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Document 52010AP0048
Animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals ***I European Parliament legislative resolution of 9 March 2010 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 998/2003 on the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals (COM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))#P7_TC1-COD(2009)0077 Position of the European Parliament adopted at first reading on 9 March 2010 with a view to the adoption of Regulation (EU) No …/2010 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 998/2003 on the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals#ANNEX
Condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (COM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))
P7_TC1-COD(2009)0077 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia
ALLEGATO
Condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (COM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))
P7_TC1-COD(2009)0077 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia
ALLEGATO
GU C 349E del 22.12.2010, p. 107–109
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 349/107 |
Martedì 9 marzo 2010
Condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ***I
P7_TA(2010)0048
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (COM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))
2010/C 349 E/26
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0268),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 37 e 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0035/2009),
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
visto l'articolo 294, paragrafo 3 e gli articoli 43, paragrafo 2 e 168, paragrafo 4, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il parere del 6 ottobre 2009 del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
visto l'articolo 55 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0082/2009),
1. |
adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso; |
2. |
approva la dichiarazione comune e attira l'attenzione sulle dichiarazioni della Commissione qui di seguito allegate, che saranno pubblicate nella Gazzetta dell'Unione europea insieme all'atto legislativo definitivo; |
3. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 318 del 23.12.2009, pag. 121.
Martedì 9 marzo 2010
P7_TC1-COD(2009)0077
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 438/2010)
Martedì 9 marzo 2010
ALLEGATO
Dichiarazione della Commissione
La Commissione intende proporre una revisione dell'intero regolamento (CE) n. 998/2003 prima del 30 giugno 2011 e, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti degli atti delegati e di esecuzione.
Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 290 del TFUE o singoli atti legislativi che contengano disposizioni di questo tipo.
Dichiarazione della Commissione che riguarda la notifica degli atti delegati
La Commissione europea prende atto del fatto che, tranne i casi per i quali l'atto legislativo prevede una procedura d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che la notifica degli atti delegati debba tenere conto dei periodi di inattività delle istituzioni (inverno, estate ed elezioni europee) per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano esercitare le rispettive prerogative entro le scadenze fissate nei relativi atti legislativi ed è pronta ad agire di conseguenza.