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Document 62010CA0625
Case C-625/10: Judgment of the Court (First Chamber) of 18 April 2013 — European Commission v French Republic (Failure of a Member State to fulfil obligations — Transport — Development of the Community’s railways — Directive 91/440/EEC — Article 6(3) and Annex II — Directive 2001/14/EC — Article 14(2) — Lack of legal independence of the railway infrastructure manager — Article 11 — Absence of a performance scheme — Incomplete transposition)
Causa C-625/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 91/440/CEE — Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II — Direttiva 2001/14/CE — Articolo 14, paragrafo 2 — Difetto di indipendenza giuridica del gestore dell’infrastruttura ferroviaria — Articolo 11 — Assenza di un sistema di prestazioni — Recepimento incompleto)
Causa C-625/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 91/440/CEE — Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II — Direttiva 2001/14/CE — Articolo 14, paragrafo 2 — Difetto di indipendenza giuridica del gestore dell’infrastruttura ferroviaria — Articolo 11 — Assenza di un sistema di prestazioni — Recepimento incompleto)
GU C 164 del 8.6.2013, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-625/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Trasporto - Sviluppo delle ferrovie comunitarie - Direttiva 91/440/CEE - Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II - Direttiva 2001/14/CE - Articolo 14, paragrafo 2 - Difetto di indipendenza giuridica del gestore dell’infrastruttura ferroviaria - Articolo 11 - Assenza di un sistema di prestazioni - Recepimento incompleto)
2013/C 164/02
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e H. Støvlbæk, agenti)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, M. Perrot e S. Menez, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine assegnato, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), nonché agli articoli 6, paragrafi da 2 a 5, 14, paragrafo 2, e 11 della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29)
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato le misure necessarie per garantire che l’ente cui è affidato l’esercizio delle funzioni essenziali elencate all’allegato II della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, come modificata dalla direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, sia indipendente dall’impresa che fornisce i servizi di trasporto ferroviario conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II di detta direttiva nonché all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 11 di detta direttiva 2001/14, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di tali disposizioni. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Commissione europea e la Repubblica francese sopportano le proprie spese. |
4) |
Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese. |