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Document 62011TN0330

    Causa T-330/11: Ricorso proposto il 15 giugno 2011 — Mastercard e altri/Commissione

    GU C 238 del 13.8.2011, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.8.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 238/34


    Ricorso proposto il 15 giugno 2011 — Mastercard e altri/Commissione

    (Causa T-330/11)

    2011/C 238/59

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: MasterCard Inc. (Wilmington, Stati Uniti), MasterCard International Inc. (Wilmington, Stati Uniti) e MasterCard Europe SPRL (Waterloo, Belgio) (rappresentanti: B. Amory, V. Brophy e S. McInnes, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    dichiarare il ricorso irricevibile;

    annullare nella sua interezza la decisione negativa della Commissione fondata sull’eccezione di cui all’art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43);

    dichiarare che l’interpretazione, da parte della Commissione, dell’art. 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 è giuridicamente infondato; e

    condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché a quelle sostenute dalle ricorrenti.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, degli artt. 4, n. 3 e 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 in quanto:

    la Commissione non ha dimostrato che le condizioni di cui all’art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 fossero soddisfatte;

    gli elementi su cui si basa la Commissione sono erronei in fatto; e

    sussiste un interesse pubblico superiore alla divulgazione dei documenti forniti dall’EIM Business and Policy Research nell’ambito dello studio sui «Costi e benefici per i commercianti nell'accettare diversi metodi di pagamento» (COMP/2009/D1/020).

    2)

    Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto violando l’art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, nonché l’art. 2 dell’allegato della sua decisione recante modifica del suo regolamento interno (GU 2010 L 55, pag. 60) in quanto:

    La Commissione ha illegittimamente messo nuovamente a decorrere il termine di riesame; e

    La Commissione ha illegittimamente prorogato di quindici giorni lavorativi il termine di riesame.


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