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Document 52011IP0082

Cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria Risoluzione del Parlamento europeo dell' 8 marzo 2011 su fiscalità e sviluppo – cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria (2010/2102(INI))

GU C 199E del 7.7.2012, pp. 37–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 199/37


Martedì 8 marzo 2011
Cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria

P7_TA(2011)0082

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2011 su fiscalità e sviluppo – cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria (2010/2102(INI))

2012/C 199 E/05

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2010 sulla promozione della buona governance in materia fiscale (1),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Fiscalità e sviluppo: cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria» (COM(2010)0163),

visti la sua risoluzione del 25 marzo 2010 sulle conseguenze della crisi economica e finanziaria mondiale per i paesi in via di sviluppo e la cooperazione allo sviluppo (2), la Dichiarazione di Monterrey (2002), la Conferenza di Doha sul finanziamento dello sviluppo (2008), la Dichiarazione di Parigi (2005) e l'Agenda d'azione di Accra (2008), in cui le fughe di capitali e i flussi finanziari illeciti sono esplicitamente identificati quali principale ostacolo alla mobilitazione del gettito fiscale interno per lo sviluppo,

vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sui progressi nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio: bilancio intermedio in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite di settembre 2010 (3),

visti il Vertice del G20 tenutosi a Seul l'11 e 12 novembre 2010 e l'iniziativa volta a rafforzare la cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo per lottare contro l'evasione e l'elusione fiscali, lanciata dal ministero tedesco per la Cooperazione economica e lo sviluppo, conosciuta come «International Tax Compact» (ITC, accordo fiscale internazionale),

viste le conclusioni della Conferenza internazionale sulla fiscalità tenutasi a Pretoria il 29 agosto 2008,

viste le conclusioni del Vertice del G20 tenutosi a Londra il 2 e 3 aprile 2009,

viste la dichiarazione dei leader resa a seguito del Vertice del G20 tenutosi a Pittsburgh il 24 e 25 settembre 2009 e la sua risoluzione dell'8 ottobre 2009 in proposito (4),

vista la sua risoluzione del 24 aprile 2009 sul Vertice del G20 a Londra del 2 aprile 2009 (5),

vista la sua risoluzione del 14 novembre 2007 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) 8 riguardanti l'informazione su alcuni segmenti operativi (6),

vista la relazione della commissione del governo norvegese concernente i paradisi fiscali e lo sviluppo, del giugno 2009,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il commercio internazionale (A7-0027/2011),

A.

considerando che il rafforzamento del sistema fiscale è una delle sfide principali affrontate dai paesi in via di sviluppo per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio,

B.

considerando che la tassazione può essere una fonte affidabile e sostenibile di finanziamento dello sviluppo se si è in presenza di un regime di tassazione progressiva, di un'amministrazione fiscale efficace ed efficiente che promuova l'osservanza degli obblighi fiscali, e di un uso trasparente e responsabile delle entrate pubbliche,

C.

considerando che i paesi in via di sviluppo fanno fronte a sfide di ampia portata nel prelevare entrate fiscali, a causa delle insufficienti risorse umane e finanziarie destinate all'esazione fiscale, della debole capacità amministrativa, della corruzione, della mancanza di legittimità del sistema politico, dell'iniqua distribuzione delle entrate e della scadente gestione in materia tributaria,

D.

considerando che le forme principali di flussi finanziari illeciti e di fuga di capitali includono, in particolare, la manipolazione dei prezzi degli scambi commerciali tra paesi per attirare investimenti esteri diretti (IED), il «round tripping», il «double dipping», movimenti di contante in grossi quantitativi, protocolli d'investimento opachi e svantaggiosi e contrabbando,

E.

considerando che i centri offshore e i paradisi fiscali agevolano fughe illecite di capitali per mille miliardi di dollari l'anno; che tali deflussi monetari illeciti corrispondono a circa dieci volte l'importo degli aiuti finanziari forniti ai paesi in via di sviluppo per alleviare la povertà e favorire lo sviluppo economico,

F.

considerando che i paradisi fiscali, i quali offrono regole di segretezza e domicili fittizi insieme a regimi «zero tasse» al fine di attrarre capitali e redditi che in altri paesi avrebbero dovuto essere tassati, sono all'origine di una dannosa concorrenza fiscale,

G.

considerando che la concorrenza fiscale ha determinato un trasferimento dell'onere fiscale sui lavoratori e i nuclei familiari a basso reddito e ha reso necessari tagli pregiudizievoli nei servizi pubblici dei paesi poveri,

H.

considerando che le frodi fiscali nei paesi in via di sviluppo determinano una perdita annua di gettito fiscale pari a dieci volte l'importo dell'aiuto allo sviluppo erogato dai paesi sviluppati,

I.

considerando che la possibilità di rafforzare la mobilitazione delle risorse interne è ulteriormente pregiudicata dal contesto globale di integrazione dei mercati internazionali, che comporta la sostituzione delle entrate doganali con altre risorse interne; considerando che uno studio del Fondo monetario internazionale (FMI) mostra che, mentre i paesi ricchi sono riusciti a compensare il calo delle imposte sugli scambi in quanto principale fonte di entrate con altre fonti, in particolare l'IVA, i paesi più poveri hanno sostituito al massimo il 30 % circa delle imposte sugli scambi venute meno (7),

J.

considerando che l'analisi cartografica condotta dall'ITC dimostra che nel campo della tassazione e dello sviluppo è necessario un maggiore coordinamento tra i donatori,

