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Document 62011TN0277

Causa T-277/11: Ricorso proposto il 30 maggio 2011 — Hotel Reservation Service Robert Ragge/UAMI — Promotora Imperial (iHotel)

GU C 238 del 13.8.2011, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 238/19


Ricorso proposto il 30 maggio 2011 — Hotel Reservation Service Robert Ragge/UAMI — Promotora Imperial (iHotel)

(Causa T-277/11)

2011/C 238/35

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. M. Koch)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Promotora Imperial, SA (Pozuelo de Alarcón, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione della prima commissione di ricorso 24 febbraio 2011, procedimento R 832/2010-1, nel senso di accogliere il ricorso principale e di annullare l’opposizione B 1458571. Condannare l’opponente alle spese dei procedimenti di ricorso e di opposizione. Per il resto, mantenere invariata la decisione;

condannare il convenuto alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «iHotel» per servizi delle classi 35, 39, 41, 42 e 43 — Registrazione n. 6912877.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Promotora Imperial, SA.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario «i-hotel» per prodotti e servizi delle classi 16, 41 e 43.

Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è stata parzialmente accolta.

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, in quanto tra i marchi opposti non sussisterebbe alcun rischio di confusione. La commissione di ricorso avrebbe ingiustamente affermato la somiglianza tra i prodotti e servizi di cui trattasi nonché tra i marchi opposti.


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