’ordinanza del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su errori di fatto, in quanto la decisione impugnata n. EBA C 2013 002 affermava che «né la sig.ra [RR] né il sig. [OP] erano direttori della filiale della Nordea Bank Finland, e non erano nemmeno qualificabili come personale che riveste ruoli chiave ai sensi degli Orientamenti di idoneità della ABE», nonostante la commissione di ricorso avesse accolto la prova contraria fornita dalla ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sul mancato esercizio, da parte della convenuta, del proprio potere discrezionale, in quanto non ha tenuto conto delle seguenti circostanze: i) che la Nordea rientra nell’elenco del Consiglio per la stabilità finanziaria dei 29 istituti finanziari di rilevanza sistemica a livello globale, ii) che è un conglomerato finanziario, iii) che la sua filiale in Estonia è una filiale essenziale, iv) che le presunte violazioni sono di natura grave.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 39, paragrafo 1 del regolamento ABE (1), e dell’articolo 16 del Codice di buona condotta amministrativa dell’ABE (2), in quanto alla ricorrente non è stata concessa l’opportunità di esprimere il proprio parere sulle argomentazioni e sull’esposizione dei fatti della convenuta prima che fosse adottata la decisione impugnata EBA C 2013 002, non avendo la convenuta avvisato la ricorrente della sua intenzione di non avviare l’indagine richiesta sulla Nordea Bank Finland, e non avendo fornito alcuna giustificazione al riguardo.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafi da 3 a 5, del Regolamento interno dell’ABE (3), in quanto il presidente supplente dell’ABE non è stato informato, sulla base di informazioni rese anonime, della prevista decisione di non avviare l’indagine.

5.

Quinto motivo, vertente sull’abuso di potere e sulla condotta irragionevole dell’ABE, in quanto la convenuta non era imparziale e, tenuto conto della quantità di tempo e di impegno profusi dalla convenuta nell’analisi della denuncia e della sua ammissibilità, non vi era ragione per archiviare il procedimento senza una decisione motivata nel merito.


(1)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331, pag. 12).

(2)  Decisione DC 006 del Consiglio di amministrazione, del 12 gennaio 2011, sul Codice di buona condotta amministrativa dell’ABE.

(3)  Decisione DC 054 del Consiglio delle autorità di vigilanza, del 5 luglio 2012, sul Regolamento interno di indagine sulla violazione del diritto dell’Unione.


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