K.

considerando che l'esistenza di un vasto settore informale nell'economia frena la mobilitazione delle risorse interne,

L.

considerando che molti paesi in via di sviluppo non approfittano dei vantaggi dell'aumento dei prezzi delle materie prime non ricevendo una quota equa, che pur sarebbe giustificata, di royalties minerarie,

M.

considerando che molti paesi in via di sviluppo non raggiungono neppure il livello minimo di gettito fiscale che sarebbe necessario per finanziare i servizi pubblici e l'adempimento dei loro impegni internazionali, come la riduzione della povertà,

N.

considerando che il gettito fiscale costituisce una fonte di reddito potenzialmente più stabile e sostenibile dei flussi di aiuti ed è più atto a promuovere l'autonomia dei paesi interessati,

O.

considerando che il «reporting» su base consolidata rende spesso difficile identificare le società da tassare e determinare il giusto livello di imposizione, a causa della complessità delle strutture societarie e della distribuzione dell'attività economica tra di esse,

P.

considerando che i cosiddetti «fondi avvoltoio», spesso con sede in paradisi fiscali, sempre più spesso acquistano il debito dei paesi in via di sviluppo con uno sconto enorme e poi intentano un'azione legale per recuperare l'importo originario del debito (spesso con interessi e penalità), cosa che limita nettamente il margine di manovra di cui tali paesi dispongono grazie alle loro entrate fiscali supplementari,

Q.

considerando che non esistono leggi che fissino un limite massimo al guadagno che un «fondo avvoltoio» può ottenere facendo causa ai paesi in via di sviluppo per riscuotere il debito insoluto, e che non vi sono strutture di regolamentazione che rivelino l'identità dei «fondi avvoltoio» nonché l'importo da essi pagato per questo debito che in precedenza era considerato di nessun valore,

R.

considerando che in numerosi paesi in via di sviluppo esistono più aliquote dell'imposta sul reddito delle società, basate non solo sul reddito e sui dividendi, ma anche sui settori di attività, il che significa che la ripartizione settoriale delle risorse è distorta dalle differenze tra le aliquote fiscali,

S.

considerando che l'osservanza degli obblighi fiscali può essere definita come il «cercare di pagare» al posto giusto e al momento giusto, dove «giusto» significa che la sostanza economica delle operazioni effettuate coincide con il luogo e la forma in cui esse vengono dichiarate a fini fiscali,

L'importanza della fiscalità per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio

1.

concorda con la Commissione sul fatto che sistemi fiscali efficaci ed equi rivestono un'importanza determinante ai fini della riduzione della povertà, del buongoverno e del rafforzamento dello Stato;

2.

valuta positivamente l'iniziativa della Commissione volta a rafforzare le capacità di buona gestione in materia tributaria ai fini dello sviluppo, e ravvisa la necessità di un quadro normativo inteso a sostenere la cooperazione internazionale in ambito fiscale, la trasparenza, lo sviluppo dei settori pubblico e privato e la crescita economica;

3.

mette in risalto che il rapporto tra gettito fiscale e PIL nei paesi in via di sviluppo è compreso tra il 10 % e il 20 %, a fronte del 25-40 % dei paesi sviluppati; si rammarica che i donatori abbiano sinora fornito un sostegno piuttosto scarso all'assistenza fiscale; accoglie con favore, in tale contesto, la proposta della Commissione volta a sostenere maggiormente i paesi in via di sviluppo nelle riforme fiscali e nel rafforzamento delle amministrazioni tributarie per quanto riguarda il FES per i paesi ACP, lo strumento di cooperazione allo sviluppo e lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), nonché a sostenere le autorità di vigilanza nazionali, i parlamenti e gli attori non statali;

4.

osserva che si dovrebbe porre maggiormente l'accento sugli sforzi intesi ad avviare lo sviluppo di capacità nei paesi in via di sviluppo, al fine di aiutarli a utilizzare in modo efficace lo scambio di informazioni e a contrastare efficacemente l'evasione fiscale per il tramite della loro legislazione interna;

Difficoltà dei paesi in via di sviluppo in materia di prelievo fiscale

5.

rileva con preoccupazione che il sistema fiscale di molti paesi poveri rimane caratterizzato da basi imponibili estremamente ristrette, esenzioni fiscali per l'élite, esenzioni temporanee dall'imposta sulle società che incentivano fortemente l'evasione fiscale, poiché le imprese tassate possono allacciare rapporti economici con quelle esenti per trasferirvi i loro profitti, enormi entrate non contabilizzate derivate da risorse naturali ed elevati flussi illeciti di capitale legati a una massiccia evasione fiscale;

6.

sottolinea che il gettito fiscale non deve essere considerato un'alternativa agli aiuti stranieri, bensì un elemento costitutivo delle entrate pubbliche volte a consentire lo sviluppo di tali paesi;

7.

sottolinea che sistemi di imposizione fiscale efficaci, progressivi ed equi sono fondamentali per lo sviluppo, in quanto contribuiscono al finanziamento della fornitura di beni pubblici, al potenziamento dello Stato e alla buona governance; che l'obiettivo dei paesi poveri deve essere quello di passare dalla dipendenza dagli aiuti esteri all'autosufficienza tributaria, ma che l'evasione e l'elusione fiscali intralciano il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo;

8.

