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Document 62011TA0130

Causa T-130/11: Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2013 — Gossio/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione» )

GU C 164 del 8.6.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/15


Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2013 — Gossio/Consiglio

(Causa T-130/11) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione)

2013/C 164/27

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marcel Gossio (Abidjan, Costa d’Avorio) (rappresentanti: inizialmente avv. G. Collard, successivamente avv. S. Zokou)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e G. Étienne, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes e M. Konstantinidis, agenti); e Repubblica della Costa d’Avorio (rappresentanti: avv.ti J.-P. Mignard, J.-P. Benoit e G. Merland)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 36), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 25/2011 del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Marcel Gossio sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Repubblica della Costa d’Avorio e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 130 del 30.4.2011.


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