Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CA0625

Causa C-625/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 91/440/CEE — Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II — Direttiva 2001/14/CE — Articolo 14, paragrafo 2 — Difetto di indipendenza giuridica del gestore dell’infrastruttura ferroviaria — Articolo 11 — Assenza di un sistema di prestazioni — Recepimento incompleto)

GU C 164 del 8.6.2013, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-625/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Trasporto - Sviluppo delle ferrovie comunitarie - Direttiva 91/440/CEE - Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II - Direttiva 2001/14/CE - Articolo 14, paragrafo 2 - Difetto di indipendenza giuridica del gestore dell’infrastruttura ferroviaria - Articolo 11 - Assenza di un sistema di prestazioni - Recepimento incompleto)

2013/C 164/02

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, M. Perrot e S. Menez, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine assegnato, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), nonché agli articoli 6, paragrafi da 2 a 5, 14, paragrafo 2, e 11 della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le misure necessarie per garantire che l’ente cui è affidato l’esercizio delle funzioni essenziali elencate all’allegato II della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, come modificata dalla direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, sia indipendente dall’impresa che fornisce i servizi di trasporto ferroviario conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II di detta direttiva nonché all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 11 di detta direttiva 2001/14, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di tali disposizioni.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea e la Repubblica francese sopportano le proprie spese.

4)

Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 103 del 2.4.2011.


Top