si rammarica che i paradisi fiscali indeboliscano la governance democratica, rendano più redditizia la criminalità economica, incoraggino la ricerca di rendita e aumentino l'iniquità della distribuzione delle entrate fiscali; esorta l'UE ad attribuire alla lotta contro i paradisi fiscali e la corruzione la priorità assoluta nell'agenda delle istituzioni internazionali di finanza e sviluppo;

9.

ricorda che l'evasione fiscale rappresenta una perdita finanziaria considerevole per i paesi in via di sviluppo, e che la lotta contro i paradisi fiscali e l'evasione fiscale costituisce una delle priorità dell'Unione europea nella prospettiva di aiutare in modo efficace detti paesi a disporre del proprio gettito fiscale; ricorda che è necessario adottare al riguardo misure adeguate, a livello europeo e internazionale, conformemente agli impegni assunti, in particolare, dal G20;

10.

ricorda che, mentre gli effetti positivi degli accordi di partenariato economico (APE) si faranno sentire solo a medio e a lungo termine, le perdite di entrate sono una conseguenza immediata della riduzione dei dazi doganali;

11.

sottolinea che si dovrebbe dedicare maggiore attenzione alle difficoltà che i paesi in via di sviluppo incontrano nel raccogliere entrate interne in un contesto globalizzato, in cui vengono concesse esenzioni molteplici alle grosse imprese nazionali ed estere al fine di attrarre gli investimenti; chiede all'UE di aiutare i paesi in via di sviluppo a mettere a punto sistemi fiscali che consentano loro di trarre benefici dal processo di globalizzazione;

12.

sottolinea che i paesi più poveri hanno difficoltà a compensare la diminuzione delle tasse sugli scambi – risultante dall'attuale contesto globale di liberalizzazione degli scambi – con altri tipi di risorse interne, essendo sostituito nel migliore dei casi circa il 30 % delle entrate fiscali perdute;

13.

sottolinea che i paradisi fiscali, aumentando la concorrenza intorno ai capitali mobili, ledono la potestà sovrana dei paesi in via di sviluppo di tassare il reddito da capitale allo scopo di ampliare la loro base imponibile, che già è più ristretta rispetto a quella dei paesi ricchi;

14.

ricorda che l'asimmetria delle informazioni, derivante dalle regole di segretezza applicate dai paradisi fiscali, riduce l'efficienza dei mercati finanziari internazionali, poiché ha determinato maggiori premi di rischio e ha quindi fatto aumentare i costi di finanziamento sia per i paesi ricchi che per quelli poveri;

15.

è consapevole che il miglioramento qualitativo e quantitativo della mobilitazione del reddito nazionale dei paesi in via di sviluppo porterà i suoi frutti a lungo termine; invita l'Unione europea a mantenere la propria offerta di assistenza in tutte le sue forme fintanto che i paesi in via di sviluppo lo riterranno necessario per il finanziamento del proprio sviluppo;

Sostegno a sistemi fiscali efficaci, efficienti, equi e sostenibili

16.

ribadisce che il buongoverno e la qualità delle istituzioni rappresentano il motore più importante della prosperità economica; sollecita di conseguenza la Commissione ad assistere le autorità fiscali, l'apparato giudiziario e le agenzie anticorruzione dei paesi in via di sviluppo nei loro sforzi volti a costruire un sistema fiscale progressivo e sostenibile, che dia infine un «dividendo di governance» grazie a una maggiore legittimità e responsabilità, e ad integrare efficacemente i principi del buongoverno in materia fiscale nella programmazione, nell'attuazione e nel monitoraggio dei documenti di strategia nazionale e regionale; sollecita gli Stati membri a dar seguito ai loro impegni in materia di aiuti alla fiscalità e a combattere la corruzione praticata da imprese che hanno sede nelle loro giurisdizioni, ma che svolgono attività nei paesi in via di sviluppo; raccomanda alla Commissione di coinvolgere i parlamenti nazionali dei paesi in via di sviluppo nel processo del bilancio, favorendo in tal modo un rapporto armonioso e promuovendo una maggiore trasparenza di questo processo;

17.

ricorda che la buona governance in materia fiscale non può essere esportata o imposta dall'esterno e che spetta a ciascuno Stato determinare la propria politica fiscale; invita in tale contesto la Commissione e i governi nazionali a non interferire e a cooperare con i paesi che decidano, in maniera coerente ed equa, un aumento delle imposte a carico delle società straniere presenti nel loro territorio, in particolare nel settore dell'estrazione di risorse primarie, importante fonte di ricchezza nei paesi in via di sviluppo;

18.

invita la Commissione a includere nei pertinenti accordi tra l'UE e i paesi terzi una clausola sulla governance fiscale, che comprenda anche il monitoraggio della sua attuazione;

19.

ricorda che la riduzione delle risorse doganali derivante in particolare dagli accordi di partenariato economico con l'Unione europea incide negativamente sulle risorse finanziarie immediatamente disponibili nei paesi in via di sviluppo; invita in tale contesto la Commissione, per compensare queste perdite, a incoraggiare tali paesi, nell'ambito di qualsiasi forma di assistenza al miglioramento dei loro sistemi fiscali nazionali, a privilegiare le imposte dirette progressive rispetto alle imposte indirette, in particolare quelle sui consumi che, per loro stessa natura, colpiscono più duramente le fasce di reddito più basse della popolazione;

20.

