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Document 62014TN0256

    Causa T-256/14: Ricorso proposto il 23 aprile 2014 — Giuntoli/UAMI — Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)

    GU C 253 del 4.8.2014, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.8.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 253/32


    Ricorso proposto il 23 aprile 2014 — Giuntoli/UAMI — Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)

    (Causa T-256/14)

    2014/C 253/46

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Andrea Giuntoli (Barcellona, Spagna) (rappresentante: A. Canela Giménez, avvocato)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera)

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 febbraio 2014 resa nel procedimento R 886/2013-2;

    condannare l’UAMI e coloro che si oppongono a tale richiesta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «CREMERIA TOSCANA», per prodotti e servizi delle classi 30, 35 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 9 5 49  346

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Société des produits Nestlé SA

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione internazionale del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «la Cremeria»

    Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata, accoglimento dell’opposizione e rigetto parziale della domanda di marchio comunitario

    Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


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