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Document 52013AE4394

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Corpo volontario europeo di aiuto umanitario: preparare i cittadini di tutti gli Stati membri dell’UE e incoraggiarli a partecipare» (parere esplorativo richiesto dalla presidenza lituana)

GU C 67 del 6.3.2014, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/11


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Corpo volontario europeo di aiuto umanitario: preparare i cittadini di tutti gli Stati membri dell’UE e incoraggiarli a partecipare» (parere esplorativo richiesto dalla presidenza lituana)

2014/C 67/03

Relatore: IULIANO

La presidenza lituana dell'UE in data 15 aprile 2013, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo sul tema:

Corpo volontario europeo di aiuto umanitario: preparare i cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE e incoraggiarli a partecipare

(parere esplorativo richiesto dalla presidenza lituana).

La sezione specializzata Relazioni esterne, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 25 settembre 2013.

Alla sua 493a sessione plenaria, dei giorni 16 e 17 ottobre 2013 (seduta del 16 ottobre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 110 voti favorevoli e 2 astensioni.

Introduzione

Fin dalle sue origini il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha dedicato un'attenzione particolare al volontariato, che costituisce un'espressione concreta dell'azione dei cittadini per la solidarietà, la coesione sociale e il miglioramento delle società nelle quali svolgono il loro compito. Il volontariato, come è già stato osservato, è la dimostrazione dell'eccedenza di buona volontà di una società, ed è un riflesso tangibile dei valori su cui si fonda l'Unione europea.

Il CESE ha affrontato in diversi pareri questioni relative al volontariato sia a livello nazionale che a livello di azioni transfrontaliere nell'ambito dell'UE, ed è stato in effetti la prima istituzione europea a proporre la proclamazione dell'Anno europeo del volontariato. Il Comitato ha inoltre elaborato dei pareri sul ruolo della società civile nell'azione esterna dell'UE e nella cooperazione allo sviluppo.

L'inclusione nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea di un riferimento specifico (articolo 214, paragrafo 5) all'istituzione del Corpo volontario europeo di aiuto umanitario, successivamente denominato iniziativa Volontari europei per l'aiuto umanitario, e il processo che dovrebbe portare quanto prima all'adozione di un regolamento sull'attuazione di detta iniziativa, rendono opportuna una presa di posizione del CESE che consenta di integrare nel suddetto regolamento e nella successiva attuazione i punti di vista della società civile europea.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il CESE accoglie con favore la creazione del Corpo volontario europeo di aiuto umanitario, e ritiene che esso possa servire a promuovere la partecipazione della cittadinanza europea nel settore umanitario, specialmente attraverso le organizzazioni della società civile, tra le quali figurano le organizzazioni non governative specializzate.

1.2

Il corpo volontario europeo di aiuto umanitario deve essere uno strumento atto a favorire il coinvolgimento degli Stati membri la cui tradizione nel campo delle missioni umanitarie è meno radicata. A tal fine, il CESE propone di prendere in considerazione l'avvio di azioni specifiche dirette a rafforzare la partecipazione di volontari di tali paesi e a sostenere le organizzazioni sociali e umanitarie che vi operano.

1.3

Per promuovere il sostegno della società civile all'azione umanitaria e favorire il riconoscimento del ruolo del volontariato, il Comitato raccomanda anche di prendere in considerazione azioni di divulgazione e di sensibilizzazione su questi temi destinate all'opinione pubblica.

1.4

Il CESE condivide e fa proprie le osservazioni contenute nel Consenso europeo sull'aiuto umanitario in merito agli obiettivi e agli strumenti dell'azione umanitaria, ed è convinto che l'aiuto umanitario comprenda la protezione delle vittime delle crisi umanitarie, la salvaguardia della loro dignità e il rispetto dei loro diritti.

1.5

Il Comitato sottolinea questa concezione ampia dell'intervento umanitario, che va al di là della semplice assistenza, e ricorda la fondamentale esigenza di osservare i principi di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza e le norme giuridiche che guidano l'azione umanitaria.

1.6

Il Comitato sottolinea il carattere spontaneo dell'azione volontaria e i rischi di confusione con altri tipi di azione di carattere lavorativo. In momenti di crisi economica come quello attuale, questo aspetto riveste particolare importanza, sia all'interno dell'UE che nella sua azione esterna.

1.7

Il CESE sottolinea che le differenti legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di volontariato possono ripercuotersi negativamente sull'iniziativa Volontari europei per l'aiuto umanitario.