esorta all'attuazione sistematica, nell'ambito degli accordi di partenariato economico, di misure di sostegno alle riforme fiscali, sotto forma di assistenza sia materiale (sistemi informatici) che organizzativa (formazione giuridica e fiscale per il personale dell'amministrazione fiscale), se richiesto da un paese in via di sviluppo; sottolinea la necessità di compiere uno sforzo particolare nei confronti dei paesi africani, che ancora non beneficiano di aiuti a lungo termine in materia di fiscalità;

21.

ribadisce la necessità di promuovere una maggiore coerenza tra la politica di sviluppo e la politica commerciale dell'Unione europea; ricorda che, se è vero che la crisi può avere accentuato la volatilità dei prezzi delle materie prime e provocato una riduzione dei flussi di capitali verso i paesi in via di sviluppo, l'Unione europea nel suo complesso e i suoi Stati membri continuano a essere il primo donatore per quanto riguarda l'assistenza allo sviluppo, erogando aiuti che nel 2009 ammontavano a 49 miliardi di EUR, pari al 56 % del totale degli aiuti a livello mondiale; sottolinea che, in tale contesto, una delle priorità dei paesi in via di sviluppo dovrebbe essere la messa in opera di un sistema fiscale efficiente, che riduca la loro dipendenza dagli aiuti esterni e da altri flussi finanziari esterni imprevedibili;

22.

chiede che vi sia coerenza tra il sostegno finanziario dell'UE a favore di certi paesi e la possibilità loro consentita di accedere ai suoi mercati, da un lato, e il loro livello di cooperazione per quanto riguarda i principi di buona governance in materia fiscale, dall'altro;

23.

plaude alle iniziative regionali sulla cooperazione fiscale, volte a consentire ai paesi in via di sviluppo di discutere il ruolo dell'imposizione fiscale nel potenziamento dello Stato e nello sviluppo di capacità, come pure di condividere le migliori prassi nell'amministrazione fiscale;

24.

ricorda che la sfida principale per i paesi poveri consiste nell'ampliamento della base imponibile; segnala che, tra l'altro, la diminuzione delle tasse sugli scambi ha condotto all'introduzione di tasse sul consumo (IVA o tasse sull'energia); ritiene che l'IVA, sebbene possa consentire di ampliare la base imponibile in economie con vasti settori sommersi, per il suo carattere non discriminatorio colpisca più duramente le fasce meno abbienti; ritiene che l'assistenza dell'UE allo sviluppo dovrebbe dare la priorità a iniziative volte a migliorare l'efficacia e la trasparenza dei sistemi fiscali, ad esempio ricercando il modo in cui i paesi in via di sviluppo potrebbero ampliare la loro base imponibile e il loro flusso di entrate tributarie attraverso la fiscalità diretta e quella indiretta;

25.

ricorda che l'espansione degli scambi commerciali con i paesi in via di sviluppo deve avere come obiettivo la promozione della crescita economica sostenibile e dello sviluppo di tali paesi; constata che la soppressione dei dazi doganali comporterà inevitabilmente una perdita in termini di entrate doganali e deve quindi essere gestita in maniera più rigorosa, essere più graduale e procedere parallelamente all'attuazione di riforme fiscali che consentano di sfruttare forme alternative di entrate intese a compensare le carenze (IVA, imposta fondiaria, imposta sul reddito);

26.

rileva con preoccupazione che tra il 1991 e il 2004 miliardi di dollari hanno lasciato ogni anno il continente africano; sottolinea in particolare che queste uscite di capitale sono stimate al 7,6 % del PIL annuo di questa regione, il che rende i paesi africani creditori netti dei paesi donatori; ritiene che gli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) e l'alleviamento del debito offerti dai paesi sviluppati saranno efficaci solo se verranno prese misure concrete anche dal G20, dall'OCSE e dall'UE per assicurare che la base imponibile potenziale dei paesi in via di sviluppo non sia erosa dall'evasione fiscale; incoraggia a tale proposito le Nazioni Unite e l'OCSE a continuare a lavorare in tale ambito, in stretta cooperazione con il Forum africano di amministrazione fiscale (ATAF);

27.

ribadisce che modi consoni a individuare fonti alternative di gettito fiscale dovrebbero promuovere e non ostacolare l'innovazione, l'imprenditorialità e la creazione di PMI, rafforzando la proprietà e lo sviluppo locale;

28.

sottolinea che i costi amministrativi, soprattutto per un sistema IVA ad aliquote multiple, potrebbero essere troppo ingenti per i paesi in via di sviluppo le cui autorità fiscali non sono dotate delle risorse finanziarie e umane necessarie, e che pertanto devono essere esaminati con cura; ritiene che in casi di questo tipo le accise dovrebbero essere altamente selettive e applicate soltanto a un numero limitato di beni, principalmente per il fatto che si tratta di beni il cui consumo comporta esternalità negative per la società e la cui domanda è di solito anelastica (tabacco, alcol ecc); chiede inoltre che, in caso di limitazione, si preveda l'identificazione e la tassazione delle aziende che possono essere fonte di maggiori entrate fiscali (ad esempio quelle attive nel settore dell'estrazione di materie prime);

29.

sottolinea che un requisito importante per aumentare la tassazione diretta dovrebbe essere l'integrazione dell'economia sommersa in quella formale e il miglioramento del contesto imprenditoriale;

30.

