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Document 52011IP0076

Sicurezza generale dei prodotti e sorveglianza del mercato Risoluzione del Parlamento europeo dell' 8 marzo 2011 sulla revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la sorveglianza del mercato (2010/2085(INI))

GU C 199E del 7.7.2012, pp. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 199/1


Martedì 8 marzo 2011
Sicurezza generale dei prodotti e sorveglianza del mercato

P7_TA(2011)0076

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2011 sulla revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la sorveglianza del mercato (2010/2085(INI))

2012/C 199 E/01

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1),

visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (2),

vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (3),

vista la decisione 2010/15/UE della Commissione, del 16 dicembre 2009, recante linee guida per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (4),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (COM(2008)0905),

visto il documento di lavoro della Commissione dal titolo «Revision of the General Product Safety Directive: Summary envisaged actions», DG Salute e consumatori, del 18 maggio 2010,

vista la tabella di marcia dal titolo «Alignment to the New Legislative Framework (Decision No 768/2008/EC)», DG Imprese e industria, del 15 aprile 2010,

vista la tabella di marcia dal titolo «Review of Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety (GPSD)», DG Salute e consumatori, del 25 marzo 2010,

visto il documento di lavoro della Commissione sul rapporto tra la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95/CE e le disposizioni in materia di sorveglianza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008, DG Salute e consumatori, del 2 marzo 2010,

visto il documento di lavoro della Commissione dal titolo «Revision of the General Product Safety Directive: Identification of the Key Issues», DG Salute e consumatori, del 15 settembre 2009,

visto il documento informativo commissionato dalla commissione IMCO sulla vigilanza del mercato negli Stati membri, pubblicato nell'ottobre 2009,

visto il documento informativo commissionato dalla commissione IMCO sulla revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP) e la sorveglianza del mercato, pubblicato nel settembre 2010,

visto il seminario sulla revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la sorveglianza del mercato svoltosi il 30 settembre 2010,

visto il vertice trilaterale UE-USA-Cina svoltosi a Shanghai il 25 e 26 ottobre 2010,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0033/2011),

A.

considerando la necessità di garantire che tutti i prodotti immessi sul mercato dell'UE siano sicuri, al fine di garantire un elevato livello di protezione non solo dei consumatori ma anche di altri soggetti,

B.

considerando che il nuovo quadro normativo (in appresso NQN) è stato approvato nel luglio 2008 e che il regolamento (CE) n. 765/2008 sulla vigilanza del mercato è entrato in vigore il 1o gennaio 2010,

C.

considerando che è necessario rivedere la direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (in appresso DSGP), che istituisce a livello dell'Unione i requisiti generali di sicurezza per i prodotti di consumo, nonché renderla conforme e integrarla all'NQN, in particolare al regolamento sulla vigilanza del mercato,

D.

considerando che il quadro normativo relativo alla sicurezza dei prodotti e alla sorveglianza del mercato (DSGP, NQN e direttive di armonizzazione settoriali) è composto da un triplo strato di atti giuridici con conseguenti incertezze e confusione per il mercato interno,

E.

considerando che il livello di sorveglianza del mercato varia notevolmente tra gli Stati membri e che alcuni di essi omettono di assegnare le risorse necessarie a una vigilanza efficace del mercato e interpretano in modo diverso il concetto di «prodotti che presentano rischi gravi», il che può creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nel mercato interno, distorcere la concorrenza e pregiudicare la sicurezza dei consumatori nell'ambito del mercato interno,

F.

considerando che la cooperazione tra le autorità di sorveglianza del mercato e le azioni congiunte di vigilanza del mercato sono fondamentali e che pertanto devono essere rafforzate ulteriormente e dotate di risorse,

G.

considerando che, come affermato anche nella relazione Monti, i regolamenti presentano, rispetto alle direttive, i vantaggi della chiarezza, della prevedibilità e dell'efficacia,

Sorveglianza del mercato

Introduzione

1.

ritiene che l'attuale quadro normativo in materia di sorveglianza del mercato non sia sufficientemente coerente e debba pertanto essere rivisto ed essere soggetto a ulteriore coordinamento;

2.

propone alla Commissione di istituire un quadro comune europeo per la sorveglianza del mercato che riguardi tutti i prodotti sul mercato interno o che entrano nel mercato dell'UE; invita la Commissione a svolgere un ruolo più attivo nel coordinamento delle attività delle autorità europee di sorveglianza del mercato, delle autorità doganali e delle autorità competenti degli Stati membri;

3.