1.8

L'inclusione dei volontari deve avvenire sempre sulla base delle esigenze e dopo che sono state analizzate e valutate la situazione e le necessità delle popolazioni colpite da disastri o crisi complesse.

1.9

La proposta di regolamento (1) sottolinea l'esigenza di stabilire norme valide per tutte le fasi del processo di partecipazione dei volontari. Il CESE condivide questa preoccupazione e auspica che le suddette norme siano basate sulle buone pratiche del settore dell'aiuto umanitario e sulle iniziative di qualità già esistenti.

1.10

Il volontariato consiste in una collaborazione prestata attraverso organizzazioni sociali e, in minor misura, istituzioni pubbliche di carattere civile. La qualità delle suddette istituzioni è particolarmente importante per il successo dell'attività. Il CESE concorda sulla necessità di fare progressi verso meccanismi di certificazione delle organizzazioni fondati sull'esperienza e sull'acquis esistente nel settore umanitario. I criteri di certificazione devono essere applicabili – seppur con i necessari adeguamenti – anche alle organizzazioni beneficiarie dei paesi colpiti.

1.11

Il CESE esprime la convinzione che il meccanismo di certificazione debba essere messo a punto basandosi su tutte le suddette esperienze e tenendo conto dei principali criteri di trasparenza, libera concorrenza, pari opportunità e rendicontazione. L'iniziativa deve essere tale da incoraggiare la partecipazione delle ONG dei paesi con meno tradizione in materia.

1.12

Il CESE è convinto che, accanto alla formazione di carattere tecnico-professionale, ovviamente importante, occorra includere e tenere in maggiore considerazione elementi quali la formazione ai valori e al rispetto delle popolazioni colpite, la dimensione interculturale, il rispetto, gli aspetti psicosociali dell'aiuto, ecc., ossia, in definitiva, molti degli aspetti che caratterizzano l'attività umanitaria al di là di quelli tecnici.

1.13

Per quanto riguarda la partecipazione di imprese che hanno a loro volta esperienza di volontariato d'impresa o di altro tipo, il CESE ritiene che tale questione debba essere studiata approfonditamente, valutando anche il ruolo delle piccole e medie imprese.

2.   Aspetti generali

2.1

Sebbene il volontariato e l'azione volontaria facciano parte dell'acquis europeo, e le istituzioni dell'UE eseguano già da decenni progetti e programmi in questo campo, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea contiene solo un riferimento specifico al volontariato, nel capo che riguarda l'aiuto umanitario, (articolo 214, paragrafo 5). Nel suddetto articolo si propone la creazione di un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare la partecipazione dei giovani alle azioni di aiuto umanitario.

2.2

Questo inserimento ha destato sorpresa per diversi motivi: si trattava dell'unico riferimento al volontariato nell'intero Trattato; il settore degli aiuti umanitari è forse uno dei più professionalizzati della cooperazione; e non vi sono riferimenti al volontariato in altri settori nei quali esiste un'esperienza europea, come la gioventù, il sociale, ecc. Nonostante ciò, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona le istituzioni dell'UE si sono apprestate a realizzare questo progetto. La Commissione ha fatto eseguire vari studi sulla fattibilità e il possibile impatto dell'iniziativa, e sono stati avviati diversi progetti pilota per trarre conclusioni e procedere alla realizzazione pratica (2). Sono stati introdotti vari elementi nuovi, tra i quali l'adozione di una nuova denominazione (Volontari europei per l'aiuto umanitario) e la discussione di un regolamento inteso a disciplinare l'attuazione dell'iniziativa.

2.3

Il CESE desidera ricordare che il volontariato fa da sempre parte dell'attività di molte organizzazioni sociali europee e che, pertanto, nell'ambito dei lavori del Comitato si è prestata un'attenzione sempre maggiore al suo sviluppo, alla sua promozione, ecc.

2.4

Nel contempo, il CESE ha preso più volte posizione attraverso diversi pareri dedicati ad aspetti della cooperazione allo sviluppo e all'azione esterna dell'UE, insistendo in particolare sugli elementi più strettamente legati al proprio mandato, tra i quali il ruolo della società civile e i diritti lavorativi e sociali.

2.5

L'aiuto umanitario è una delle componenti dell'azione esterna dell'Unione ed è, per l'appunto, uno degli ambiti nei quali sono più evidenti la partecipazione e il ruolo centrale della società civile europea. Oltre il 47 % degli aiuti umanitari della Commissione europea fluisce attraverso le ONG (3), analogamente a quanto avviene nella maggior parte degli Stati membri. Inoltre, come risulta dalle indagini Eurobarometro, si tratta di una delle politiche dell'UE con il maggiore sostegno della cittadinanza (4).