sottolinea che, nel contesto globale della concorrenza fiscale, i paesi in via di sviluppo ricavano un'ampia parte del loro gettito fiscale dal capitale e hanno poche possibilità di prelievo di altri tipi di imposte; rileva che la questione della diminuzione delle entrate fiscali a causa di detta concorrenza dovrebbe essere affrontata ampliando la base imponibile o astenendosi del tutto da tale concorrenza, se conveniente e se altri fattori come il buongoverno, la certezza giuridica e la rinuncia alla nazionalizzazione risultano compromessi nel processo di concorrenza per gli IED; ricorda che i paesi a basso reddito devono avere i mezzi per negoziare efficacemente con le società multinazionali al fine di assicurarsi una quota equa dei loro benefici e che essi dovrebbero disporre di un adeguato margine di manovra politica per imporre controlli sui capitali, dato che il diritto di prelevare e ridistribuire entrate fiscali è un criterio chiave per la sovranità e la legittimità degli Stati e quindi un prerequisito per il buongoverno;

31.

segnala che il governo francese ha commissionato una ricerca sul tema degli incentivi politici ai fini della tassazione, ma che ciò non basta; chiede pertanto alla Commissione di esaminare se i diversi approcci al trasferimento di aiuti, ad esempio la scelta tra sussidi o prestiti, potrebbe contribuire a limitare o a compensare gli effetti potenzialmente negativi degli aiuti sull'aumento delle entrate e se il sostegno di bilancio e i relativi miglioramenti sul piano della trasparenza e dell'efficacia della gestione della spesa pubblica possano contribuire a lungo termine a rafforzare la volontà dei cittadini di pagare le tasse;

32.

rileva che si è prestata troppo poca attenzione al modo in cui i governi possono utilizzare le politiche fiscali per ridurre le disparità di reddito e di benessere portando al minimo le differenze di genere esistenti a livello di trattamento fiscale;

33.

invita a concentrarsi sui principi di neutralità, uguaglianza e semplicità dei sistemi fiscali dei paesi in via di sviluppo attraverso:

a)

una tassa che assorba non una quota maggiore del reddito delle fasce meno abbienti bensì una quota maggiore del reddito o della ricchezza del contribuente man mano che tale reddito o ricchezza aumenta;

b)

una tassa che non discrimini sulla base del genere, dell'orientamento sessuale, del tipo di nucleo familiare, della cittadinanza o dello stato civile;

c)

un sistema fiscale chiaro, semplice e trasparente, che escluda interpretazioni divergenti e indesiderabili delle leggi fiscali aventi l'obiettivo di ottenere sgravi fiscali massicci a scapito della spesa sociale;

d)

un trattamento identico, sul piano fiscale, degli utili e delle perdite effettivi di qualsiasi fonte di reddito, il che significa che i guadagni sono tassabili e le perdite deducibili;

e)

un livello di tassazione che sia strettamente legato alle diverse fasi di sviluppo economico;

f)

l'unificazione delle aliquote multiple applicabili al reddito societario, calcolando tali aliquote sulla base del volume di affari piuttosto che sui settori di attività;

34.

sostiene la necessità che l'OCSE elabori nuovi orientamenti sui prezzi di trasferimento in quanto strumento indispensabile per impedire che talune multinazionali trasferiscano i propri utili in paesi in cui il regime fiscale è più favorevole e per far sì che siano invece tenute ad adempiere ai propri obblighi fiscali nei paesi – inclusi quelli in via di sviluppo – in cui hanno realizzato tali utili;

35.

ritiene indispensabile un sistema fiscale ad aliquota bassa per i redditi medio-bassi, che preveda una base imponibile più ampia ed escluda qualsiasi esonero o preferenza fiscale discrezionale, in particolare per le industrie estrattive; sottolinea la necessità di investimenti pubblici in progetti a impatto locale positivo sul piano economico, sociale e ambientale, senza dar luogo a forme di dumping sociale;

Verso un contesto tributario internazionale trasparente, cooperativo ed equo

Manipolazione dei prezzi commerciali

36.

sottolinea che la valutazione erronea del valore degli scambi commerciali è una delle cause principali di fuoriuscita illecita di capitali; invita la Commissione a contribuire a potenziare, nei paesi in via di sviluppo, le competenze del settore pubblico in tali ambiti e a lavorare su proposte concrete per assicurare che il G20, l'OCSE, l'ONU e l'OMC prendano in considerazione una gamma più ampia di indicatori e metodi per affrontare la manipolazione dei prezzi negli scambi commerciali, tra i quali rientrano i metodi applicati negli USA relativamente ai benefici comparabili, che hanno dato risultati promettenti nell'individuare errori nella fissazione dei prezzi delle transazioni;

37.

invita a lottare contro la manipolazione illegittima dei prezzi di trasferimento e chiede una revisione delle norme fiscali globali che vada al di là del metodo dei profitti comparabili, nel caso in cui ci possano essere alternative più promettenti che affrontino in modo più efficace il fenomeno; sottolinea che l'UE, il G20 e l'OMC in generale dovrebbero concentrare i loro sforzi su approcci che si basino sul cosiddetto principio «di piena concorrenza», in virtù del quale le operazioni fiscalmente pertinenti devono essere soggette alle stesse condizioni applicabili tra imprese indipendenti;

38.

esorta l'UE a difendere in seno al G20 e all'OCSE il principio dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale, sulla falsariga della direttiva dell'UE sulla tassazione dei redditi da risparmio, per contenere i flussi finanziari illeciti verso giurisdizioni ove vige il segreto bancario;

39.