invita gli Stati membri e la Commissione ad assegnare adeguate risorse per efficaci attività di sorveglianza del mercato; sottolinea che sistemi inefficaci di sorveglianza del mercato potrebbero determinare una distorsione della concorrenza, pregiudicare la sicurezza dei consumatori e indebolire la fiducia dei cittadini nei confronti del mercato interno; sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza delle frontiere esterne del mercato unico, in particolare i principali porti marittimi, ed invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure contro i prodotti illegali provenienti da paesi terzi; suggerisce alla Commissione di svolgere una valutazione completa dei punti di ingresso dei prodotti nel mercato dell'UE che comprenda una valutazione delle risorse necessarie per garantire un adeguato controllo;

4.

invita gli Stati membri ad introdurre in modo coordinato sanzioni, comprese multe severe, nei confronti degli operatori economici che immettono deliberatamente nel mercato unico prodotti pericolosi o non conformi; propone di rendere pubblici i divieti applicati ai prodotti ogniqualvolta possibile, onde aumentare la visibilità dei controlli alle frontiere e la sorveglianza del mercato e dissuadere gli operatori del mercato che operano illegalmente;

5.

invita la Commissione a cofinanziare ulteriori azioni congiunte di sorveglianza del mercato, con la partecipazione delle autorità di sorveglianza del mercato e delle autorità doganali;

6.

sottolinea la necessità di condividere le migliori pratiche tra gli Stati membri; sollecita una cooperazione congiunta, la messa in comune del know-how e la condivisione delle migliori pratiche tra le autorità di sorveglianza del mercato; ricorda quanto sia importante la cooperazione tra le autorità doganali e le autorità di sorveglianza del mercato alle frontiere esterne per effettuare adeguati controlli dei prodotti che entrano nell'UE; riconosce l'importante contributo apportato attualmente dal Forum europeo per l'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei prodotti (PROSAFE) per quanto riguarda il coordinamento delle azioni congiunte di sorveglianza del mercato e lo scambio di pratiche sperimentate e testate nel quadro della DSGP; invita quindi la Commissione ad esaminare in quali condizioni PROSAFE potrebbe servire da piattaforma per un maggior coordinamento tra gli Stati membri per i prodotti armonizzati e non armonizzati; ritiene necessario stabilire una base giuridica ed assegnare sufficienti risorse affinché PROSAFE espleti questo compito; sottolinea che il coordinamento tramite PROSAFE è attualmente limitato dalla scarsità delle risorse e dalla struttura informale di quest'ultimo;

7.

esorta gli Stati membri dell'UE a condividere reciprocamente le indagini e gli studi in materia di sicurezza dei prodotti; ritiene che i numeri di riferimento dei prodotti in questione dovrebbero esservi inclusi onde facilitare l'identificazione dei prodotti da parte delle altre autorità, che potrebbero trarre beneficio dalla traduzione e dall'utilizzo delle informazioni contenute negli studi; esorta gli Stati membri a consentire alle rispettive autorità competenti di adottare misure di sorveglianza del mercato sulla base dei risultati di test o degli studi, compresi quelli forniti da altri Stati membri, al fine di evitare una duplicazione di attività;

8.

propone la creazione di uffici per l'educazione alla sicurezza dei prodotti, ad esempio nel quadro dei punti di contatto prodotti, in grado di facilitare la formazione e il trasferimento delle informazioni tra i settori;

9.

sollecita la Commissione a istituire una banca dati pubblica di informazione sulla sicurezza dei prodotti di consumo che comprenda una piattaforma per le denunce, se possibile basata sui sistemi regionali e nazionali già esistenti negli Stati membri; ritiene che ciò incrementerà la consapevolezza sui prodotti pericolosi attraverso le frontiere del mercato interno e consentirà ai consumatori di denunciare per via elettronica alle autorità competenti l'esistenza di prodotti pericolosi; ritiene che la banca dati potrebbe essere costituita sviluppando le banche dati esistenti, quali il sistema europeo di sorveglianza del mercato (ICSMS) o la banca dati sulle lesioni (IDB); sottolinea la necessità che la banca dati disponga di una base giuridica e che le notifiche da parte degli Stati membri siano obbligatorie; chiede la creazione di un sistema statistico sugli incidenti fondato su detta banca dati che prevederà la pubblicazione di relazioni annuali obbligatorie; chiede che la banca dati sia pubblicamente accessibile, garantendo comunque la necessaria riservatezza alle imprese;

10.