2.6

L'adozione del regolamento (CE) n. 1275/96, nel 1996, ha offerto al lavoro umanitario della Commissione europea una solida base, che è stata in seguito integrata dal Consenso europeo sull'aiuto umanitario, sottoscritto dal Consiglio, dalla Commissione e dal Parlamento europeo nel 2007, e contenente il quadro generale della politica in materia di aiuti umanitari. Il testo definisce la visione comune, gli obiettivi politici e i principi dell'aiuto umanitario dell'UE, e propone la concezione di un'UE che risponde con una sola voce, e con maggiore efficacia, alle necessità umanitarie. Esso definisce inoltre il ruolo degli Stati membri e delle istituzioni comuni. Infine, l'articolo 214 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce l'aiuto umanitario come politica indipendente.

2.7

Il CESE condivide e fa propria la concezione espressa nel Consenso europeo sull'aiuto umanitario, secondo cui "l'obiettivo dell'aiuto umanitario dell'UE è fornire una risposta di emergenza fondata sulle esigenze volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana in ogni evenienza laddove governi e operatori locali siano travolti dagli eventi e non vogliano o non possano intervenire. L'aiuto umanitario dell'UE comprende l'esecuzione di interventi di assistenza, di soccorso e di protezione finalizzati a salvare e proteggere vite umane in crisi umanitarie o in situazioni di post-crisi, ma anche l'attuazione di tutte le misure intese ad agevolare o a consentire l'accesso alle popolazioni bisognose e il libero transito dell'aiuto. L'assistenza umanitaria dell'UE è fornita in risposta agli eventi di origine umana (comprese le emergenze complesse) e alle catastrofi naturali, secondo necessità" (5). Il CESE apprezza in modo particolare i riferimenti alla protezione delle vittime e alla salvaguardia della dignità umana, e ritiene che essi vadano oltre la concezione dell'aiuto come una mera attività di assistenza.

2.8

Il CESE sottolinea pertanto che, al di là delle definizioni del diritto umanitario internazionale, che sanciscono i diritti delle vittime, o degli stessi strumenti giuridici europei citati più sopra, per alcune organizzazioni umanitarie riconosciute, come Medici senza frontiere, l'azione umanitaria è un atto di solidarietà da società civile a società civile, da persona a persona, la cui finalità è preservare la vita e alleviare la sofferenza. A differenza di altri tipi di aiuto, non aspira a trasformare una società ma a superare un periodo critico. Si tratta di un impegno nei confronti delle persone e non degli Stati. Il ruolo della società civile in campo umanitario è fondamentale.

2.9

Il CESE desidera sottolineare che il concetto di aiuto umanitario si è andato evolvendo negli ultimi decenni fino a includere aspetti connessi alla prevenzione e alla riduzione del rischio, all'assistenza, alla protezione e alla riabilitazione in seguito a catastrofi o a conflitti. La stessa Unione europea, attraverso il consenso europeo sull'aiuto umanitario, si è assunta un ruolo guida in questa materia. Nel contempo, l'aiuto umanitario non riguarda soltanto il soddisfacimento dei bisogni, ma include elementi del cosiddetto approccio basato sui diritti e punta a ridare dignità alle persone. Nell'ambito di questa concezione di approcci basati sui diritti umani, il CESE può apportare elementi originali.

2.10

Il Comitato sottolinea inoltre che il Consenso europeo sull'aiuto umanitario o l'iniziativa Volontari europei per l'aiuto umanitario possono contribuire a coinvolgere nel settore alcuni Stati membri che hanno meno tradizione ma un notevole potenziale per apportare nuove idee, un nuovo dinamismo e nuovi volontari. Una delle potenzialità dell'iniziativa Volontari europei per l'aiuto umanitario dev'essere promuovere il volontariato in campo umanitario di cittadini di tutta l'UE.

2.11

Il CESE si compiace pertanto dell'iniziativa Volontari europei per l'aiuto umanitario e desidera apportare il suo contributo al processo di elaborazione del relativo regolamento, trattando in particolare gli aspetti più direttamente connessi alla propria missione ed esperienza di organo dell'UE per la consultazione della società civile.