chiede l'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie, il cui gettito migliorerebbe il funzionamento del mercato riducendo la speculazione e contribuendo a finanziare beni pubblici mondiali, come lo sviluppo e la lotta al cambiamento climatico, e a ridurre i deficit pubblici; invita la Commissione a elaborare rapidamente uno studio di fattibilità tenendo conto della parità di condizioni a livello globale e ad avanzare all'occorrenza proposte legislative concrete;

40.

propone di inserire una disposizione specifica relativa alla buona governance in materia fiscale in sede di revisione dell'accordo di Cotonou;

41.

invita gli Stati membri dell'UE ad adottare misure analoghe nel quadro dei loro programmi bilaterali di assistenza;

Industria estrattiva

42.

sollecita lo sviluppo di iniziative atte a promuovere maggiore trasparenza nelle rendite derivate da risorse naturali, ricorrendo tra l'altro alla convenzione dell'OCSE contro la corruzione e all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive; accoglie con favore l'adozione degli emendamenti sui «minerali dei conflitti» provenienti dal Congo e sulla trasparenza presentati alla legge di riforma finanziaria e chiede alla Commissione di proporre un'iniziativa legislativa in tal senso senza sminuire la responsabilità dei governi nel mondo in via di sviluppo e senza imporre oneri burocratici eccessivi alle imprese, misura che è già stata criticata dalle parti interessate nei paesi in via di sviluppo e che potrebbe risultare controproducente;

43.

sottolinea che lo sfruttamento delle risorse naturali va proseguito al fine di aiutare i paesi interessati a soddisfare i loro più ampi obiettivi di carattere sociale ed economico, cosa che, per i governi dei paesi in via di sviluppo, significa elaborare una visione, se lo si desidera con l'aiuto di attori e di esperti internazionali, relativa al modo in cui integrare il settore delle risorse nel futuro economico del paese; reputa che per alcuni paesi il miglior utilizzo delle risorse di cui dispongono possa essere rappresentato dal lasciarle dove si trovano in vista di un uso futuro, mentre per altri dall'estrarle rapidamente in quanto fonte intermedia di reddito interno, al fine di generare entrate volte a sostenere gli investimenti necessari per la crescita e a soddisfare urgenti fabbisogni umani;

44.

segnala che i paesi in via di sviluppo dovrebbero essere partner su base di parità nella discussione e nell'adozione di nuove iniziative nel settore dell'estrazione di risorse; sottolinea che le nuove disposizioni in questo settore dovrebbero assumere la forma di norme internazionali generalizzate al fine di evitare la creazione di un altro mosaico di regolamentazioni che risulterebbe controproducente per i governi, l'amministrazione fiscale e le imprese multinazionali;

45.

sottolinea che le proposte della Commissione e le iniziative non governative sulla trasparenza relative al settore delle industrie estrattive, come la Carta delle risorse naturali, i «Principi dell'Equatore» e gli orientamenti destinati a investitori e imprese di «Critical Resource», sono in effetti favorevoli a tale settore; sottolinea altresì che producono certezza giuridica e partenariati sostenibili a lungo termine e si pongono come garanzie contro la rinazionalizzazione, la riapertura dei negoziati o l'espulsione; rileva che vi sono anche problemi da affrontare, come ad esempio il fatto che le imprese possono essere tenute a comunicare informazioni commercialmente sensibili, cosa che le pone in una situazione di svantaggio competitivo, o che alcuni accordi con i governi sono basati su informazioni tenute segrete;

46.

rileva che le rendite derivate da risorse naturali dovrebbero essere sempre considerate un mezzo intermediario per aumentare il reddito interno; sottolinea che un'efficace tassazione delle risorse spesso permette di far avanzare la fiscalità diretta, come la tassa sul reddito societario e le entrate non fiscali, ad esempio i diritti di concessione;

47.

sottolinea che moltissimi Stati «rendita», ossia Stati che beneficiano di abbondanti rendite derivanti dalle risorse naturali, in particolare quelle petrolifere e minerali, sono poco incentivati a essere responsabili, reattivi o efficienti; ribadisce che meccanismi di controllo istituzionale e democratico forti sono elementi indispensabili per combattere la criminalità economica; invita in particolare la Commissione a intensificare gli aiuti allo sviluppo per quanto riguarda la formulazione dei contratti tra le imprese multinazionali e i paesi in via di sviluppo aventi per oggetto lo sfruttamento delle risorse;

48.

invita la Commissione e il Consiglio a impegnarsi maggiormente nell'iniziativa sulla trasparenza dell'industria estrattiva, attraverso la messa a disposizione di finanziamenti e la partecipazione al suo organo direttivo;

49.

ricorda che la qualità dell'informativa finanziaria è di importanza cruciale per combattere in modo efficace l'evasione fiscale; ritiene che l'elaborazione di relazioni per paese sia della massima importanza per le industrie estrattive, ma che ne trarrebbero giovamento anche gli investitori in tutti i settori, cosa che contribuirebbe al buongoverno a livello globale; chiede quindi alla Commissione di fare in modo che nei principi internazionali di informativa finanziaria dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) sia inserito l'obbligo per tutte le imprese multinazionali di riferire in merito ai propri profitti e alle imposte versate paese per paese; ricorda che tale richiesta è in linea con la necessità di migliorare la responsabilità sociale delle imprese multinazionali; invita la Commissione a integrare le relazioni redatte per paese nella sua riforma delle direttive contabili;

50.

