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Document 62014TN0256
Case T-256/14: Action brought on 23 April 2014 — Giuntoli/OHIM — Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)
Causa T-256/14: Ricorso proposto il 23 aprile 2014 — Giuntoli/UAMI — Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)
Causa T-256/14: Ricorso proposto il 23 aprile 2014 — Giuntoli/UAMI — Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)
GU C 253 del 4.8.2014, p. 32–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/32 |
Ricorso proposto il 23 aprile 2014 — Giuntoli/UAMI — Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)
(Causa T-256/14)
2014/C 253/46
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Andrea Giuntoli (Barcellona, Spagna) (rappresentante: A. Canela Giménez, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 febbraio 2014 resa nel procedimento R 886/2013-2; |
— |
condannare l’UAMI e coloro che si oppongono a tale richiesta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «CREMERIA TOSCANA», per prodotti e servizi delle classi 30, 35 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 9 5 49 346
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Société des produits Nestlé SA
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione internazionale del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «la Cremeria»
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata, accoglimento dell’opposizione e rigetto parziale della domanda di marchio comunitario
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo1, lettera b), del regolamento n. 207/2009