3.   Il volontariato nell'aiuto europeo

3.1

Il CESE concorda con le definizioni di volontariato fornite nella proposta di regolamento e già trattate in altri pareri. Il Comitato sottolinea il carattere spontaneo dell'azione volontaria e i rischi di confusione con altri tipi di azione di carattere lavorativo. In momenti di crisi economica come quello attuale, questo aspetto riveste particolare importanza, sia all'interno dell'UE che nella sua azione esterna. Per tale ragione, il CESE propone di valutare, in determinati casi, il possibile impatto economico del volontariato europeo nei paesi di destinazione.

3.2

Il CESE ricorda la necessità di coerenza tra le legislazioni vigenti nell'Unione europea in materia di volontariato e, soprattutto, di azioni internazionali di volontariato. Il CESE sottolinea che i differenti quadri giuridici in materia di volontariato possono ripercuotersi negativamente sull'iniziativa in oggetto (6).

3.3

Nel contempo, il CESE è persuaso che un'iniziativa come questa debba servire a favorire l'appropriazione delle tematiche del volontariato e dell'aiuto umanitario da parte degli Stati membri che hanno meno tradizione in quest'ambito. Si dovrà quindi provvedere ad agevolare la partecipazione delle organizzazioni di questi paesi e a promuovere l'inclusione di volontari e volontarie da tutta l'Unione, nel rispetto del principio delle pari opportunità. Il CESE propone di eseguire azioni specifiche per promuovere il coinvolgimento sia delle organizzazioni che dei volontari degli Stati membri in cui sinora si è registrata una minore partecipazione a missioni umanitarie.

3.4

Benché originariamente la proposta inclusa nel TFUE limitasse le attività all'aiuto umanitario, di fatto gran parte dei progetti pilota finanziati e buona parte dei compiti assegnati ai volontari rientrano piuttosto in ambiti quali la cooperazione allo sviluppo, la riduzione dei rischi di disastro, la riabilitazione e ricostruzione, la mitigazione, la resilienza, ecc. Il CESE considera logico questo adeguamento e propone di studiare in che modo possa evolversi in futuro l'azione umanitaria nell'ambito della cooperazione allo sviluppo da parte dell'UE.

3.5

Le attività di volontariato nell'aiuto umanitario europeo e, in generale, nelle azioni di cooperazione allo sviluppo, devono essere coerenti con le altre azioni delle istituzioni UE, completarle e integrarsi in esse. A giudizio del CESE, il volontariato può essere utile anche in altri ambiti della cooperazione internazionale allo sviluppo, ma il contributo da esso offerto va gestito con criteri di prudenza, ispirati al principio "non causare alcun danno" o di precauzione, limitando i contesti nei quali operano i volontari.

3.6

Il CESE approva, pertanto, che il Parlamento europeo abbia limitato le possibilità di partecipazione di volontari in situazioni di conflitto, in presenza di minacce alla sicurezza o in generale nei casi di emergenze complesse. Occorre in primis garantire la sicurezza dei beneficiari, dei volontari e del personale in genere, specialmente negli scenari in cui si svolgono le attività di volontariato.

3.7

A questo proposito, il CESE propone di avanzare nella definizione delle tipologie di progetto più adeguate al coinvolgimento dei volontari o, per lo meno, di fissare con maggior rigore i tipi di azioni che non dovrebbero contemplare la partecipazione dei volontari dell'iniziativa. Nel settore ampio e variegato dell'intervento umanitario occorre cercare i contesti che meglio si prestano al lavoro volontario.

3.8

Il CESE si rallegra altresì che si sia superato l'approccio basato esclusivamente sul volontariato dei giovani, previsto dal Trattato, per adottarne uno più realistico, che includa le diverse tipologie di volontariato, le capacità che richiedono, i valori che le differenziano, ecc. Il CESE ritiene che occorra adoperarsi per realizzare un adeguato equilibrio di genere nel progetto.

4.   Sfide relative all'attuazione dell'iniziativa Volontari europei per l'aiuto umanitario

4.1

Le istituzioni europee hanno adottato un approccio prudente per l'attuazione dell'iniziativa Volontari europei per l'aiuto umanitario. Per individuare alcune sfide future dovrebbe essere fondamentale la valutazione dei progetti pilota e delle iniziative realizzate finora. I risultati di tale valutazione dovrebbero essere condivisi con tutte le parti interessate, ed occorrerebbe discutere gli insegnamenti acquisiti.