sollecita l'introduzione di obblighi di rendicontazione finanziaria paese per paese per le imprese transfrontaliere, inclusi gli importi degli utili al lordo e al netto di imposta, al fine di rafforzare la trasparenza e l'accesso ai dati pertinenti da parte delle amministrazioni fiscali; osserva che, per garantire che tutti i settori e tutte le società siano coperti uniformemente, l'UE dovrebbe introdurre tale principio in occasione delle prossime revisioni della direttiva sulla trasparenza e delle sue direttive in materia di contabilità, mentre a livello internazionale la Commissione dovrebbe esercitare pressioni sull'IASB affinché elabori in tempi brevi un insieme esaustivo di norme in materia; invita nuovamente la Commissione a riferire al Parlamento, entro i prossimi sei mesi, sull'esito delle consultazioni pubbliche e delle discussioni svolte con l'IASB al riguardo;

51.

sottolinea l'importanza delle relazioni elaborate per paese e chiede che siano intensificati i negoziati in questo settore:

a)

i governi e i raggruppamenti internazionali (compresi il G20 e le Nazioni Unite) dovrebbero appoggiare una norma di informativa finanziaria paese per paese e chiedere formalmente all'IASB di adottarla;

b)

l'OCSE dovrebbe continuare il suo studio sulla fattibilità di un'informativa paese per paese e riferire in merito al G20 e alle Nazioni Unite nel corso del 2011;

c)

l'IASB dovrebbe adottare una nuova norma che includa l'informativa paese per paese;

d)

la società civile e i media dovrebbero in futuro fare uso delle informazioni divulgate attraverso le relazioni per paese, per responsabilizzare i governi e le imprese multinazionali;

Migliorare il coordinamento fra i donatori

52.

prende atto dei risultati dell'analisi cartografica dell'ITC, secondo cui è necessario un maggiore coordinamento tra i donatori nel settore della tassazione e dello sviluppo; incoraggia la Commissione a prendere iniziative in tal senso e a rafforzare il proprio sostegno a favore di iniziative multilaterali e regionali, quali l'ATAF e il Centro interamericano delle amministrazioni tributarie;

Migliorare l'architettura internazionale per combattere i paradisi fiscali

53.

sottolinea che gli APS convenzionali non riusciranno a sradicare la povertà se non verranno prese misure ambiziose in seno al G20, all'OCSE e all'UE per porre un freno ai paradisi fiscali e alle strutture fiscali dannose;

54.

rileva che in seguito al Vertice del G20 del 2 aprile 2009 i centri finanziari offshore si sono impegnati a rispettare le norme OCSE in materia di trasparenza e scambio di informazioni; rileva tuttavia che le strutture dannose dei paradisi fiscali continuano a prevalere; invita ancora una volta ad agire, al di là del quadro dell'OCSE, per lottare contro i paradisi fiscali alla luce delle varie carenze rilevate; ribadisce a questo proposito la sua preoccupazione quanto al fatto che le norme internazionali dell'OCSE prevedono uno scambio di informazioni su richiesta, ma non uno scambio di informazioni automatico come nel quadro della direttiva sulla tassazione del risparmio; critica ugualmente il fatto che l'OCSE consenta ai governi di sfuggire alla sua lista nera grazie alla sola promessa di aderire ai principi dello scambio di informazioni, senza accertarsi che tali principi siano effettivamente messi in pratica; ritiene inoltre che la conclusione di accordi con dodici paesi, che permette a uno Stato di essere rimosso dalla lista nera, sia un requisito arbitrario, in quanto non fa riferimento ad alcun indicatore qualitativo che permetta di valutare oggettivamente la conformità con le prassi di buongoverno;

55.

sottolinea che ogni anno somme che arrivano complessivamente a 800 miliardi di EUR vengono perse dai paesi in via di sviluppo a vantaggio dei paradisi fiscali e in flussi finanziari illeciti; rileva che una maggiore trasparenza nel processo finanziario potrebbe essere un passo decisivo verso la riduzione della povertà e la creazione di ricchezza significativa;

56.

ritiene che in ogni circostanza dovrebbe avere luogo lo scambio automatico di informazioni; accoglie con favore, a tale riguardo, la proposta della Commissione relativa alla cooperazione amministrativa in materia fiscale, volta a estendere la cooperazione tra gli Stati membri alle imposte di ogni genere, abolire il segreto bancario e introdurre lo scambio automatico di informazioni come regola generale;

57.

si compiace del fatto che alcuni Stati membri siano firmatari della convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, ed esorta i 17 Stati membri che non l'hanno ancora fatto ad aderirvi;

58.

invita l'Unione europea a intensificare la sua azione e a prendere misure concrete, quali sanzioni, contro l'evasione fiscale e la fuga illecita di capitali; chiede al Consiglio di esaminare la possibilità di un meccanismo multilaterale di scambio automatico di informazioni fiscali in stretta collaborazione con il Comitato di esperti delle Nazioni Unite sulla cooperazione internazionale in materia fiscale;

59.

invita la Commissione ad adottare criteri più rigorosi per l'identificazione dei paradisi fiscali e a impegnarsi in vista di un accordo multilaterale e vincolante a livello internazionale per lo scambio automatico di informazioni fiscali, anche sui trust e le fondazioni, che preveda contromisure in caso di inosservanza; invita altresì la Commissione a sostenere i paesi in via di sviluppo nella loro lotta contro i flussi finanziari illeciti e la fuga di capitali, essendo stati questi identificati come i maggiori ostacoli alla mobilitazione del reddito nazionale per lo sviluppo; richiama in particolare l'attenzione della Commissione sulla posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE concernente la tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (8) e le misure raccomandate per la lotta contro i paradisi fiscali;

