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Document 52010AP0048

Condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (COM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))
P7_TC1-COD(2009)0077 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia
ALLEGATO

GU C 349E del 22.12.2010, p. 107–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/107


Martedì 9 marzo 2010
Condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ***I

P7_TA(2010)0048

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (COM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))

2010/C 349 E/26

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0268),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 37 e 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0035/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visto l'articolo 294, paragrafo 3 e gli articoli 43, paragrafo 2 e 168, paragrafo 4, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del 6 ottobre 2009 del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0082/2009),

1.

adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;

2.

approva la dichiarazione comune e attira l'attenzione sulle dichiarazioni della Commissione qui di seguito allegate, che saranno pubblicate nella Gazzetta dell'Unione europea insieme all'atto legislativo definitivo;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 318 del 23.12.2009, pag. 121.


Martedì 9 marzo 2010
P7_TC1-COD(2009)0077

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 438/2010)


Martedì 9 marzo 2010
ALLEGATO

Dichiarazione della Commissione

La Commissione intende proporre una revisione dell'intero regolamento (CE) n. 998/2003 prima del 30 giugno 2011 e, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti degli atti delegati e di esecuzione.

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 290 del TFUE o singoli atti legislativi che contengano disposizioni di questo tipo.

Dichiarazione della Commissione che riguarda la notifica degli atti delegati

La Commissione europea prende atto del fatto che, tranne i casi per i quali l'atto legislativo prevede una procedura d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che la notifica degli atti delegati debba tenere conto dei periodi di inattività delle istituzioni (inverno, estate ed elezioni europee) per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano esercitare le rispettive prerogative entro le scadenze fissate nei relativi atti legislativi ed è pronta ad agire di conseguenza.


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