4.2

L'inclusione di volontari deve avvenire sempre sulla base delle esigenze e delle richieste, e dopo che sono state analizzate e valutate la situazione e le necessità delle popolazioni colpite da disastri o crisi complesse. È fondamentale il legame con i meccanismi di coordinamento a livello sia europeo (Cohafa, meccanismi della DG ECHO…) che internazionale, attraverso l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA).

4.3

Analogamente, vanno creati meccanismi chiari con le reti specializzate nel settore umanitario (per il momento) quali, tra le altre, la Federazione internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna rossa, le Organizzazioni di volontariato che cooperano nelle emergenze (VOICE) o il Consiglio internazionale delle agenzie di volontariato (ICVA).

4.4

La proposta di regolamento sottolinea l'esigenza di stabilire norme valide per tutte le fasi della mobilitazione di volontari in paesi terzi. Il CESE condivide questa preoccupazione e suggerisce che le suddette norme siano basate sulle buone pratiche del settore dell'aiuto umanitario e sulle iniziative rilevanti di qualità già esistenti (7).

4.5

Nel quadro di queste norme va attribuita un'importanza particolare alle questioni legate alla sicurezza e alla necessità di garantire condizioni sufficienti a consentire ai volontari di svolgere la loro attività e di apportare un valore aggiunto ai progetti umanitari.

4.6

Il volontariato consiste in una collaborazione prestata attraverso organizzazioni sociali e, in minor misura, istituzioni pubbliche di carattere civile. La qualità delle suddette istituzioni è particolarmente importante per il successo delle attività. Il CESE concorda sulla necessità di fare progressi verso meccanismi di certificazione delle organizzazioni fondati sull'esperienza e sull'acquis esistente nel settore umanitario. Propone pertanto di analizzare e valutare l'esperienza acquisita dalla DG ECHO circa il contratto quadro di associazione con le organizzazioni non governative e con le agenzie dell'ONU (8).

4.7

Il CESE esprime la convinzione che il meccanismo di certificazione debba essere messo a punto basandosi su tutte le suddette esperienze e tenendo conto dei principali criteri di trasparenza, libera concorrenza, pari opportunità e rendicontazione. L'iniziativa deve essere tale da incoraggiare la partecipazione delle ONG dei paesi con meno tradizione in materia. A tal fine il CESE propone di predisporre azioni specifiche volte a diffondere in tali Stati membri l'iniziativa Volontari europei per l'aiuto umanitario e l'azione umanitaria in generale.

4.8

I criteri di certificazione devono essere applicabili – seppur con i necessari adeguamenti – anche alle organizzazioni beneficiarie dei paesi colpiti. Le azioni di rafforzamento delle capacità di dette organizzazioni devono costituire una priorità, occorre inoltre garantire il sostegno tecnico, logistico e finanziario del progetto. L'iniziativa può rappresentare uno strumento per appoggiare i partner del Sud e contribuire al rafforzamento delle società beneficiarie. Il CESE è stato particolarmente sensibile a questo tema e ha adottato diversi pareri in materia (9).

4.9

Il CESE sottolinea la necessità che le istituzioni che inviano e accolgono i volontari siano di carattere civile, al fine di garantire il rispetto dei principi e dei valori umanitari, nonché la loro accettazione da parte delle comunità interessate.

4.10

Per quanto riguarda la partecipazione di imprese che hanno a loro volta esperienza di volontariato d'impresa o di altro genere, il CESE ritiene opportuno studiare approfonditamente questo aspetto al fine di proporre alcuni meccanismi per detta partecipazione. Ritiene che si debba comunque promuovere il ruolo delle piccole e medie imprese e non soltanto, come è avvenuto talvolta, quello delle grandi corporazioni che dispongono di reparti competenti per la responsabilità sociale delle imprese o simili.

4.11

La formazione dei candidati a partecipare all'iniziativa Volontari europei per l'aiuto umanitario è essenziale per garantire il successo delle azioni. Il CESE è convinto che, accanto alla formazione di carattere tecnico-professionale, ovviamente importante, occorra includere e tenere in maggiore considerazione elementi quali la formazione ai valori e al rispetto delle popolazioni colpite, la dimensione interculturale, il rispetto, gli aspetti psicosociali dell'aiuto, ecc., ossia, in definitiva, molti degli aspetti che caratterizzano l'attività umanitaria al di là di quelli tecnici. È precisamente questa attenzione per i principi e i valori che distingue l'azione umanitaria e che deve avere un ruolo primario nella formazione dei volontari.