60.

esprime preoccupazione in relazione agli effetti negativi dei trattati fiscali sulla distribuzione degli introiti tributari; rileva che il metodo di assegnare il diritto di tassazione in base al principio domiciliare piuttosto che in base a quello del paese di origine contribuisce a rendere più attrattivi i paradisi fiscali; ritiene che i trattati fiscali debbano essere sottoposti a revisione per valutarne l'equità, il che comporta la possibilità di accordare il diritto primario d'imposizione fiscale al paese di origine in cui sono di fatto esercitate le attività;

61.

deplora che il G20 non abbia ancora presentato un calendario chiaro e un meccanismo sanzionatorio concreto per rendere efficace la lotta contro i paradisi fiscali; chiede l'adozione di una convenzione internazionale mirante a eliminare le strutture fiscali dannose, che preveda sanzioni sia per le giurisdizioni che non cooperano sia per gli istituti finanziari che operano con paradisi fiscali; sollecita l'UE ad adottare misure sulla falsariga della legislazione statunitense di lotta contro i paradisi fiscali («Stop Tax Havens Abuse Act») e a prendere in considerazione la possibilità di ritirare la licenza bancaria agli istituti finanziari che operano con paradisi fiscali;

62.

ritiene che l'Unione europea dovrebbe altresì garantire coerenza nell'attuazione, a livello dell'UE e internazionale, delle norme in materia di vigilanza prudenziale, imposizione fiscale e riciclaggio di denaro;

63.

chiede che le strutture dei «fondi avvoltoio» siano rese pubbliche a livello internazionale, al fine di individuarle e vietarne l'attività;

64.

esorta a creare, nell'ambito degli APE, un meccanismo di controllo indipendente incaricato di valutare l'impatto fiscale netto della soppressione dei dazi doganali e, al contempo, i progressi realizzati paese per paese in materia di riforme fiscali; chiede l'introduzione di una clausola che preveda una revisione globale obbligatoria di tutti gli APE entro tre-cinque anni e la possibilità di modificare le disposizioni di ciascun accordo ai fini dell'eradicazione della povertà, dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione regionale; chiede altresì la verifica obbligatoria dei progressi compiuti dai singoli paesi per quanto riguarda l'attuazione di riforme fiscali o la riscossione efficace dei tributi, in linea con l'ultima versione del modello di convenzione dell'OCSE sulla doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio;

65.

sottolinea che è necessario che le amministrazioni fiscali dei paesi in via di sviluppo cooperino, se non sono parte dei rispettivi ministeri delle finanze, in particolare per quanto riguarda la politica fiscale e di bilancio, in base a modalità che non stimolino rivalità e gelosia, bensì favoriscano buone relazioni e una buona governance in ambito fiscale;

66.

chiede la creazione o, nel caso in cui siano già state istituite, il miglioramento istituzionale delle cosiddette autorità fiscali (semi-)autonome, attraverso adeguati sistemi di controlli e di equilibri, per evitare che esse siano soggette ad abusi;

67.

sottolinea in tale contesto che lo status elevato e l'autonomia di gestione delle autorità fiscali autonome dovrebbero essere compensati da meccanismi di governance pluralistici che assicurino:

a)

che l'autorità fiscale autonoma disponga di un bilancio garantito che non può essere cambiato dal governo;

b)

che il suo status, le sue competenze e i suoi poteri siano sanciti dalla legge e possano essere protetti dalle autorità di polizia e giudiziarie;

c)

che i membri del consiglio di vigilanza (da istituire) siano nominati da un'ampia gamma di organi pubblici (ministeri, associazioni imprenditoriali, associazioni di avvocati);

d)

che le nomine al consiglio di vigilanza siano di lunga durata e a tempo determinato;

e)

che il personale dirigente e operativo sia responsabile unicamente nei confronti del consiglio di vigilanza;

68.

ritiene che l'introduzione di un sistema fiscale efficiente nei paesi in via di sviluppo debba divenire la struttura portante delle loro finanze pubbliche; reputa che la nuova politica di investimenti dell'UE nei paesi in via di sviluppo dovrebbe contribuire a instaurare un ambiente più favorevole agli investimenti privati esteri e nazionali, nonché a creare le condizioni per una maggiore efficacia degli aiuti internazionali; ricorda che la politica degli investimenti dell'UE deve concentrarsi sullo sviluppo delle PMI, anche attraverso il microcredito, e promuovere l'innovazione, l'efficacia dei servizi pubblici, i partenariati pubblico-privato e lo scambio di conoscenze per favorire la crescita;

*

* *

69.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 29.

(2)  GU C 4 E del 7.1.2011, pag. 34.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2010)0210.

(4)  GU C 230 E del 26.8.2010, pag. 1.

(5)  GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 94.

(6)  GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 323.

(7)  Ad esempio, cfr. lo studio Baunsgaard & Keen (2005), citato nella relazione dell'FMI del 15 febbraio 2005, dal titolo «Dealing with the Revenue Consequences of Trade Reform», in cui l'FMI conclude che «numerosi paesi a basso reddito e alcuni paesi a medio reddito hanno avuto difficoltà a sostituire le entrate derivanti dalla tassazione degli scambi».

(8)  GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 488.


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