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Document 62013CN0121

Causa C-121/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Wedding (Germania) il 14 marzo 2013 — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft/Xceed Holding Ltd.

GU C 164 del 8.6.2013, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Wedding (Germania) il 14 marzo 2013 — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft/Xceed Holding Ltd.

(Causa C-121/13)

2013/C 164/16

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Wedding

Parti

Ricorrente: Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft

Convenuta: Xceed Holding Ltd.

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (1), debba essere interpretato nel senso che il convenuto può chiedere il riesame giudiziario dell’ingiunzione di pagamento europea anche qualora quest’ultima non gli sia stata notificata o qualora la notifica non sia stata validamente effettuata e se, a tale riguardo, sia possibile basarsi segnatamente, per analogia, sull’articolo 20, paragrafo 1, o sull’articolo 20, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, quali conseguenze giuridiche, sotto il profilo procedurale, derivino dall’accoglimento dell’istanza di riesame e se, in merito, sia possibile fondarsi segnatamente, per analogia, sull’articolo 20, paragrafo 3, o sull’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento in oggetto.


(1)  GU L 399, pag. 1.


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