rileva che la globalizzazione, l'aumento dell'esternalizzazione e la crescita del commercio internazionale significano che più prodotti sono scambiati sui mercati di tutto il mondo; ritiene che una stretta cooperazione tra i regolatori globali e gli altri soggetti interessati nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo sia fondamentale per affrontare le sfide poste da complesse catene di approvvigionamento e il maggiore volume di scambi;

11.

esorta la Commissione ad intensificare la cooperazione internazionale in seno al gruppo internazionale per la sicurezza dei prodotti di consumo (International Consumer Product Safety Caucus), al fine di scambiare le pratiche sperimentate e testate e di impedire congiuntamente che i paesi terzi producano sostanze pericolose destinate ad essere esportate nel mercato comune europeo;

Revisione della DSGP

Allineamento della DSGP e dell'NQN - un nuovo regolamento in materia di sicurezza generale dei prodotti e sorveglianza del mercato

12.

sostiene la revisione della DSGP e del regolamento (CE) n. 765/2008 sul piano delle definizioni e degli obblighi degli operatori economici quali definiti nella decisione n. 768/2008/CE, evitando ad un tempo di creare inutili oneri amministrativi, soprattutto per le PMI; ritiene che l'esistenza di un regolamento unico sia il solo modo di instaurare un sistema unico di sorveglianza del mercato per tutti i prodotti; esorta quindi la Commissione a istituire un sistema unico di sorveglianza del mercato per tutti i prodotti, basato su unico atto legislativo che copra sia la DSGP che il regolamento (CE) n. 765/2008; ritiene che questo nuovo atto legislativo dovrebbe essere creato per conseguire un elevato livello di sicurezza dei prodotti e di sorveglianza del mercato, chiarendo la base giuridica e tenendo conto delle disposizioni sviluppate più compiutamente nei due atti legislativi esistenti;

13.

chiede l'allineamento tra i requisiti di tracciabilità di cui alla DSGP e all'NQN, allo scopo di garantire un sistema di tracciabilità coerente ed evitare ulteriori oneri burocratici;

14.

chiede alla Commissione di esaminare l'opportunità di sviluppare criteri più precisi per la valutazione della sicurezza e dei rischi derivanti dalla mancata conformità dei prodotti alla legislazione UE;

Modifiche supplementari specifiche alla DSGP

15.

ritiene problematico che i prodotti azionati da fornitori di servizi non rientrino nel campo di applicazione dell'attuale DSGP, ossia che l'applicazione dei requisiti generali di sicurezza sia prevista laddove il prodotto sia maneggiato dal consumatore nei locali del fornitore di servizi, ma non laddove lo stesso prodotto venga azionato da quest'ultimo; sottolinea la necessità di ovviare a questo vuoto giuridico;

16.

chiede la semplificazione della legislazione europea sulla sicurezza dei prodotti, in particolare alla luce degli obiettivi della Commissione «Legiferare meglio» e «Pensare anzitutto in piccolo» di cui alla comunicazione intitolata «Verso un atto per il mercato unico», e sollecita l'inclusione nella proposta rivista delle disposizioni sui prodotti che imitano gli alimenti;

17.

chiede che, in aggiunta ai già presenti riferimenti ai «bambini» e agli «anziani», sia introdotto anche un riferimento ai «disabili», allo scopo di garantire la sicurezza del più ampio spettro di consumatori particolarmente vulnerabili;

18.

invita la Commissione a includere l'obbligo per i produttori di effettuare un'analisi dei rischi nella fase di progettazione del prodotto; chiede che i rischi eventualmente rilevati vengano documentati e messi a disposizione delle autorità pubbliche;

Misure d'emergenza a livello dell'Unione

19.

sottolinea la necessità di un quadro normativo più efficace che consenta interventi celeri e soluzioni di lungo periodo affidabili senza delegare le decisioni politiche agli organismi di normalizzazione o alla Commissione in assenza di un elenco che definisca chiaramente i requisiti strategici essenziali, come avviene nel caso della legislazione armonizzata;

Tracciabilità

20.

sottolinea che i prodotti che presentano gravi rischi devono essere ritirati in via permanente o richiamati al più presto dal mercato e che la tracciabilità deve essere assicurata lungo tutta la catena di approvvigionamento, il che richiede risorse sufficienti per le autorità di sorveglianza del mercato;

21.

sottolinea l'importanza di garantire una tracciabilità affidabile per tutto il ciclo di vita del prodotto, assicurando nel contempo che questo non comporti maggiori oneri amministrativi;

22.