4.12

A tal fine, è bene poter fare affidamento su soggetti che già hanno esperienza in materia nei diversi Stati membri e sulle reti di formazione di livello europeo, non soltanto quelle tra università ma anche quelle create da istituzioni senza scopo di lucro. Va tenuto conto, in particolare, della valutazione delle azioni di formazione facenti parte dei progetti pilota già realizzati. Il CESE invita a raccogliere quanto prima le buone pratiche in questo campo, per utilizzarle come valori di riferimento (benchmark) per proposte future.

4.13

La proposta di regolamento prevede la creazione di una banca dati di tutti i potenziali volontari da mobilitare successivamente attraverso le organizzazioni accreditate o, eventualmente, i servizi della Commissione. Il CESE osserva che l'adesione di un volontario a un'organizzazione non dipende soltanto dai requisiti tecnici, ma anche, tra l'altro, da una certa affinità sul piano dei valori comuni e dall'accettazione del mandato e della missione dell'organizzazione stessa. Pertanto, indipendentemente dalla modalità finale della banca dati dei volontari predisposta dalla Commissione europea, il CESE chiede che venga considerato questo aspetto.

4.14

L'attuazione dell'iniziativa Volontari europei per l'aiuto umanitario rappresenta un'opportunità per ampliare le azioni di sensibilizzazione e di educazione dei cittadini europei alla solidarietà, alla necessità di mantenere il livello degli aiuti anche in tempo di crisi e alla promozione dei valori universali. Al di là della mera visibilità delle azioni, il CESE, come già in altri pareri, sottolinea la necessità di creare un legame più stretto con i cittadini. In questo ambito svolgono un ruolo fondamentale le organizzazioni della società civile, molte delle quali sono rappresentate nel Comitato stesso. Il CESE è favorevole a concentrare le azioni di diffusione pubblica negli Stati membri che hanno tradizioni meno consolidate in materia di aiuto umanitario.

Bruxelles, 16 ottobre 2013

Il presidente sdel Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario, COM(2012) 514 final.

(2)  La DG ECHO ha fatto eseguire tre studi di prospettiva sul tema, nel 2006, nel 2010 e nel 2012. Review concerning the establishment of a European Voluntary Humanitarian Aid Corps (Valutazione della creazione di un corpo europeo volontario di aiuto umanitario), 2006. Review concerning the establishment of a European Voluntary Humanitarian Aid Corps. Final report (Valutazione della creazione di un corpo europeo volontario di aiuto umanitario. Relazione conclusiva), 2010. Impact assessment on the establishment of a European Voluntary Humanitarian Aid Corps (Valutazione d'impatto della creazione di un corpo europeo volontario di aiuto umanitario), 2012, con conclusioni differenti.

(3)  Dati ECHO per il 2012 http://ec.europa.eu/echo/files/funding/figures/budget_implementation/AnnexV.pdf.

(4)  Dall'indagine Eurobarometro del marzo 2012, dedicata a questo tema, risulta che l'88 % dei cittadini europei è favorevole all'impiego di fondi dell'UE per questi compiti, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_383-384_fact_it_it.pdf.

(5)  Articolo 8 del Consenso. GU C 25 del 30.1.2008, pagg. 1-12. Il Consenso menziona anche iniziative che definiscono i diritti delle vittime di crisi umanitarie e ne prevedono la protezione, come il progetto Sphère, "Carta umanitaria" e standard minimi SPHERE.

(6)  Cfr. il parere CESE in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Comunicazione sulle politiche dell'UE e il volontariato: riconoscere e promuovere le attività di volontariato transfrontaliero nell'UE, COM(2011) 568 final, GU C 181, del 21.6.2012, pagg. 150-153.

(7)  Il CESE propone dedicare particolare attenzione alla Joint Standards Initiative (Iniziativa per norme comuni - JSI) messa in atto da tre delle più importanti iniziative per il miglioramento dell'azione umanitaria: il progetto SPHERE, la Humanitarian Accountability Partnership Initiative (Iniziativa di partenariato per la rendicontazione in ambito umanitario - HAP) e il codice di People in Aid.

(8)  Occorrerebbe anche monitorare le proposte del Comitato direttivo per la risposta umanitaria, attualmente in discussione e studiare i meccanismi di accreditamento introdotti in alcuni Stati membri, per cercare impostazioni coerenti ed evitare duplicazioni.

(9)  Cfr. il parere CESE sul tema Partecipazione della società civile alle politiche di sviluppo dell'UE e alla cooperazione allo sviluppo, GU C 181, del 21.6.2012, pagg. 28-34.


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