sottolinea l'importanza della tracciabilità dei prodotti e delle etichette di monitoraggio per determinare il paese di origine del prodotto e il produttore responsabile;

23.

insiste su un'efficace applicazione delle procedure d'identificazione già in vigore; incoraggia la Commissione a eseguire attività di accertamento e valutazione dell'uso delle nuove tecnologie pur ritenendo che l'uso di tali tecnologie dovrebbe essere proporzionato e non dovrebbe mettere a rischio la sfera personale e la sicurezza del consumatore;

24.

sottolinea tuttavia che non occorre trovare a tutti costi un'unica soluzione tecnica che rappresenti il sistema/metodo ufficiale di tracciabilità all'interno del mercato dell'UE e sollecita una globale proporzionalità;

25.

pone l'accento sulla necessità di migliorare e rafforzare ulteriormente gli scambi di informazione nell'ambito del RAPEX per quanto concerne i prodotti pericolosi provenienti da paesi terzi (come la Cina e l'India) e di procedere a una valutazione degli ultimi studi realizzati nel quadro del medesimo sistema;

RAPEX

26.

riconosce che RAPEX costituisce uno strumento utile ed efficiente per far circolare tra gli Stati membri informazioni riguardo alle misure adottate rispetto ai prodotti pericolosi, ma ritiene che tale strumento possa essere ulteriormente migliorato;

27.

chiede alla Commissione di consentire agli operatori professionali della sicurezza dei prodotti, ai produttori, alle associazioni commerciali e dei consumatori nonché alle autorità nazionali di avere accesso a tutte le informazioni pertinenti, sempre nel rispetto della necessaria confidenzialità; chiede alla Commissione di far conoscere meglio il sistema RAPEX e i sistemi di richiamo dell'Unione europea al di fuori dell'Unione stessa;

28.

si compiace delle nuove linee guida su RAPEX che contribuiscono a migliorare il funzionamento del sistema; invita la Commissione ad adeguare il nuovo metodo di valutazione del rischio a quelli esistenti per i prodotti armonizzati, al fine di coadiuvare le autorità di sorveglianza del mercato nel loro lavoro;

29.

invita la Commissione a fare chiarezza sulla classificazione dei prodotti che presentano un «rischio grave» ai fini delle notifiche RAPEX;

30.

rileva che i prodotti di consumo immessi sul mercato interno europeo provengono sempre più da paesi terzi; esprime particolare preoccupazione per il fatto che ogni anno si registra un aumento delle notifiche RAPEX relative a prodotti di origine cinese, che rappresentano oltre la metà delle notifiche del sistema, e che nel 20 % dei casi risulta impossibile identificare i fabbricanti di tali prodotti; chiede pertanto che siano compiuti maggiori sforzi a livello internazionale e plaude alla cooperazione UE-Cina-USA sulle strategie di tracciabilità dei prodotti; è favorevole a qualsivoglia aiuto, attività formativa o seminario organizzato dalle autorità dell'UE e cinesi allo scopo di migliorare la sicurezza dei prodotti; sottolinea la necessità di elaborare programmi pluriennali per far fronte a tali sfide;

31.

invita la Commissione ad esaminare l'opportunità di istituire un sistema analogo a RAPEX - CINA per altri partner commerciali, in particolare per quelli i cui prodotti sono stati notificati nell’ambito del sistema RAPEX;

32.

chiede alla Commissione di integrare in RAPEX, o in un eventuale altro opportuno sistema a livello di Unione, sanzioni da irrogare in caso di violazione da parte degli Stati membri, affinché siano garantiti la trasparenza e incentivi per tutti i soggetti interessati;

Vendite su Internet e dogane

33.

esprime preoccupazione riguardo alle difficoltà che incontrano le autorità di sorveglianza del mercato nell'agire contro i prodotti pericolosi venduti su Internet;

34.

accoglie con favore il progetto C2013 della Commissione nel settore della sicurezza dei prodotti, che fornirà orientamenti per i controlli doganali nell'UE; sollecita la Commissione a offrire strumenti specifici onde permettere alle autorità doganali di affrontare le sfide connesse all'esecuzione di controlli adeguati sui prodotti importati; sollecita un ulteriore rafforzamento della cooperazione tra le autorità preposte all'applicazione della legge;

35.

riconosce l’aumento dei prodotti acquistati dai consumatori su internet, provenienti da paesi terzi, che non sono conformi agli standard europei, mettendo così a rischio la sicurezza e la salute dei consumatori; invita la commissione a rafforzare ed uniformare i controlli doganali per i prodotti acquistati in internet e a sorvegliare il mercato specialmente per quei prodotti che possono causare danni diretti al consumatore, come i prodotti farmaceutici ed alimentari; esorta la commissione a studiare le possibili soluzioni a questo problema, al fine di rafforzare la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico;

36.

invita la commissione e le autorità degli stati membri ad assicurare un adeguato addestramento dei funzionari affinché i prodotti che presentano rischi possano essere più facilmente rilevati; chiede con urgenza una migliore cooperazione tra autorità doganali e di sorveglianza del mercato prima che i prodotti siano immessi sul mercato;

37.

invita la Commissione e le autorità nazionali competenti a organizzare ulteriori campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori per informarli circa i rischi legati all'acquisto di prodotti contraffatti soprattutto su Internet;

Normalizzazione

38.

sottolinea la necessità di una sistematica partecipazione delle autorità di sorveglianza del mercato al processo di elaborazione delle norme in materia di sicurezza, giacché questo rappresenta un mezzo idoneo a garantire che le loro conoscenze confluiscano nel processo di normalizzazione e che si giunga a una migliore comprensione delle norme, in modo che l'applicazione volontaria delle norme contribuisca a migliorare la sicurezza e salute dei consumatori nonché la certezza giuridica grazie alla corretta interpretazione e applicazione delle norme europee da parte delle autorità degli Stati membri;

39.

invita la Commissione a rendere più chiari i mandati di normalizzazione e a valutare altre modalità innovative per migliorare e integrare i sistemi di normalizzazione nazionali ed europei nell'area non armonizzata, ponendo l'accento sulla partecipazione delle PMI, salvaguardando al tempo stesso gli elementi principali della struttura attuale;

40.

chiede che le procedure della Commissione attualmente applicabili per la definizione dei mandati a elaborare norme europee vengano migliorate, allo scopo di consentire una reazione tempestiva e più efficace a fronte di rischi nuovi o emergenti; sottolinea, tuttavia, che le procedure nuove o modificate dovrebbero essere inoltre soggette al controllo del Parlamento; sottolinea che il Parlamento dovrebbe essere autorizzato altresì a controllare le procedure di recepimento o applicazione delle norme internazionali, non europee e di altre norme;

41.

invita gli organismi di normalizzazione europei e la Commissione ad esplorare tutti i sistemi potenzialmente in grado di velocizzare il processo di elaborazione delle norme, garantendo nel contempo un adeguato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, come ad esempio l'introduzione di una procedura accelerata o la possibilità, per la Commissione, di pubblicare riferimenti alle norme europee o ISO già esistenti, anche se non elaborate nell'ambito di un mandato della Commissione, qualora si ritenga che le stesse possano offrire un elevato livello di protezione dei consumatori o costituire una risposta temporanea a uno specifico rischio in attesa di una soluzione definitiva;

42.

chiede il miglioramento dei mandati di normalizzazione della Commissione in modo da consentire agli organismi europei di normalizzazione di elaborare norme europee che soddisfino i requisiti tecnici necessari per raggiungere o valutare la conformità a una decisione politica; a tale proposito, ritiene necessari un maggior coinvolgimento e cooperazione tra la Commissione e gli organismi di normalizzazione europei in sede di elaborazione delle norme; alla luce del fatto che l'attività di detti organismi si basa sul consenso, considera fondamentale, per il corretto funzionamento del sistema, che gli aspetti politici siano gestiti a livello decisionale e non delegati alla Commissione, agli organismi di normalizzazione o ad altri organi esecutivi;

43.

chiede l'introduzione nella DSGP di una procedura per formulare un'obiezione formale a una norma, come nella decisione n. 768/2008/CE; ritiene che il ricorso a tale procedura dovrebbe essere consentito anche prima che la norma appaia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma non dovrebbe essere un surrogato per gli Stati membri che rafforzino significativamente la partecipazione delle proprie autorità di sorveglianza del mercato al sistema di standardizzazione;

44.

invita la Commissione e tutti i soggetti interessati a garantire la sostenibilità finanziaria del sistema di normazione europeo, anche attraverso partenariati pubblico-privato e una programmazione finanziaria pluriennale, dal momento che è essenziale per garantirne l'efficacia e l'efficienza;

45.

invita la Commissione a intraprendere ulteriori iniziative per il miglioramento delle necessarie revisioni, nel rispetto del nuovo quadro normativo;

*

* *

46.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(3)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

(4)  GU L 22 del 26.1.2010, pag. 1.


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